Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Le massime sono tratte dal CED della corte di cassazione


SEZ. 1 SENT. 09375 DEL 04/09/1999 
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - RICONVENZIONALE PER CREDITO E RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - COMPETENZA TRIBUNALE FALLIMENTARE.
Qualora il curatore del fallimento agisca per la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare di un contratto di locazione e per il pagamento dell'indennità di occupazione fino alla data del rilascio ed il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell'equo canone e l'ammissione al passivo fallimentare della somma pari alla differenza tra il canone di locazione effettivamente versato ed il canone legale, detta domanda rientra nella competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, essendo essa diretta non ad una dichiarazione di accertamento di un credito con finalità meramente compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere una sentenza di condanna al saldo attivo da ammettere al passivo fallimentare. 

SEZ. 1 SENT. 09276 DEL 03/09/1999 
FALLIMENTO - AUSILIARI DELL'UFFICIO FALLIMENTARE - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO - RICORSO EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI. 
Il decreto di liquidazione del compenso ad un ausiliare dell'ufficio fallimentare, incidendo in maniera definitiva sul diritto soggettivo dello stesso ausiliare al compenso, ha carattere di provvedimento decisorio ed è pertanto ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale ricorso straordinario è consentito soltanto per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e razionalità della stessa resta estranea al sindacato si legittimità.

SEZ. 1 SENT. 09271 DEL 03/09/1999 
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - POSIZIONE DEI SUBACQUIRENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - 2901 U.C. COD. CIV.
Pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 cod. civ. che da quella speculare dell'art. 66 primo comma della legge fallimentare, deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione l'art. 67 ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova, resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 cod. civ.), dare la prova della suddetta mala fede, che si individua nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare.

SEZ. 1 SENT. 09212 DEL 01/09/1999 
FALLIMENTO - VENDITA - ATTI PREPARATORI - NULLITÀ O IRREGOLARITÀ  OPPONIBILITÀ ALL'AGGIUDICATARIO - CONDIZIONI.
Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poichè, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicchè, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva escluso che potessero concretare la nullità degli atti presupposti i criteri adoperati dal G.D. al fallimento per escludere che il prezzo offerto risultasse notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero per accertare l'esistenza di concrete possibilità di realizzo di un prezzo superiore a quello offerto, ovvero per valutare le circostanze di convenienza introdotte da una proposta di concordato).

SEZ. 1 SENT. 09052 DEL 28/08/1999 
FALLIMENTO - RIABILITAZIONE DEL FALLITO - CONDIZIONI.
Ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riabilitazione del fallito ai sensi dell'art. 143 n. 1 della legge fallimentare, si deve avere riguardo esclusivamente ai crediti ammessi e, rispetto ad essi, deve sussistere la prova del pagamento integrale, rendendosi invece insufficiente la sola desistenza dei creditori ammessi al passivo, la quale non è collegata necessariamente al pagamento integrale, ma può conseguire alle cause più diverse (cessione del credito eventualmente anche a prezzo vile, pagamenti parziali stragiudiziali, liberalità, etc.).

SEZ. 1 SENT. 08634 DEL 13/08/1999 
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SCIENTIA DECOCTIONIS - INADEMPIMENTO - FATTISPECIE - INSUFFICIENZA.
FALLIMENTO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - PAGAMENTO DA PARTE DEL MUTUANTE SU INDICAZIONE DEL MUTUATO - CONSEGUENZE.
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESCLUSIONI - LEGGE N. 623 DEL 1959 - PORTATA - CARATTERE ECCEZIONALE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE.
In tema di revocatoria fallimentare la prova presuntiva della "scientia decotionis" non può trarsi dal solo inadempimento allorquando il debitore si sia avvalso della facoltà legislativamente prevista (nella specie dalla legge regionale siciliana n. 24 del 1986) di ricorrere a forme di finanziamento agevolato al fine di ripianare i propri debiti; in assenza di particolari connotazioni dell'inadempimento o della contestuale presenza di ulteriori sintomi di insolvenza, la semplice ricorrenza dei presupposti per l'accesso al finanziamento non ha infatti carattere di univocità, essendo naturale che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni per accedere al finanziamento agevolato ed abbia presentato la relativa richiesta, attenda la concessione e la concreta erogazione del mutuo, senza che il creditore possa riconoscere in tale condotta, riconducibile alla volontà di avvalersi del finanziamento, il sintomo di uno stato di insolvenza.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo (nella specie si controverteva della revocabilità ex art. 67 legge fallimentare di pagamenti effettuati con somme provenienti da un finanziamento destinato dalla legge regionale siciliana n. 24/1986 a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole).
L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, il quale esclude l'applicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare agli istituti di credito autorizzati, che abbiano erogato finanziamenti destinati ad incentivare la piccola e media industria e l'artigianato, purchè gli atti assoggettati a revocatoria siano stati compiuti almeno dieci giorni prima la dichiarazione di fallimento, è norma eccezionale, in quanto deroga al principio generale della "par condicio creditorum"; conseguentemente non ne è consentita l'interpretazione estensiva (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa il pagamento effettuato dall'ente erogatore del finanziamento direttamente a un creditore del mutuatario su disposizione di questi e attingendo dal finanziamento). 

SEZ. 1 SENT. 08164 DEL 28/07/1999 
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECRETO DI RIMESSIONE IN BONIS - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CREDITI MATURATI PRIMA E DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PREDEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE
In ipotesi di consecuzione tra diverse procedure concorsuali, la prededucibilità nel successivo fallimento dei debiti contratti prima e durante l'amministrazione controllata implica l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varie procedure, dovendo sussistere tra dette procedure non solo un nesso di consecutività, ma anche di interdipendenza; peraltro, ove l'amministrazione controllata sia cessata non per mera scadenza del termine, ma in forza di un decreto di remissione in bonis, l'indagine in ordine ad una medesima situazione di crisi determinante l'avvio delle diverse procedure concorsuali non potrà non tenere conto dell'efficacia preclusiva del decreto di remissione in bonis, provvedimento a carattere decisorio e suscettibile di acquistare efficacia di giudicato in particolare in ordine alla "non" sussistenza dello stato di dissesto. 

SEZ. L SENT. 08136 DEL 27/07/1999 
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LAVORATORE SUBORDINATO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO STRUMENTALE RISPETTO A DOMANDE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - IMPROPONIBILITÀ OD IMPROSEGUIBILITÀ DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA. 
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi (come nel caso di dichiarazione di fallimento) tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale. Per le prime va affermata (come per il fallimento) la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della "vis attractiva" del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità od improseguibilità della domanda per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o ad impugnazione davanti al tribunale fallimentare. 

SEZ. 1 SENT. 07790 DEL 20/07/1999 
FALLIMENTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - INIZIALE DOMANDA DI REVOCA DI COMPRAVENDITA - SUCCESSIVA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE PER EQUIVALENTE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.
Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Sicchè, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perchè il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento abbia richiesto nell'atto introduttivo del giudizio la revoca di una compravendita, non costituisce domanda nuova quella dal medesimo formulata in sede di precisazione della conclusioni, consistente nella condanna al pagamento dell'equivalente monetario, per avere il convenuto alienato l'oggetto della compravendita.

SEZ. 1 SENT. 07778 DEL 20/07/1999 
FALLIMENTO - REVOCA DEL CURATORE - EFFICACIA OSTATIVA AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL COMPENSO - ESCLUSIONE.
Salva la facoltà dell'amministrazione fallimentare di far valere le eventuali responsabilità del curatore (anche) in sede di rendiconto di gestione a norma dell'art. 116 legge fall. (e, quindi, prima della liquidazione del compenso), l'eventuale revoca del curatore stesso (o l'esistenza dei presupposti per una sua revoca) non spiegano alcun effetto ostativo alla liquidazione del compenso, che spetta in ogni caso al detto organo fallimentare in relazione all'attività prestata. 

SEZ. 1 SENT. 07661 DEL 19/07/1999 
FALLIMENTO - PIGNORAMENTO SINGOLARE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELLA MASSA DEI CREDITORI - SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL TITOLO LEGITTIMANTE LA SOSTITUZIONE DEL CURATORE - CONSEGUENZE.
Dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente improseguibilità (assoluta, in caso di esecuzione mobiliare, e relativa, in caso di esecuzione immobiliare) dell'esecuzione individuale, gli effetti del pignoramento singolare operano in favore della massa dei creditori, indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva. Ne consegue che, quando per qualsiasi ragione (nella specie, era stata accertata l'opponibilità al fallimento del titolo d'acquisto del terzo, perchè anteriore sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento ad iniziativa del creditore procedente) viene meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli creditori riprendono la legittimazione all'azione esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fall., possono a loro volta proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore.

SEZ. 1 SENT. 07601 DEL 17/07/1999 
FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ - PRESUNZIONE DI COINCIDENZA CON LA SEDE EFFETTIVA - LIMITI.
Ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società commerciali, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'Ente opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente e non a quella successiva, quando il trasferimento stesso sia temporalmente vicino a detta domanda e quindi compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quanto meno imminente la crisi economica dell'impresa, atteso che in tale evenienza il mutamento del centro direttivo della stessa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze si presenta sospetto (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale) quando difettino gli elementi dimostrativi della sua effettività.

SEZ. 1 SENT. 07397 DEL 13/07/1999 
FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.
In tema di procedure concorsuali, non è richiesto il deposito della nota di iscrizione a ruolo per la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di cui all'art. 98 della legge fallimentare, non trovando applicazione in questo processo le norme dettate per la iscrizione della causa a ruolo nell'ordinario processo di cognizione.

SEZ. 1 SENT. 07395 DEL 13/07/1999 
FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINE PER LA COSTITUZIONE.
Nel giudizio di appello relativo ad opposizione allo stato passivo instaurato da uno dei creditori, il termine di costituzione in giudizio per l'appellante è quello ordinario di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione della citazione, e non quello breve di cinque giorni previsto dall'art. 98 della legge fallimentare. 

SEZ. 1 SENT. 07330 DEL 12/07/1999 
FALLIMENTO - ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE - DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.
Il regolamento di competenza può essere proposto soltanto contro le sentenze, ovvero contro quei provvedimenti che pur non rivestendo la forma della sentenza abbiano una portata decisoria e siano suscettibili di incidere con gli effetti del giudicato su un conflitto di diritti soggettivi. Tale non può ritenersi il decreto di convocazione del debitore, contro il quale sia stata presentata domanda di fallimento per essere sentito in camera di consiglio, trattandosi di un provvedimento che oltre a provenire da un organo privo di "potestas iudicandi" (quale è il giudice delegato al fallimento) è privo in assoluto di carattere decisorio, assolvendo ad una funzione meramente interlocutoria ed ordinatoria, senza contenere alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla competenza, sicchè il provvedimento stesso non preclude l'eventuale successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito, la quale può essere sollecitata dal debitore senza il rispetto di forme particolari o di limiti temporali.

SEZ. 1 SENT. 07275 DEL 10/07/1999 
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - REVOCATORIA FALLIMENTARE DI PAGAMENTI - TERMINE ANNUALE EX ART.67 L.F. - DECORRENZA - DATA DEL PROVVEDIMENTO.
Il termine annuale previsto dall'art. 67 della legge fallimentare per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore, decorre dalla data dell'emanazione dell'atto amministrativo che dispone la liquidazione coatta amministrativa e non dalla data della sua pubblicazione in quanto è alla prima data che fanno riferimento gli artt.200 e 201 della legge fallimentare sugli effetti del provvedimento per l'impresa e per i rapporti preesistenti, nonchè dall'art. 203 il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni degli artt.64 -71 con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa. 

SEZ. 1 SENT. 07203 DEL 09/07/1999 
FALLIMENTO - AUTOMATICO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - REVIVISCENZA DEL CONTRATTO ORIGINARIO - ESCLUSIONE.
L'automatico scioglimento del contratto d'appalto rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione di fallimento destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo escludersi un'automatica reviviscenza del contratto originario. 

SEZ. 1 SENT. 07056 DEL 07/07/1999 
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - PRELAZIONE EREDITARIA - APPLICABILITÀ IN SEDE DI VENDITA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.
La prelazione ereditaria - che, come ogni altro diritto di prelazione (urbana o agraria), non trova applicazione quando gli atti di alienazione non sono riconducibili ad una libera determinazione del proprietario - non si applica in sede di vendita fallimentare.


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