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LEGGE
FALLIMENTARE
STATUNITENSE:
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LA
“REORGANIZATION”
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di Peppino Profeta
La struttura delle procedure concorsuali italiane
non ha conosciuto sostanziali modifiche successivamente alla promulgazione
del R.D. del 1942. Da quegli anni lo scenario economico e sociale del nostro
Paese ha subito radicali trasformazioni, suscitando in molti la convinzione
che anche il diritto fallimentare si debba adeguare alla nuova realtà,
fornendo nuove soluzioni alle problematiche nel frattempo emerse. In questo
ambito di riflessione può essere utile verificare le risposte fornite
da altri sistemi giuridici di Paesi ad economia di libero mercato.
Di seguito, si cercherà di delineare
i tratti salienti della procedura, prevista dal capitolo 11° della
legge fallimentare statunitense, denominata “reorganization”, con l'avvertenza
che il poco spazio disponibile non ne consente l'esatta puntualizzazione
di tutti gli aspetti, ancorché rilevanti.
F•I•N•A•L•I•T•À
La reorganization si fonda su due principi:
a) assicurare il miglior interesse per i creditori,
valutando la possibilità che gli stessi ottengano dalla procedura
un risultato migliore di quello che otterrebbero con il fallimento (liquidation)
del debitore;
b) offrire al debitore insolvente, ma onesto,
la possibilità di chiudere la situazione passiva pregressa ed impostare
l'attività su basi nuove.
La procedura si propone di conciliare due esigenze
spesso contrastanti nelle crisi aziendali: tutelare i creditori e non disperdere
un patrimonio aziendale ancora in grado, una volta ristrutturato e non
gravato dagli errori del passato, di produrre effetti positivi per il sistema
economico generale.
Il legislatore ha ritenuto di poter meglio assicurare
tale obiettivo accentuando l'importanza e l'operatività dei soggetti
privati coinvolti a vario titolo nella crisi aziendale; di converso, si
è reso più leggero e meno frequente l'intervento del giudice,
obbligatorio e determinante solo in due momenti finali della procedura.
Soggetti passivi della procedura
La procedura di reorganization può riguardare
i seguenti soggetti:
*
persone
fisiche;
*
associazioni;
*
persone
giuridiche.
Rimangono escluse alcune particolari categorie
imprenditoriali: compagnie di assicurazioni, banche, società finanziarie,
agenti di cambio.
Limitazioni particolari riguardano gli operatori
agricoli, le società per azioni non a scopo di lucro.
P•R•E•S•U•P•P•O•S•T•I • O•G•G•E•T•T•I•V•I
Il procedimento può essere attivato dallo
stesso debitore (petition). In tal caso, non è necessario che ci
sia una manifestazione di insolvenza, rilevando l'intenzione del proponente
di attivare la procedura concorsuale prima che la situazione diventi più
grave. L'unico elemento che si richiede è che il debitore dimostri
che esiste una ragionevole certezza di recupero della sua azienda.
Se, invece, a richiedere la reorganization è
un creditore, il debitore può astenersi dal presentare opposizione,
nel qual caso la procedura si attiva automaticamente, o dar vita ad un
contenzioso, che si conclude con una decisione del giudice, il quale, sulla
base di criteri non rigidi, stabilisce se sussistono o meno i requisiti
necessari (simili alla nostra insolvenza).
D•E•B•I•T•O•R•E
Con l'apertura della procedura il debitore non
viene automaticamente spogliato della capacità di gestire il patrimonio,
salvo che il giudice non ritenga che sussistano i motivi per la nomina
di un commissario (trustee). Il debitor in possesion ha l'obbligo di gestire
il patrimonio nell'interesse dei creditori, ha legittimazione ad causam
attiva e passiva, può esercitare azioni revocatorie contro atti
compiuti anteriormente alla procedura.
La sua attività è sottoposta al
controllo del giudice, del comitato dei creditori e dell'examinator (se
nominato).
T•R•U•S•T•E•E
L'apertura della procedura, indipendentemente
dal numero dei creditori o dal patrimonio del debitore, può comportare
la nomina di un commissario (trustee), il quale è libero di gestire
il patrimonio confluito nella procedura. Sostituisce pienamente il debitore
acquisendone sia i poteri di gestione del patrimonio (tranne espresse limitazioni
imposte del giudice), sia i doveri nei confronti della procedura, qualora
non vi provveda il debitore (es. presentazione della lista dei creditori).
La nomina del trustee si rende necessaria qualora
la corte ravvisi nell'amministrazione esercitata dal debitore, sia anteriormente
che durante la procedura, dolo, malafede, incompetenza, eclatante incapacità
gestionale, e, comunque, tenendo sempre in considerazione
l'interesse dei creditori.
L'importanza e la delicatezza della figura del
trustee è sancita dalla possibilità che lo stesso possa essere
chiamato a rispondere delle perdite maturate nel corso della sua gestione.
Nella maggior parte dei casi, comunque, la reorganization
rimane nell'ambito dell'attività gestionale del debitore.
E•X•A•M•I•N•A•T•O•R
Se non viene nominato un trustee, la corte può
nominare un examinator, il quale non viene investito di poteri di gestione,
ma solo di controllo e supervisione sull'attività espletata dal
debitore.
C•O•M•I•T•A•T•O • D•E•I • C•R•E•D•I•T•O•R•I
Aperta al procedura, viene nominato un comitato
dei creditori (Creditors' Committee) composto dai creditori chirografari
titolari dei sette maggiori crediti. La nomina avviene da parte dello United
States Trustee, organo che ha tra i suoi scopi quello di assicurare un'esperta
amministrazione nelle procedure concorsuali, di assistere il giudice nell'assolvimento
di obblighi amministrativi, nonché di controllare l'attività
degli stessi.
A•M•M•I•S•S•I•O•N•E • A•L • P•A•S•S•I•V•O
Il debitore, o il trustee in sua vece, devono
depositare l'elenco completo dei creditori. Tutti i crediti compresi nell'elenco
sono ammessi automaticamente, salvo eventuali opposizioni presentate da
altre parti interessate. Il creditore deve, invece, attivarsi nel caso
in cui il suo credito non venga inserito nella lista, o venga inserito
con caratteristiche (ammontare, garanzie, etc..) diverse da quelle vantate.
Il giudice fissa un termine entro il quale i creditori possono agire per
vedere riconosciute le loro ragioni.
Tranne pochissime eccezioni, non è possibile
presentare istanze di ammissione una volta scaduto il termine fissato dal
giudice. Tale rigidità, oltre che dall'esigenza di non rallentare
la procedura, è giustificata dall'interesse dello stesso debitore
a fornire una lista completa, al fine di ottenere, al termine della procedura,
la liberazione (discharge) da tutte le passività pregresse.
C•A•T•E•G•O•R•I•E • D•I • C•R•E•D•I•T•I
Alla procedura possono concorrere tutti coloro
che vantino un diritto al pagamento, diritto che può essere o meno
determinato da una sentenza, liquido, illiquido, puro, condizionato, scaduto,
a termine, controverso, riconosciuto dalla legge, garantito o chirografario.
Esistono diverse categorie di crediti assimilabili,
anche se con connotazioni diverse, alle nostre: garantiti, privilegiati
e chirografari.
I•L • P•I•A•N•O
Elemento centrale della procedura di reorganization
è la predisposizione del piano (plan), frutto della negoziazione
tra il debitore ed il creditore. Solo il successo dell'attività
di accordo tra le parti può portare alla riuscita dell'intera procedura.
Il piano può essere presentato dal debitore, dal trustee o, in alcuni
casi, da ogni soggetto interessato.
Per assicurare la riuscita del piano il presentatore,
dopo l'ammissione alla procedura, inizia una serie di consultazioni con
i creditori al fine di raggiungere quell'equilibrio tra i vari interessi
in gioco, che possa assicurargli sia il voto favorevole, sia la riuscita
del piano. In tal senso, eventuali manovre, poste in essere con l'accordo
o meno di parte dei creditori, volte a precostituire situazioni di vantaggio
per alcuni al solo fine di ottenere i voti necessari per l'approvazione,
potranno essere frustrate dal giudice che, in sede di omologazione, potrà
rilevare eventuali ingiuste discriminazioni. Allo stesso modo, un piano
che preveda il pagamento dei creditori in misura eccessiva rispetto a quanto
possa realisticamente ipotizzarsi, potrà essere motivo valido per
indurre la corte a non accettarlo. E' intuibile l'enorme influenza dei
creditori, i quali non solo negoziano con il debitore la struttura del
piano, ma possono presentarne uno diverso nel caso di non accettazione
del piano formulato dal debitore.
Il primo elemento che deve emergere dal piano
è la suddivisione dei crediti in classi, che, nell'ipotesi più
semplice, sono: crediti garantiti, crediti con priorità, crediti
chirografari, azioni o quote. Diversamente dal nostro ordinamento, tale
classificazione non è rigida, richiedendosi che il piano preveda
che all'interno di ogni classe i crediti siano sostanzialmente simili.
Trattandosi di un concetto di mera valutazione, spetta al giudice stabilire
di volta in volta la ragionevolezza di una determinata classificazione.
In secondo luogo, il piano deve indicare quale classe risulta danneggiata
dalla procedura. Il piano deve indicare non solo la misura e la natura
di tale danneggiamento, ma anche spiegarne il motivo, affinché il
giudice possa valutarne la razionalità. Il codice non prevede alcuna
limitazione in ordine al modo in cui le classi possono essere danneggiate
(es. percentuale minima di pagamento), ammettendosi che alcune classi non
ricevano nulla.
Infine, il piano deve indicare i mezzi attraverso
i quali si rende possibile la reorganization.
Su questo punto il legislatore ha lasciato amplissima
possibilità di manovra, stabilendo che si potrà ricorrere
ad ogni previsione non contraria alle norme applicabili alla reorganization.
A titolo esemplificativo, si possono prevedere
fusioni, scorpori, realizzi parziali di attività, acquisizioni di
nuove aziende, emissioni di nuove azioni (sono previste norme speciali
per agevolare l'emissione e il trasferimento di azioni), risoluzione di
contratti onerosi e non più utili, azione revocatorie, tutto ciò,
in definitiva, che un imprenditore può ragionevolmente e proficuamente
porre in essere per acquisire i mezzi necessari al previsto soddisfacimento
dei creditori e, contemporaneamente, per riorganizzare la propria impresa
su basi nuove.
L•A • V•O•T•A•Z•I•O•N•E
Prima di indire la votazione, il debitore deve
presentare il piano, o un progetto di piano, accompagnato da una dichiarazione
di divulgazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie ad
un chiara e corretta comprensione del piano stesso. In udienza il giudice
valuta la fondatezza del piano e la completezza e trasparenza della dichiarazione
di divulgazione, esamina eventuali opposizioni o richieste dei creditori,
che in questa fase possono intervenire singolarmente ed anche se non danneggiati,
ed infine approva la dichiarazione di divulgazione, fissando il termine
per la votazione e la data dell'udienza di omologazione.
Alla votazione del piano partecipano solo i creditori
danneggiati, in quanto i creditori non danneggiati si presumono iuris et
de iure favorevoli.
Al contrario, le classi che non ricevono nulla
dal piano si presumono iuris tantum contrarie.
Per le maggioranze si prevede che una classe
abbia dato voto favorevole allorché in tal senso si siano espressi
i creditori titolari di almeno due terzi del valore dei crediti ammessi
e rappresentanti la maggioranza assoluta dei votanti.
Perché il piano risulti approvato è
necessario che ogni classe danneggiata esprima voto favorevole.
L’ • O•M•O•L•O•G•A•Z•I•O•N•E
Il piano viene omologato dal giudice, che, nel
giudizio, deve valutare la sussistenza contemporanea di alcuni requisiti
espressamente previsti dal codice:
*
il
piano deve essere conforme alle disposizioni legislative previste (es.
il piano deve indicare tutti gli elementi previsti dalla legge);
*
il piano deve essere stato presentato in buona fede e non con mezzi vietati
dalla legge;
*
il piano deve indicare il soggetto che amministrerà l'impresa dopo
l'omologazione;
*
il
piano deve assicurare ai creditori un ricavato maggiore di quello che avrebbero
ottenuto con il fallimento del debitore;
*
il
piano deve prevedere il pagamento integrale di alcuni crediti, assimilabili
ai nostri crediti in prededuzione;
*
il piano deve essere realizzabile, nel senso che non può promettere
ai creditori più di quanto ragionevolmente si potrà ricavare
dalla procedura.
Pur se richiesto il voto favorevole di tutte
le classi danneggiate, la legge prevede che il giudice, su richiesta del
proponente e verificata l'esistenza di alcuni requisiti, possa ugualmente
omologare il piano, quando almeno una classe danneggiata abbia espresso
voto favorevole.
E•F•F•E•T•T•I • D•E•L•L•A
O•M•O•L•O•G•A•Z•I•O•N•E•: L•A
• D•I•S•C•H•A•R•G•E
Con l'omologazione viene dato il via all'attività
di riorganizzazione delineata nel piano. Il debitore (o la persona diversa
da questi indicata nel piano), il trustee, se nominato, procedono alla
gestione del patrimonio, libero da qualsiasi vincolo pregresso, al fine
di garantire una partenza effettivamente nuova, non appesantita da limitazioni
che ne potrebbero inficiare il risultato.
Solo la riuscita del piano comporta la conseguenza
più importante dell'intera procedura, la liberazione (discharge)
del debitore da tutti i debiti inseriti nel piano, compresi quelli non
ammessi o per i quali non è previsto alcun pagamento, con la possibilità,
quindi, di trovarsi alla fine della procedura con un'impresa libera dai
debiti pregressi e in grado di generare nuova ricchezza per il sistema
economico generale.
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