"P•R•O•C•E•D•U•R•E
C•O•N•C•O•R•S•U•A•L•I
E •
D•I•C•H•I•A•R•A•Z•I•O•N•E
I•R•A•P"
di Luigi Lucchetti
Nuovi adempimenti fiscali in caso di fallimento
e l.c.a.
Il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 (Supplemento n. 252/L
alla G. U. n. 298 del 23.12.1997) che riguarda l’istituzione dell’IRAP
e il riordino dell’IRPEF e della finanza locale, stabilisce un nuovo adempimento
fiscale nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa.
Si tratta della dichiarazione IRAP, prevista dall’articolo 19, 6° comma.
La norma in commento opera il richiamo all’articolo
10 del D.P.R. 600/73 (decreto sull’accertamento delle Imposte sui Redditi)
del quale prescrive l’osservanza, con esclusione dei commi 2 e 3 se nel
fallimento o nella liquidazione coatta non vi è stato esercizio
provvisorio d’impresa.
La formulazione della norma, che condiziona alla
mancanza di esercizio provvisorio l’esclusione degli adempimenti previsti
dai suddetti commi 2 (dichiarazione relativa al risultato finale) e 3 (dichiarazioni
intermedie in caso di esercizio provvisorio) dell’art. 10 del D.P.R. 600/73,
va intesa nel senso che il curatore fallimentare o il commissario liquidatore
sono normalmente tenuti a presentare solo la dichiarazione iniziale dell’IRAP,
entro quattro mesi dall’inizio della procedura e con riferimento al periodo
intercorso tra l’inizio del periodo d’imposta precedente e la data di inizio
della procedura concorsuale.
Ciò con l’evidente fine di determinare
l’eventuale IRAP dovuta dal soggetto passivo per il periodo d’imposta immediatamente
precedente l’inizio della proce-
dura concorsuale, onde consentire all’amministrazione
finanziaria di insinuarsi al passivo.
La previsione della sola dichiarazione iniziale
è del resto coerente col sistema degli adempimenti fiscali previsti
per le altre imposte e con il presupposto impositivo, che è dato
dal valore della produzione netta. Inoltre gli adempimenti contabili di
queste due procedure concorsuali, in assenza di esercizio provvisorio,
non sono idonei alla determinazione della base imponibile dell’IRAP, che
si fonda ordinariamente su alcuni valori desumibili dal conto economico
redatto in conformità allo schema civilistico.
La dichiarazione IRAP dovrà essere redatta
su uno stampato conforme a quello che sarà approvato con decreto
del Ministro delle Finanze.
Agli effetti dell’IRAP la base imponibile è
costituita dal valore della produzione netta che, a sua volta, è
un concetto di nuova introduzione nell’ordinamento tributario e che indica
la somma delle voci del valore della produzione indicate nel primo comma
della lettera A) dell’articolo 2524 cod. civ., al netto di alcuni costi
della produzione.
Per come l’imposta deve essere determinata, in
caso di esercizio provvisorio difficilmente la base imponibile potrà
essere nulla e, quindi, la dichiarazione darà luogo ad un’imposta
che dovrà essere considerata debito di massa e versata secondo le
regole ordinarie, che sono quelle stabilite per l’IRPEF (acconto a maggio
e novembre, saldo a maggio).
Il ricorso alle compensazioni tra imposte diverse,
previsto dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 ed in vigore dal mese di maggio
del 1998, benché non escluso in via teorica, sembra alquanto improbabile.
In linea di massima il fallimento e la L.c.a.
presentano un credito IRPEG corrispondente alle ritenute operate dalla
banca sugli interessi attivi maturati sui depositi. Ma il periodo d’imposta
agli effetti dell’IRPEG, anche in caso di esercizio provvisorio, è
unico e va dalla sentenza dichiarativa di fallimento (o dal provvedimento
che apre la L.c.a.) al decreto di chiusura. La liquidazione del credito
IRPEG avviene, dunque, al termine della procedura concorsuale che, come
si può facilmente immaginare, interverrà sicuramente (perché
nel frattempo occorrerà approvare il rendiconto della gestione,
liquidare il compenso al curatore o al commissario, predisporre il riparto
finale) in un anno successivo a quello della fine dell’esercizio provvisorio,
nel corso del quale, invece, occorrerà versare l’IRAP a saldo.
Per l’anno attualmente in corso, problemi applicativi
particolari possono sorgere per i soggetti dichiarati falliti o nei cui
confronti si è aperta la liquidazione coatta amministrativa, con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e il cui periodo d’imposta
sia in corso all’1.1.1998 e sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 (cfr.
art. 37 D. Lgs. 446/97).
La norma speciale vale, in pratica, per i fallimenti
dichiarati dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 per i soggetti che avevano
l’esercizio sociale che iniziava nello stesso periodo.
L’articolo 37 del D. Lgs. 446/97 prevede infatti
che, in questi casi, l’applicazione dell’IRAP e l’abolizione dei contributi
e tributi indicati nel 1° comma del medesimo articolo, decorrono dall’inizio
del periodo stesso.
In questi casi il terzo comma dell’articolo 37
prevede particolari meccanismi di scomputo dall’IRAP - dovuta per il periodo
d’imposta compreso tra il 1° ottobre 1997 e la data di inizio di una
delle due suddette procedure concorsuali - dell’ICIAP e della Tassa di
Concessioni Governative sulla Partita IVA (per dodicesimi) e dei contributi
per il Servizio Sanitario Nazionale eventualmente versati nel corso di
detto periodo.
Per quanto riguarda la disciplina transitoria
relativa al primo periodo d’imposta, che per la maggior parte dei soggetti
inizia il 1° gennaio 1998, l’articolo 31 del D. Lgs. 446/97 stabilisce
l’obbligo del versamento di un acconto, commisurato al 120% dell’IRAP figurativa
liquidabile sul periodo d’imposta precedente.
L’imposta va calcolata su un apposito prospetto
(ulteriore a quello previsto per la dichiarazione) redatto su stampato
conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro
delle Finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare
dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. stesso (giugno 1998).
La casistica che può venire ad esistenza
in base a questo nuovo adempimento merita di essere studiata per le possibili
implicazioni sanzionatorie che potrebbero derivarne a carico dei responsabili
delle procedure concorsuali.
Si è appurato che, in linea di massima,
il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non sono soggetti
passivi IRAP. Al curatore ed al commissario liquidatore, salvo che non
vi sia esercizio provvisorio, spettano incombenze di natura procedimentale
per favorire l’accertamento dell’imposta dovuta per il periodo anteriore
all’inizio della procedura concorsuale.
Pertanto, per i fallimenti dichiarati e per le
liquidazioni coatte amministrative iniziate dal 1° gennaio 1998 alla
data di scadenza delle dichiarazioni dei redditi (entro quattro mesi dalla
suddetta data), si è certamente in presenza di un periodo d’imposta
soggetto ad IRAP (ex art. 36 o 37 del D. Lgs. 446/97), ma non anche in
presenza dell’obbligo del versamento dell’acconto dell’imposta, che ha
pur sempre natura concorsuale.
Resta da stabilire se il curatore ed il commissario
liquidatore siano tenuti a presentare il modello previsto per la determinazione
dell’acconto (ex art. 31). La risposta deve essere negativa, in quanto
le disposizioni previste dal comma 6 bis dell’art. 19 del D. Lgs. 446/97
hanno carattere speciale e prevalgono sulle disposizioni ordinarie di carattere
generale. Inoltre la presentazione del modello per l’acconto legittimerebbe
l’iscrizione a ruolo dell’imposta non definitivamente liquidata e
la conseguente iscrizione al passivo dell’amministrazione
finanziaria.
Per il fallimento che venisse dichiarato, ad
esempio, nel mese di aprile 1998, non sembra esservi dubbio che la dichiarazione
IRAP dovrebbe essere presentata (ex art. 19, 6° comma, D. Lgs. 446/97)
entro il mese di agosto.
Si consideri però che i modelli per la
dichiarazione unica dovrebbero essere approvati, per espressa previsione
legislativa, entro il prossimo mese di ottobre del 1998. Quindi, per le
procedure che avranno inizio prima dell’approvazione di quel modello e
fino al 30 giugno, i curatori ed i commissari liquidatori saranno impossibilitati
dal presentare nei termini la dichiarazione IRAP per la quale sono obbligati
entro quattro mesi dalla data della sentenza dichiarativa, che è
l’unica alla quale sono tenuti nella maggior parte dei casi.
Per i fallimenti dichiarati in gennaio, ad esempio,
avremo probabilmente una frazione di periodo d’imposta soggetto ad IRAP
per il quale non sarà possibile presentare la relativa dichiarazione
nel termine previsto alla
legge.
All’interpretazione non sono utili, purtroppo,
né la lettura della delega al Governo né la relazione governativa
al D. Lgs.
Dalla ricostruzione sistematica delle norme transitorie
concernenti il primo periodo di applicazione del nuovo tributo, si rileva
dunque una lacuna che è bene che venga al più presto colmata,
come è già stato fatto con provvedimenti ad hoc per le società
con esercizio a cavallo dell’anno.
Per quanto riguarda le altre procedure concorsuali,
data l’assenza di statuizioni speciali, ritengo che gli adempimenti IRAP
siano quelli ordinari e facciano esclusivo carico ai legali rappresentanti
delle società fallite o al fallito stesso.
Per
concludere, una riflessione sulla natura del credito per IRAP.
L’articolo 1 del D. Lgs. 446/97 afferma che l’IRAP
è un’imposta regionale a carattere reale sulle attività produttive
esercitate nel territorio delle regioni. La legge istitutiva nulla dice
in ordine alla natura privilegiata del credito per IRAP. Quindi, per comprendere
che tipo di collocazione l’imposta dovrà avere nel passivo delle
procedure concorsuali, si dovrà far riferimento alle norme generali
stabilite dal codice civile e dalle leggi speciali sulla riscossione delle
imposte.
Per quanti riferimenti si facciano nel D. Lgs.
446/97 alla normativa delle imposte dirette (soprattutto in materia di
accertamento), non mi sembra che nessuno sia decisivo per ritenere che
all’IRAP possa essere accordato il privilegio generale previsto per le
imposte dirette sui redditi di natura non immobiliare (ex art. 2752 e 2778,
n. 18, cod. civ.) perché non si tratta di un’imposta sul reddito.
Essa non è neppure un’imposta indiretta,
per cui non è possibile riconoscerle il privilegio generale previsto
per l’IVA.
Meno che mai può affermarsi l’estensione
per analogia del privilegio speciale immobiliare ex art. 2780 cod. civ.,
in quanto la base imponibile non è costituita dai redditi fondiari,
ma dal valore della produzione netta.
Non mi sembra neppure che a questa imposta possa
accordarsi il privilegio (generale di XX grado ex art. 2778 cod. civ.)
stabilito per i tributi comunali e provinciali, ex art. 2752, 4° comma,
cod. civ., in quanto letteralmente il riferimento operato è alla
legge sulla finanza locale (R.D. 14.9.1931, n. 1175). Non escludo però
che per questa via l’analisi giurisprudenziale potrebbe riconoscere il
carattere privilegiato della nuova imposta regionale.
In linea di principio il potere di accertamento
spetta alle amministrazioni regionali (art. 24, 3° comma, D. Lgs. 446/97).
Fino al 1° gennaio 2000 l’attività di controllo, rettifica,
accertamento e riscossione resterà però delegata al Ministero
delle Finanze (cfr. art. 25).
La legittimazione attiva a presentare le domande
di ammissione al passivo potrebbe non essere uniforme su tutto il territorio
nazionale dal 1° gennaio del 2000, perché il 4° comma dell’articolo
24 prevede che le regioni potranno stipulare delle convenzioni con il Ministero
delle Finanze per l’espletamento, in tutto o in parte,
delle attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dell’imposta, nonché le attività concernenti
il contenzioso secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Gira pagina
INDIETRO
|
AVANTI
|
|