Tribunale
di Roma - Sez. fallimentare - Sent. 18 ottobre 1997 - Pres. Grimaldi -
Est. Norelli - Banco di S. Spirito (avv. Itala Mannias) c. Fall. Arcom
S.p.A.
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - NATURA DEL
CREDITO - INTERESSI SU CREDITI PER IMPOSTE DIRETTE - PRIVILEGIO - NON SUSSISTE.
(art. 54 L.F.)
I crediti per pene pecuniarie, soprattasse,
interessi ed altri accessori del credito di imposta hanno natura di crediti
chirografari.
(omissis...)
Riguardo, poi, alla collocazione dei crediti
de quibus osserva il collegio che, mentre spetta il privilegio ex art.
2752 cod. civ. ai crediti per imposte, i crediti per pene pecuniarie, soprattasse
interessi ed altri accessori hanno natura di crediti chirografari, in quanto
ad essi la legge non accorda alcuna prelazione.
In particolare, ritiene il collegio che gli interessi,
maturati sia prima che dopo l’apertura della procedura concorsuale, non
godono del privilegio che assiste il credito principale, perché
l’art. 54, 3° comma, L.F., disciplinando l’estensione, in sede fallimentare,
del diritto di prelazione agli interessi, richiama solo gli artt. 2788
e 2855 cod. civ., concernenti i crediti pignoratizi ed ipotecari, e non
anche l’art. 2749 cod. civ., né alcuna altra norma speciale (nemmeno
della vigente legislazione tributaria), riguardante i crediti privilegiati
(cfr., in senso conf., Corte Cost. 28/7/1993, n. 350, Dir. Fall.,
1993, II, 897; Cass. 9/5/1995, n. 5020, Fallimento, 1995, 1188;
Cass. 6/5/1994, n. 4426; Trib. Lecce 17/3/1986, Fallimento, 1986,
1353; Trib. Cassino 1/8/1986, Dir. fall., 1987, II, 536; Trib. Vicenza
7/2/1992, Fallimento, 1992, 746; Trib. Roma 20/9/1993, Giust.
civ., 1994, 2981; Trib. Rieti 6/6/1994, Fallimento, 1994, 1302;
Trib. Genova 18/7/1994, Fallimento, 1994, 1302; Trib. Roma 5/6/1995,
Fallimento,
1996, 369; Trib. Roma 7/6/1995, Fallimento, 1995, 1247; Trib. Treviso
3/10/1995, Fallimento, 1996, 298; App. Roma 11/12/1995, Fallimento,
1996, 298; Trib. Roma 22/1/1996, Dir. fall., 1997, II, 155; Trib.
Roma 15/1/1997, Fallimento, 1997, 855; Trib. Milano 30/1/1997, Fallimento,
1997, 767; Trib. Torino 7/5/1997, Fallimento, 1997, 861).
In contrario non sembra possa fondatamente obiettarsi
che la collocazione preferenziale degli interessi in parola è prevista
dal 1° comma dello stesso art. 54 L.F. con una formulazione tanto ampia
da imporre l’ammissione al passivo in via privilegiata degli interessi,
maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza alcun limite
di tempo, e dunque perfino oltre i limiti temporali segnati dall’art. 2749
cod. civ. (che estende il privilegio agli interessi dovuti per l’anno in
corso alla data del pignoramento e per l’anno precedente), così
attribuendo all’omissione del richiamo di questa norma il significato di
una volontà del legislatore intesa ad attuare un trattamento differenziato
a vantaggio dei crediti privilegiati rispetto a quelli garantiti da pegno
o ipoteca, per i quali, invece, valgono, anche in sede fallimentare, quanto
agli interessi relativi, le limitazioni temporali dettate dagli artt. 2788
e 2855 cod. civ. per effetto del rinvio contenuto nell’art. 54, 3°
comma, L.F..
Simile interpretazione non può essere
condivisa, dal momento che, come è stato chiarito dalla Suprema
Corte, l’art. 54, 1° comma, L.F., nel disporre che “i creditori garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione
sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese”,
non detta una norma sostanziale, che, sul piano sostanziale, attribuisca
la prelazione agli interessi ed alle spese genericamente e indistintamente,
ma detta, invece, una norma di natura processuale-esecutiva, regolatrice
delle modalità di collocazione dei crediti considerati.
L’estensione del diritto di prelazione agli interessi,
nell’ambito della procedura fallimentare, è specificamente disciplinata
dal 3° comma dello stesso art. 54, che, a tal fine, richiama gli artt.
2788 e 2855 cod. civ., onde fare ai soli creditori pignoratizi ed ipotecari,
nell’esecuzione concorsuale, l’identico trattamento loro riservato nell’esecuzione
individuale.
L’art. 54, 1° comma, L.F. va, allora, inteso,
nel senso che i creditori, assistiti da una causa legittima di prelazione,
possono far valere il loro diritto alla collocazione preferenziale anche
riguardo agli interessi, solo in quanto e nei limiti in cui la prelazione
spetti loro a tenore delle norme di diritto sostanziale richiamate dal
successivo 3° comma (Cass. - Sez. Un. 15 marzo 1982, n. 1670).
Orbene, fra dette norme sostanziali non essendovi
la norma generale dell’art. 2749 cod. civ., né altra norma speciale
(nemmeno alcuna dell’ordinamento tributario), che regoli la estensione
del privilegio accordato al credito per capitale agli interessi relativi,
deve concludersi che, nel fallimento, gli interessi maturati sui crediti
privilegiati nel periodo antecedente all’apertura della procedura concorsuale
non godono della prelazione accordata al capitale, così come devono
essere collocati in sede chirografaria gli interessi decorrenti sui medesimi
crediti privilegiati nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento
ai sensi dell’art. 55, 1° comma, L.F., il quale, facendo “salvo quanto
è disposto dal 3° comma dell’articolo precedente”, richiama
anch’esso mediatamente, per via della disposizione fatta salva, le norme
degli artt. 2788 e 2855 cod. civ. e non pure quella dell’art. 2749 cod.
civ..
(omissis)
La sentenza si colloca nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale
ormai prevalente, che nega il carattere privilegiato degli interessi maturati
sull’I.V.A. e sulle Imposte Dirette.
I termini della questione devono essere brevemente
riassunti, affinché siano meglio compresi.
L’analisi giurisprudenziale della disciplina
del 3° comma dell’art. 54 L.F., ha escluso che il mancato richiamo
dell’art. 2749 cod. civ. possa essere interpretato come un lapsus del legislatore.
Conseguentemente esso, con riguardo agli interessi
sui crediti d’imposta, può essere inteso in due modi completamente
antitetici e, cioè:
a) nella procedura concorsuale i crediti privilegiati
dovrebbero avere prelazione senza i limiti temporali previsti per l’esecuzione
individuale;
b) la prelazione per tali interessi va radicalmente
esclusa.
L’interpretazione preferita in giurisprudenza,
alla quale aderisce anche il Tribunale di Roma, è nel secondo senso
sopra prospettato. Si afferma cioè che, per effetto del richiamo
agli articoli 2788 e 2855 cod. civ. operato dall’art. 54, 3° comma,
L.F., il privilegio spettante al credito per sorte si estende agli interessi
solo per i crediti garantiti da ipoteca o pegno. Ciò in quanto deve
essere assicurato ai creditori pignoratizi e ipotecari lo stesso trattamento
nei casi di esecuzione individuale o concorsuale.
Al contrario il Ministero delle Finanze sostiene
che tale interpretazione sarebbe in contrasto con il 1° comma dell’art.
54 L.F., secondo cui “i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio
fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati
per il capitale, gli interessi e le spese”.
È stato giustamente obiettato che la disposizione
virgolettata non introduce un diritto sostanziale alla prelazione per gli
interessi su tutti i crediti privilegiati. Essa va intesa invece come una
norma di natura processuale-esecutiva, regolatrice delle modalità
della collocazione dei crediti ivi considerati, mentre la norma che statuisce
il diritto sostanziale al privilegio è quella stabilita dal 3°
comma dello stesso art. 54 L.F. Né si rinviene nelle leggi regolatrici
dei detti tributi, una disposizione che affermi il carattere privilegiato
di tali accessori dell’imposta.
Va infine rammentato che la Corte costituzionale,
investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.
54 L.F. nella parte in cui non prevede la prelazione degli interessi sui
crediti privilegiati che siano maturati prima della data del fallimento,
ha affermato l’inesistenza del contrasto col principio stabilito nell’art.
3 della Costituzione (sent. 28 luglio 1993 n. 350, in Fall. 1993, 1105
con nota di LO CASCIO, Privilegio del credito per interessi nelle obbligazioni
d’imposta; 19 maggio 1994 n. 195, in Fall., 1994, 1105).
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