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di Cesare Beccaria
"La
buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore
ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo
importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente: il primo
dovrebbe essere punito coll’istessa pena che è assegnata ai falsificatori
delle monete, poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato,
che è un pegno delle obbligazioni de’ cittadini, non è maggior
delitto che il falsificare le obbligazioni stesse."
Gustav Klimt (1862 - 1918),
Tra i numerosi capitoli che compongono la fondamentale
opera giuridica
Ma il fallito innocente, colui che dopo un rigoroso
esame ha provato innanzi a’ suoi giudici che o l’altrui disgrazia o vicende
inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze,
per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo
dell’unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare
le angosce dei colpevoli e colla disperazione della probità oppressa
a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto
la tutela di quelle leggi che non era in sua balìa di non offendere,
leggi dettate dai potenti per avidità e dai deboli sofferte per
quella speranza che per lo più scintilla nell’animo umano, la quale
ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri e gli avantaggiosi
per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più obvii amano
le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell’interesse
di ciascuno che fossero moderate, perché è più grande
il timore di essere offesi che la voglia di offendere. Ritornando all’innocente
fallito, dico che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione
fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza
il consenso delle parti interessate e di portar sotto altre leggi la di
lui industria, la quale dovrebb’esser costretta sotto pene ad esser impiegata
e rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual
sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come
la sacra proprietà dei beni, che giustifichi una privazione di libertà
inutile, fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù svelare
i segreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione
di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl’inconvenienti
politici sia in ragione composto della diretta del danno pubblico e della
inversa della improbabilità di verificarsi.
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