Le massime sono tratte dal
CED della corte di cassazione
SEZ.
1 SENT. 09375 DEL 04/09/1999
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - RICONVENZIONALE
PER CREDITO E RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - COMPETENZA TRIBUNALE
FALLIMENTARE.
Qualora il curatore del fallimento agisca per
la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare di un contratto di locazione
e per il pagamento dell'indennità di occupazione fino alla data
del rilascio ed il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale la
determinazione dell'equo canone e l'ammissione al passivo fallimentare
della somma pari alla differenza tra il canone di locazione effettivamente
versato ed il canone legale, detta domanda rientra nella competenza del
Tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, essendo essa diretta
non ad una dichiarazione di accertamento di un credito con finalità
meramente compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere
una sentenza di condanna al saldo attivo da ammettere al passivo fallimentare.
SEZ.
1 SENT. 09276 DEL 03/09/1999
FALLIMENTO - AUSILIARI DELL'UFFICIO FALLIMENTARE
- DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO - RICORSO EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ
- SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.
Il decreto di liquidazione del compenso ad un
ausiliare dell'ufficio fallimentare, incidendo in maniera definitiva sul
diritto soggettivo dello stesso ausiliare al compenso, ha carattere di
provvedimento decisorio ed è pertanto ricorribile per Cassazione
ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale ricorso straordinario è consentito
soltanto per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi
anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione,
mentre la verifica della sufficienza e razionalità della stessa
resta estranea al sindacato si legittimità.
SEZ.
1 SENT. 09271 DEL 03/09/1999
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - POSIZIONE
DEI SUBACQUIRENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - 2901 U.C. COD. CIV.
Pur dovendosi riconoscere che la revocatoria
ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale
e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento
dell'art. 2904 cod. civ. che da quella speculare dell'art. 66 primo comma
della legge fallimentare, deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non
facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano
subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile
agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece,
resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi,
dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i
diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la
conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato
dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta
azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole
dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo
avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo
della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione
l'art. 67 ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di tale
norma e la correlata inversione dell'onere della prova, resta soggetta
alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al
curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione,
secondo la normale regola di cui all'art. 2697 cod. civ.), dare la prova
della suddetta mala fede, che si individua nella consapevolezza, da parte
del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto
fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art.
67 della legge fallimentare.
SEZ.
1 SENT. 09212 DEL 01/09/1999
FALLIMENTO - VENDITA - ATTI PREPARATORI -
NULLITÀ O IRREGOLARITÀ OPPONIBILITÀ ALL'AGGIUDICATARIO
- CONDIZIONI.
Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola
in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un
atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno
funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza
con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata
e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che
segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa
(quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta
dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di
prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del
prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo
stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità
della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la
nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto
riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore
procedente), poichè, in tal caso, la nullità degli atti presupposti
si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario.
Sicchè, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle
eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la
vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente
da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino,
sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie,
la S.C. ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva
escluso che potessero concretare la nullità degli atti presupposti
i criteri adoperati dal G.D. al fallimento per escludere che il prezzo
offerto risultasse notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero per accertare
l'esistenza di concrete possibilità di realizzo di un prezzo superiore
a quello offerto, ovvero per valutare le circostanze di convenienza introdotte
da una proposta di concordato).
SEZ.
1 SENT. 09052 DEL 28/08/1999
FALLIMENTO - RIABILITAZIONE DEL FALLITO -
CONDIZIONI.
Ai fini della valutazione della ricorrenza dei
presupposti per la riabilitazione del fallito ai sensi dell'art. 143 n.
1 della legge fallimentare, si deve avere riguardo esclusivamente ai crediti
ammessi e, rispetto ad essi, deve sussistere la prova del pagamento integrale,
rendendosi invece insufficiente la sola desistenza dei creditori ammessi
al passivo, la quale non è collegata necessariamente al pagamento
integrale, ma può conseguire alle cause più diverse (cessione
del credito eventualmente anche a prezzo vile, pagamenti parziali stragiudiziali,
liberalità, etc.).
SEZ.
1 SENT. 08634 DEL 13/08/1999
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SCIENTIA
DECOCTIONIS - INADEMPIMENTO - FATTISPECIE - INSUFFICIENZA.
FALLIMENTO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - PAGAMENTO
DA PARTE DEL MUTUANTE SU INDICAZIONE DEL MUTUATO - CONSEGUENZE.
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESCLUSIONI
- LEGGE N. 623 DEL 1959 - PORTATA - CARATTERE ECCEZIONALE - INTERPRETAZIONE
ESTENSIVA - ESCLUSIONE.
In tema di revocatoria fallimentare la prova
presuntiva della "scientia decotionis" non può trarsi dal solo inadempimento
allorquando il debitore si sia avvalso della facoltà legislativamente
prevista (nella specie dalla legge regionale siciliana n. 24 del 1986)
di ricorrere a forme di finanziamento agevolato al fine di ripianare i
propri debiti; in assenza di particolari connotazioni dell'inadempimento
o della contestuale presenza di ulteriori sintomi di insolvenza, la semplice
ricorrenza dei presupposti per l'accesso al finanziamento non ha infatti
carattere di univocità, essendo naturale che l'imprenditore che
si trovi nelle condizioni per accedere al finanziamento agevolato ed abbia
presentato la relativa richiesta, attenda la concessione e la concreta
erogazione del mutuo, senza che il creditore possa riconoscere in tale
condotta, riconducibile alla volontà di avvalersi del finanziamento,
il sintomo di uno stato di insolvenza.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna
di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da
parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima,
che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione
il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata
(in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui
il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento
di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della
somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è
entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili
al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano
applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a
nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione
di un mutuo di scopo (nella specie si controverteva della revocabilità
ex art. 67 legge fallimentare di pagamenti effettuati con somme provenienti
da un finanziamento destinato dalla legge regionale siciliana n. 24/1986
a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole).
L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623,
il quale esclude l'applicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare
agli istituti di credito autorizzati, che abbiano erogato finanziamenti
destinati ad incentivare la piccola e media industria e l'artigianato,
purchè gli atti assoggettati a revocatoria siano stati compiuti
almeno dieci giorni prima la dichiarazione di fallimento, è norma
eccezionale, in quanto deroga al principio generale della "par condicio
creditorum"; conseguentemente non ne è consentita l'interpretazione
estensiva (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza
di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa il
pagamento effettuato dall'ente erogatore del finanziamento direttamente
a un creditore del mutuatario su disposizione di questi e attingendo dal
finanziamento).
SEZ.
1 SENT. 08164 DEL 28/07/1999
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECRETO DI RIMESSIONE
IN BONIS - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CREDITI MATURATI PRIMA
E DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PREDEDUCIBILITÀ
- ESCLUSIONE
In ipotesi di consecuzione tra diverse procedure
concorsuali, la prededucibilità nel successivo fallimento dei debiti
contratti prima e durante l'amministrazione controllata implica l'identità
delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varie procedure, dovendo
sussistere tra dette procedure non solo un nesso di consecutività,
ma anche di interdipendenza; peraltro, ove l'amministrazione controllata
sia cessata non per mera scadenza del termine, ma in forza di un decreto
di remissione in bonis, l'indagine in ordine ad una medesima situazione
di crisi determinante l'avvio delle diverse procedure concorsuali non potrà
non tenere conto dell'efficacia preclusiva del decreto di remissione in
bonis, provvedimento a carattere decisorio e suscettibile di acquistare
efficacia di giudicato in particolare in ordine alla "non" sussistenza
dello stato di dissesto.
SEZ.
L SENT. 08136 DEL 27/07/1999
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LAVORATORE
SUBORDINATO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO STRUMENTALE RISPETTO A DOMANDE DI
CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - IMPROPONIBILITÀ OD IMPROSEGUIBILITÀ
DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.
In caso di sottoposizione della società
datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi
(come nel caso di dichiarazione di fallimento) tra le domande del lavoratore
che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa
esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure
costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione
nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro,
anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.
Per le prime va affermata (come per il fallimento) la perdurante competenza
del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della "vis
attractiva" del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità
od improseguibilità della domanda per differimento dell'esercizio
del potere giudiziale, sino alla conclusione della fase amministrativa
di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della
procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità
del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o ad impugnazione
davanti al tribunale fallimentare.
SEZ.
1 SENT. 07790 DEL 20/07/1999
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - INIZIALE
DOMANDA DI REVOCA DI COMPRAVENDITA - SUCCESSIVA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE
PER EQUIVALENTE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.
Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare
non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica
garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità
ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse
dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Sicchè,
quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile
perchè il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione
per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo. Ne consegue
che, nel caso in cui il curatore del fallimento abbia richiesto nell'atto
introduttivo del giudizio la revoca di una compravendita, non costituisce
domanda nuova quella dal medesimo formulata in sede di precisazione della
conclusioni, consistente nella condanna al pagamento dell'equivalente monetario,
per avere il convenuto alienato l'oggetto della compravendita.
SEZ.
1 SENT. 07778 DEL 20/07/1999
FALLIMENTO - REVOCA DEL CURATORE - EFFICACIA
OSTATIVA AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL COMPENSO - ESCLUSIONE.
Salva la facoltà dell'amministrazione
fallimentare di far valere le eventuali responsabilità del curatore
(anche) in sede di rendiconto di gestione a norma dell'art. 116 legge fall.
(e, quindi, prima della liquidazione del compenso), l'eventuale revoca
del curatore stesso (o l'esistenza dei presupposti per una sua revoca)
non spiegano alcun effetto ostativo alla liquidazione del compenso, che
spetta in ogni caso al detto organo fallimentare in relazione all'attività
prestata.
SEZ.
1 SENT. 07661 DEL 19/07/1999
FALLIMENTO - PIGNORAMENTO SINGOLARE ANTERIORE
ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELLA MASSA
DEI CREDITORI - SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL TITOLO LEGITTIMANTE LA SOSTITUZIONE
DEL CURATORE - CONSEGUENZE.
Dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente
improseguibilità (assoluta, in caso di esecuzione mobiliare, e relativa,
in caso di esecuzione immobiliare) dell'esecuzione individuale, gli effetti
del pignoramento singolare operano in favore della massa dei creditori,
indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva. Ne consegue
che, quando per qualsiasi ragione (nella specie, era stata accertata l'opponibilità
al fallimento del titolo d'acquisto del terzo, perchè anteriore
sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento ad iniziativa del
creditore procedente) viene meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione
del curatore, i singoli creditori riprendono la legittimazione all'azione
esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai
sensi dell'art. 107 legge fall., possono a loro volta proseguirla dal punto
al quale era giunto il curatore.
SEZ.
1 SENT. 07601 DEL 17/07/1999
FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE
LEGALE DELLA SOCIETÀ - PRESUNZIONE DI COINCIDENZA CON LA SEDE EFFETTIVA
- LIMITI.
Ai fini della corretta individuazione del tribunale
territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di
società commerciali, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare,
la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'Ente
opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente
e non a quella successiva, quando il trasferimento stesso sia temporalmente
vicino a detta domanda e quindi compreso in epoca in cui debba considerarsi
già manifestata o quanto meno imminente la crisi economica dell'impresa,
atteso che in tale evenienza il mutamento del centro direttivo della stessa,
in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze
si presenta sospetto (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio
sulla competenza territoriale) quando difettino gli elementi dimostrativi
della sua effettività.
SEZ.
1 SENT. 07397 DEL 13/07/1999
FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE
ALLO STATO PASSIVO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
- DEPOSITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.
In tema di procedure concorsuali, non è
richiesto il deposito della nota di iscrizione a ruolo per la costituzione
nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di cui all'art. 98 della
legge fallimentare, non trovando applicazione in questo processo le norme
dettate per la iscrizione della causa a ruolo nell'ordinario processo di
cognizione.
SEZ.
1 SENT. 07395 DEL 13/07/1999
FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE
ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINE PER LA COSTITUZIONE.
Nel giudizio di appello relativo ad opposizione
allo stato passivo instaurato da uno dei creditori, il termine di costituzione
in giudizio per l'appellante è quello ordinario di dieci giorni,
decorrenti dalla notificazione della citazione, e non quello breve di cinque
giorni previsto dall'art. 98 della legge fallimentare.
SEZ.
1 SENT. 07330 DEL 12/07/1999
FALLIMENTO - ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE -
DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITÀ
- ESCLUSIONE.
Il regolamento di competenza può essere
proposto soltanto contro le sentenze, ovvero contro quei provvedimenti
che pur non rivestendo la forma della sentenza abbiano una portata decisoria
e siano suscettibili di incidere con gli effetti del giudicato su un conflitto
di diritti soggettivi. Tale non può ritenersi il decreto di convocazione
del debitore, contro il quale sia stata presentata domanda di fallimento
per essere sentito in camera di consiglio, trattandosi di un provvedimento
che oltre a provenire da un organo privo di "potestas iudicandi" (quale
è il giudice delegato al fallimento) è privo in assoluto
di carattere decisorio, assolvendo ad una funzione meramente interlocutoria
ed ordinatoria, senza contenere alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla
competenza, sicchè il provvedimento stesso non preclude l'eventuale
successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito,
la quale può essere sollecitata dal debitore senza il rispetto di
forme particolari o di limiti temporali.
SEZ.
1 SENT. 07275 DEL 10/07/1999
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - REVOCATORIA
FALLIMENTARE DI PAGAMENTI - TERMINE ANNUALE EX ART.67 L.F. - DECORRENZA
- DATA DEL PROVVEDIMENTO.
Il termine annuale previsto dall'art. 67 della
legge fallimentare per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore,
decorre dalla data dell'emanazione dell'atto amministrativo che dispone
la liquidazione coatta amministrativa e non dalla data della sua pubblicazione
in quanto è alla prima data che fanno riferimento gli artt.200 e
201 della legge fallimentare sugli effetti del provvedimento per l'impresa
e per i rapporti preesistenti, nonchè dall'art. 203 il quale prevede
l'applicabilità delle disposizioni degli artt.64 -71 con effetto
dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.
SEZ.
1 SENT. 07203 DEL 09/07/1999
FALLIMENTO - AUTOMATICO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
D'APPALTO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - REVIVISCENZA DEL CONTRATTO ORIGINARIO
- ESCLUSIONE.
L'automatico scioglimento del contratto d'appalto
rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione
di fallimento destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura
concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo
escludersi un'automatica reviviscenza del contratto originario.
SEZ.
1 SENT. 07056 DEL 07/07/1999
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - PRELAZIONE
EREDITARIA - APPLICABILITÀ IN SEDE DI VENDITA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.
La prelazione ereditaria - che, come ogni altro
diritto di prelazione (urbana o agraria), non trova applicazione quando
gli atti di alienazione non sono riconducibili ad una libera determinazione
del proprietario - non si applica in sede di vendita fallimentare.
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