L’AGGIUDICATARIO
dell’immobile all’asta E LE SPESE
CONDOMINIALI
Per assicurare agli abitanti le migliori condizioni
di vita, le moderne costruzioni richiedono una serie di servizi per erogare i
quali ci si avvale del condominio o, quanto meno, dei consorzi.
L’acquisto della proprietà di un immobile comporta
quindi, quasi sempre, il subentro in uno di questi raggruppamenti di utenti.
Poiché anche il decreto di trasferimento, che viene
emesso dal giudice dell’esecuzione, individuale o concorsuale (fallimentare),
al termine di uno dei procedimenti di vendita giudiziaria comporta il passaggio
della proprietà dell’immobile pignorato, anche l’aggiudicatario non sfugge a
quello che si può configurare come un diritto-dovere di partecipare al
condominio ovvero al consorzio.
La legge affronta l’ingresso di un nuovo partecipante nella posizione che il precedente proprietario aveva nel condominio (lo stesso vale anche per i consorzi di servizi agli immobili) all’art. 63, 2° comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (d.a.c.c.), prevedendo un limite rigoroso agli oneri che possono essergli trasferiti. La norma citata, infatti, stabilisce che colui che subentra nei diritti di un condomino, è obbligato, unitamente al precedente proprietario, al pagamento dei soli contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente.
Art. 63, Disp. Att. Cod. civ.: “1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. 2. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. 3. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.”
Questa previsione di legge si presta ad una serie di
ragionamenti con particolare riferimento all’aggiudicazione degli immobili a
seguito di asta giudiziaria.
1)
– SU CHI INCOMBE L’OBBLIGAZIONE PER I CONTRIBUTI NON VERSATI –
L’art. 63, 2° comma,
d.a.c.c., non distingue, al fine di addebitare i contributi ancora dovuti, a
quale titolo il nuovo proprietario subentri al posto del vecchio. Dal punto di
vista soggettivo, la norma si limita ad affermare: “Chi subentra nei diritti di un condomino…” e ciò ha permesso alla dottrina ed alla
giurisprudenza di stabilire che anche l’aggiudicatario di un immobile a seguito
di asta bandita in sede giudiziaria è uno dei soggetti cui la regola si
applica, a prescindere dal fatto che il condominio, in persona del suo
amministratore, abbia spiegato o meno intervento nel processo esecutivo che ha
dato luogo all’asta. In altre parole l’aggiudicatario non può sottrarsi
all’obbligazione dei contributi condominiali dovuti per l’anno in corso alla
data del decreto di trasferimento e per quello precedente adducendo che
l’amministratore non risulta essere intervenuto nell’esecuzione riguardante
l’immobile aggiudicato cosicché non poteva conoscere l’ammontare
dell’obbligazione cui viene chiamato.
2)
– oggetto
DELL’OBBLIGAZIONE – L’obbligo cui si riferisce l’art. 63 d.a.c.c. riguarda i contributi
dovuti per l’anno in corso e per quello precedente. Non vengono distinti i
contributi di natura ordinaria rispetto a quelli di natura straordinaria,
oppure quelli dovuti per la manutenzione dell’immobile e quelli dovuti per le
innovazioni, cosicché ogni discussione su tali argomenti non approderebbe a
nulla. In effetti l’assemblea di un condominio ha un potere di coercizione nei
confronti di tutti i partecipanti per le spese necessarie alla conservazione
delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi condominiali.
Quella dei contributi condominiali è un’obbligazione strettamente collegata al
bene cui le spese si riferiscono (in linguaggio tecnico si definisce
“un’obbligazione propter rem”)
cosicché il dovere di partecipare alla conservazione dell’immobile ed
all’attivazione dei servizi prescinde dall’approvazione delle relative spese da
parte dell’assemblea. Si tratta di un obbligo preesistente all’approvazione
dell’assemblea che, riguardo a dette spese, funziona solo nel senso di
stabilirne l’ammontare e la ripartizione secondo le tabelle millesimali, non
nel senso di stabilire se si devono o non devono fare. Per maggiore chiarezza
si deve dire che, per l’ordinamento giuridico in generale, l’importanza sociale
dei beni immobili ne impone la manutenzione e la conservazione a prescindere
dall’approvazione delle spese da parte dell’assemblea condominiale, cosicché
quest’ultima si limita a completare, determinandone l’esatto ammontare e la
ripartizione tra i partecipanti, un’obbligazione che incombe sui partecipanti
stessi per il solo fatto di possedere un bene immobile e tale obbligo non è
eludibile nei confronti degli altri cittadini. In tal senso ogni tentativo
dell’aggiudicatario di sottrarsi ai contributi dovuti per l’anno in corso alla
data del decreto di trasferimento e per quello precedente, discettando sulla
natura delle spese deliberate dall’assemblea, rimarrebbe frustrato.
3)
– PRESUPPOSTI PER ESSERE OBBLIGATI – Per essere obbligati ai contributi
condominiali in discorso, non è necessario divenire aggiudicatari del diritto
di proprietà sull’immobile nella sua interezza. Anche l’aggiudicatario di un
diritto reale “minore” potrebbe trovarsi soggetto al pagamento dei contributi
condominiali. In effetti le spese condominiali incombono, salvo quelle
straordinarie, sull’usufruttuario o sul titolare del diritto di abitazione, che
sono diritti reali limitati rispetto al diritto di proprietà, ma pur sempre
suscettibili di espropriazione (art. 1010 c.c.) e, quindi, di vendita all’asta
in sede giudiziale.
4)
– IL PERIODO DI OBBLIGAZIONE – L’art. 63 d.a.c.c. stabilisce l’onere per il
subentrante di farsi carico dei contributi dovuti per l’anno in corso al
momento del subentro e per l’anno precedente. E’ stato fatto osservare che il
richiamo che la legge fa all’”anno” deve intendersi riferito all’anno di
gestione ovvero di esercizio condominiale, non all’anno solare.
5)
- LA SOLIDARIETA’ - La possibilità di addebito dei contributi condominiali non versati sia
all’aggiudicatario, quale nuovo proprietario, che al debitore che ha subito
l’esecuzione, quale vecchio proprietario, si definisce, nel lessico giuridico,
con il termine di “solidarietà”. Tale figura giuridica è disciplinata nel
codice civile agli artt. 1292 e seguenti (segg.) c.c. e ricorre, dal lato
passivo, quando più persone sono obbligate tutte alla medesima prestazione, in
modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità di
quanto dovuto e l’adempimento da parte di uno degli obbligati libera gli altri.
Tra le norme che disciplinano la solidarietà nelle obbligazioni vi è anche
l’art. 1299 c.c. il quale prevede che il debitore in solido che ha pagato
l’intero debito può farsi rimborsare dagli altri debitori quanto da questi
dovuto. Nel caso che stiamo trattando, l’aggiudicatario, tenuto, per l’art. 63
d.a.c.c. a corrispondere al condominio i contributi per l’anno in corso alla
data del decreto di trasferimento e per l’anno precedente, avrebbe diritto a
chiedere al debitore di rimborsargli tali oneri relativi al periodo in cui
l’immobile pignorato era ancora nel suo possesso, ma è agevole comprendere che
l’esito di tale regresso non sarà quasi mai possibile. Il debitore che ha
subito l’esecuzione forzata sino a perdere la proprietà del bene immobile, difficilmente
disporrà dei denari necessari a rifondere all’aggiudicatario quanto questi avrà
dovuto pagare per le spese condominiali. E’ pertanto più prudente, quando ci si
avvicina alle aste immobiliari, prendere contatti con l’amministratore del
condominio per conoscere la morosità che grava sull’immobile pignorato ed
aggiungere, al costo dell’aggiudicazione, anche le spese condominiali per
l’anno in corso e per quello precedente rispetto alla data di presumibile
emissione del decreto di trasferimento.
6)
– RAPPORTI TRA SUBENTRANTE E PRECEDENTE PROPRIETARIO – Dalla data di emissione del
decreto di trasferimento, l’unico condomino è l’aggiudicatario. E’ quindi
questi l’unico ad avere il potere di partecipare alle assemblee condominiali e
ad interloquire con l’amministratore e gli altri condomini. Ciò significa anche
che le eventuali istanze o contestazioni che il debitore avrebbe voluto muovere
verso il condominio in relazione alle spese relative all'anno in corso ed a
quello antecedente il subentro dell'aggiudicatario, potranno essere avanzate
dal solo aggiudicatario anche nell’interesse del debitore in quanto la
solidarietà tra i due soggetti di cui più sopra si è trattato, determina una
specie di rappresentanza dell’aggiudicatario anche per quanto riguarda la posizione
del debitore espropriato.
7)
– PATOLOGIE DEL SUBENTRO E POTERI DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE –
L’aggiudicatario che
subentra al debitore nella posizione di condomino è tenuto al pagamento delle
spese condominiali relative all’anno in corso alla data del decreto di
trasferimento ed all’anno precedente secondo il tenore delle deliberazioni
dell’assemblea ed i piani di riparto della spesa approvati. In tal senso le
delibere condominiali vincolano tutti i condomini, anche se assenti o
dissenzienti, finché non vengano dichiarate nulle o non vengano annullate dal
giudice. Diventa quindi assai importante stabilire i vizi di nullità e quelli
di annullabilità delle delibere condominiali. Infatti per i vizi più radicali,
non vi sono limiti di tempo per far dichiarare la nullità, mentre, per i vizi
meno gravi, l’art. 1137, ultimo comma, c.c. stabilisce, sotto pena di
decadenza, il termine di trenta giorni per presentare l’impugnazione che
decorre dalla data della deliberazione, per i condomini dissenzienti, o dalla
data della comunicazione per quelli assenti.
8)
– LA COMPETENZA PER LE LITI CONDOMINIALI – Si deve ricordare che il
giudice competente per le cause tra condomini è quello del luogo in cui si
trovano i beni comuni o, almeno, in cui si trova la maggior parte di essi.
Tanto dispone l’art. 23 del codice di procedura civile (c.p.c.). La questione è
rilevante perché, mentre l’esecuzione individuale deve svolgersi dinanzi al
tribunale nella cui circoscrizione è sito l’immobile pignorato, che sarà poi lo
stesso dinanzi al quale si svolgeranno le eventuali liti tra i condomini, nelle
procedure concorsuali l’asta si tiene dinanzi al giudice delegato al fallimento
che può appartenere ad un tribunale molto distante rispetto a quello competente
per il luogo in cui l’immobile è collocato.
9)
– I CONTRIBUTI ANTERIORI ALL’ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI AVVIENE
L’AGGIUDICAZIONE – Uno degli aspetti meno piacevoli della vita in condominio riguarda il
vincolo che lega tutti i partecipanti nell’affrontare le spese della
conservazione del bene e dell’esercizio dei servizi. Può accadere che per la
lunghezza dei processi, l’asta dell’immobile pignorato si tenga a distanza di
molti anni rispetto alla data del pignoramento e che il debitore si sia
astenuto dal corrispondere i contributi condominiali per altrettanti anni
cosicché, quando avviene l’aggiudicazione, l’amministratore del condominio
possa addebitare all’aggiudicatario solo i contributi relativi all’anno in
corso alla data dell’aggiudicazione e quelli dell’anno precedente, ma non quelli
ancora più antichi. In tal caso i
contributi non potuti addebitare all’aggiudicatario verranno addebitati su
tutte le altre unità immobiliari. Peraltro, laddove, per errore,
l’aggiudicatario dovesse essere chiamato a corrispondere anche i contributi
maturati anteriormente a quelli che per legge gli spettano, avrebbe da
rivalersi esclusivamente nei confronti del debitore esecutato.