Tribunale
di Roma - Sez. fallimentare - 28 aprile 1997 - Pres. Grimaldi -
Est.
Rossi - Monte dei Paschi di Siena (Avv. W. Testa) c. fall. Fincosmon S.r.l.
AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO INGIUNTIVO NON
DEFINITIVO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA - ESCLUSIONE (Artt. 95
L.F., 647 c.p.c.)
Il decreto ingiuntivo, sebbene dichiarato provvisoriamente
esecutivo, non è assimilabile alla sentenza non passata in giudicato
ex art. 95, 3° comma L.F. È pertanto inefficace rispetto alla
massa dei creditori se sfornito del decreto di cui all’art. 647 cod. proc.
civ.. Tale provvedimento rientra nella competenza funzionale del giudice
che ha emesso il decreto, e non può essere surrogato da un certificato
attestante la mancata proposizione dell’opposizione.
(omissis)
L’istituto opponente lamentava l’esclusione del
proprio credito, portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
e avverso il quale non era stata proposta opposizione, come era dimostrato
da un certificato già versato in atti.
(omissis)
1. L’opposizione
proposta dal Monte dei Paschi di Siena non può essere accolta. Il
decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma in data
25 agosto 1992, sebbene sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo,
non è infatti assimilabile alla sentenza non passata in giudicato,
ai sensi dell’art. 95, 3° comma, L.F.; esso è pertanto inefficace
rispetto alla massa dei creditori e inopponibile al fallimento (Cass.,
Sez. Unite, 31 luglio 1969, n. 2907; Cass., Sez. I, 27 settembre 1965,
n. 2047; Cass., Sez. Lavoro, 3 aprile 1986, n. 2308; Cass. Sez. I, 8 giugno
1988, n. 3885, Cass. Sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580). Nella fattispecie
in esame il presidente del tribunale non ha dichiarato definitivamente
esecutivo il decreto ingiuntivo ex art. 647 cod. proc. civ. rendendolo
in tal modo assimilabile a una sentenza. È appena il caso di rilevare
che il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. dall’autorità
giurisdizionale che ha emesso il decreto ingiuntivo non può essere
surrogato, secondo quanto pretenderebbe l’istituto opponente, da un certificato
del cancelliere attestante la mancata proposizione di opposizione. Tale
provvedimento, che rientra, secondo parte della dottrina processualcivilistica,
nella competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo,
può essere adottato soltanto in seguito a un’accurata disamina dei
modi e dei tempi in cui è stato notificato il decreto stesso, proprio
per le importanti conseguenze che ne discendono, e non può sicuramente
trovare equivalente nella certificazione rilasciata da un soggetto sfornito
dei summenzionati pregnanti poteri di controllo.
Poiché, pertanto, il Monte dei Paschi
di Siena non ha fornito alcuna altra prova dell’esistenza del suo credito,
l’opposizione deve essere respinta.
(omissis)
La sentenza massimata aderisce ad un principio giurisprudenziale
ritenuto pacifico e condiviso dalla dottrina; il decreto ingiuntivo ancorché
provvisoriamente esecutivo non è opponibile alla procedura concorsuale,
se sfornito del decreto di cui all’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
civ., I Sez., 26 marzo 1996 n. 2689, in Il Fallimento, 1996, 10,
976; idem, 22 giugno 1995, n. 7045, in Il Fallimento, 1996, 3, 224;
idem, 25 marzo 1995 n. 3580, in Il Fallimento, 1995, 9, 953; idem,
2 marzo 1995 n. 2402, in Il Fallimento, 1995, 10, 1025; idem, 1
dicembre 1994 n. 10260, in Il Fallimento, 1995, 7,733; idem, 8 giugno
1988 n. 3885, in Il Fallimento, 1988, 10, 978.
Fra la giurisprudenza di merito, si segnala:
Trib. Napoli, 2 settembre 1996, in Il Fallimento, 1997, 5, 542;
Trib. Roma, 28 ottobre 1991, in Giur. mer., 1994, 299; Trib. Milano,
18 febbraio 1991, in Giur. it., 1993, I, 2, 359; trib. Verona, 12
novembre 1987, in Il Fallimento, 11, 1988, 1121, con nota contraria.
Si evidenzia la interpretazione sulla assoluta
insufficienza del certificato di mancata opposizione, spesso ritenuto equipollente
in sede di verifica del passivo, quando siano scaduti i termini per l’opposizione
prima della dichiarazione di fallimento.
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