Giurisprudenza Romana
Tribunale di Roma - Sez. fallimentare - Sent. 18 ottobre 1997 - Pres. Grimaldi - Est. Norelli - Banco di S. Spirito (avv. Itala Mannias) c. Fall. Arcom S.p.A.

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - NATURA DEL CREDITO - INTERESSI SU CREDITI PER IMPOSTE DIRETTE - PRIVILEGIO - NON SUSSISTE. (art. 54 L.F.)

I crediti per pene pecuniarie, soprattasse, interessi ed altri accessori del credito di imposta hanno natura di crediti chirografari.

(omissis...) 
Riguardo, poi, alla collocazione dei crediti de quibus osserva il collegio che, mentre spetta il privilegio ex art. 2752 cod. civ. ai crediti per imposte, i crediti per pene pecuniarie, soprattasse interessi ed altri accessori hanno natura di crediti chirografari, in quanto ad essi la legge non accorda alcuna prelazione.
In particolare, ritiene il collegio che gli interessi, maturati sia prima che dopo l’apertura della procedura concorsuale, non godono del privilegio che assiste il credito principale, perché l’art. 54, 3° comma, L.F., disciplinando l’estensione, in sede fallimentare, del diritto di prelazione agli interessi, richiama solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., concernenti i crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l’art. 2749 cod. civ., né alcuna altra norma speciale (nemmeno della vigente legislazione tributaria), riguardante i crediti privilegiati (cfr., in senso conf., Corte Cost. 28/7/1993, n. 350, Dir. Fall., 1993, II, 897; Cass. 9/5/1995, n. 5020, Fallimento, 1995, 1188; Cass. 6/5/1994, n. 4426; Trib. Lecce 17/3/1986, Fallimento, 1986, 1353; Trib. Cassino 1/8/1986, Dir. fall., 1987, II, 536; Trib. Vicenza 7/2/1992, Fallimento, 1992, 746; Trib. Roma 20/9/1993, Giust. civ., 1994, 2981; Trib. Rieti 6/6/1994, Fallimento, 1994, 1302; Trib. Genova 18/7/1994, Fallimento, 1994, 1302; Trib. Roma 5/6/1995, Fallimento, 1996, 369; Trib. Roma 7/6/1995, Fallimento, 1995, 1247; Trib. Treviso 3/10/1995, Fallimento, 1996, 298; App. Roma 11/12/1995, Fallimento, 1996, 298; Trib. Roma 22/1/1996, Dir. fall., 1997, II, 155; Trib. Roma 15/1/1997, Fallimento, 1997, 855; Trib. Milano 30/1/1997, Fallimento, 1997, 767; Trib. Torino 7/5/1997, Fallimento, 1997, 861).
In contrario non sembra possa fondatamente obiettarsi che la collocazione preferenziale degli interessi in parola è prevista dal 1° comma dello stesso art. 54 L.F. con una formulazione tanto ampia da imporre l’ammissione al passivo in via privilegiata degli interessi, maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza alcun limite di tempo, e dunque perfino oltre i limiti temporali segnati dall’art. 2749 cod. civ. (che estende il privilegio agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per l’anno precedente), così attribuendo all’omissione del richiamo di questa norma il significato di una volontà del legislatore intesa ad attuare un trattamento differenziato a vantaggio dei crediti privilegiati rispetto a quelli garantiti da pegno o ipoteca, per i quali, invece, valgono, anche in sede fallimentare, quanto agli interessi relativi, le limitazioni temporali dettate dagli artt. 2788 e 2855 cod. civ. per effetto del rinvio contenuto nell’art. 54, 3° comma, L.F..
Simile interpretazione non può essere condivisa, dal momento che, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, l’art. 54, 1° comma, L.F., nel disporre che “i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese”, non detta una norma sostanziale, che, sul piano sostanziale, attribuisca la prelazione agli interessi ed alle spese genericamente e indistintamente, ma detta, invece, una norma di natura processuale-esecutiva, regolatrice delle modalità di collocazione dei crediti considerati.
L’estensione del diritto di prelazione agli interessi, nell’ambito della procedura fallimentare, è specificamente disciplinata dal 3° comma dello stesso art. 54, che, a tal fine, richiama gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., onde fare ai soli creditori pignoratizi ed ipotecari, nell’esecuzione concorsuale, l’identico trattamento loro riservato nell’esecuzione individuale.
L’art. 54, 1° comma, L.F. va, allora, inteso, nel senso che i creditori, assistiti da una causa legittima di prelazione, possono far valere il loro diritto alla collocazione preferenziale anche riguardo agli interessi, solo in quanto e nei limiti in cui la prelazione spetti loro a tenore delle norme di diritto sostanziale richiamate dal successivo 3° comma (Cass. - Sez. Un. 15 marzo 1982, n. 1670).
Orbene, fra dette norme sostanziali non essendovi la norma generale dell’art. 2749 cod. civ., né altra norma speciale (nemmeno alcuna dell’ordinamento tributario), che regoli la estensione del privilegio accordato al credito per capitale agli interessi relativi, deve concludersi che, nel fallimento, gli interessi maturati sui crediti privilegiati nel periodo antecedente all’apertura della procedura concorsuale non godono della prelazione accordata al capitale, così come devono essere collocati in sede chirografaria gli interessi decorrenti sui medesimi crediti privilegiati nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 55, 1° comma, L.F., il quale, facendo “salvo quanto è disposto dal 3° comma dell’articolo precedente”, richiama anch’esso mediatamente, per via della disposizione fatta salva, le norme degli artt. 2788 e 2855 cod. civ. e non pure quella dell’art. 2749 cod. civ.. 
(omissis)

La sentenza si colloca nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, che nega il carattere privilegiato degli interessi maturati sull’I.V.A. e sulle Imposte Dirette.
I termini della questione devono essere brevemente riassunti, affinché siano meglio compresi.
L’analisi giurisprudenziale della disciplina del 3° comma dell’art. 54 L.F., ha escluso che il mancato richiamo dell’art. 2749 cod. civ. possa essere interpretato come un lapsus del legislatore.
Conseguentemente esso, con riguardo agli interessi sui crediti d’imposta, può essere inteso in due modi completamente antitetici e, cioè:
a) nella procedura concorsuale i crediti privilegiati dovrebbero avere prelazione senza i limiti temporali previsti per l’esecuzione individuale;
b) la prelazione per tali interessi va radicalmente esclusa.
L’interpretazione preferita in giurisprudenza, alla quale aderisce anche il Tribunale di Roma, è nel secondo senso sopra prospettato. Si afferma cioè che, per effetto del richiamo agli articoli 2788 e 2855 cod. civ. operato dall’art. 54, 3° comma, L.F., il privilegio spettante al credito per sorte si estende agli interessi solo per i crediti garantiti da ipoteca o pegno. Ciò in quanto deve essere assicurato ai creditori pignoratizi e ipotecari lo stesso trattamento nei casi di esecuzione individuale o concorsuale.
Al contrario il Ministero delle Finanze sostiene che tale interpretazione sarebbe in contrasto con il 1° comma dell’art. 54 L.F., secondo cui “i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese”.
È stato giustamente obiettato che la disposizione virgolettata non introduce un diritto sostanziale alla prelazione per gli interessi su tutti i crediti privilegiati. Essa va intesa invece come una norma di natura processuale-esecutiva, regolatrice delle modalità della collocazione dei crediti ivi considerati, mentre la norma che statuisce il diritto sostanziale al privilegio è quella stabilita dal 3° comma dello stesso art. 54 L.F. Né si rinviene nelle leggi regolatrici dei detti tributi, una disposizione che affermi il carattere privilegiato di tali accessori dell’imposta.
Va infine rammentato che la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 L.F. nella parte in cui non prevede la prelazione degli interessi sui crediti privilegiati che siano maturati prima della data del fallimento, ha affermato l’inesistenza del contrasto col principio stabilito nell’art. 3 della Costituzione (sent. 28 luglio 1993 n. 350, in Fall. 1993, 1105 con nota di LO CASCIO, Privilegio del credito per interessi nelle obbligazioni d’imposta; 19 maggio 1994 n. 195, in Fall., 1994, 1105).
 
 

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