Ho
ereditato, in comunione con mio fratello, la casa di abitazione
di nostro padre, deceduto senza testamento e che costituisce l’unico attivo
dell’eredità. Purtroppo l’attività imprenditoriale di mio
fratello non è andata bene ed è stato dichiarato fallito.
Il curatore ha acquisito all’attivo fallimentare la quota di comproprietà
dell’appartamento e l’ha messa all’asta senza darmene nessuna comunicazione.
Avendo intenzione di acquistare questa quota, ma non avendo ancora abbastanza
soldi, Le domando come comportarmi: mi conviene
restare fuori dall’asta ed impugnare il decreto di aggiudicazione perché
è violato il mio diritto alla prelazione ereditaria, con ciò
ottenendo il tempo per raccogliere il denaro necessario a partecipare all’asta
?(G.B.
Palestrina –RM)
Lo scopo della norma è, evidentemente, quello di evitare l’ingresso di persone estranee tra i consanguinei facenti capo ad un comune stipite. Il termine “estraneo” si riferisce, appunto, a tutti coloro che non rientrano nella comunione ereditaria e potrebbe, quindi, riferirsi anche ad un parente dei coeredi.
Inoltre la prelazione deve avere ad oggetto una quota ereditaria o parte di essa, non già singoli beni ereditari o la quota sugli stessi, dato che, per questi beni, l’alienazione sarebbe subordinata alla previa attribuzione all’erede del bene stesso in sede di divisione senza dare luogo, pertanto, ad alcun subingresso dell’acquirente in una comunione ereditaria.
Infine, con il termine “alienazione”, si intende la cessione della quota a titolo oneroso, cioè verso un corrispettivo costituito da un prezzo ovvero da altra concreta utilità per il coerede che cede la propria quota.
Senza addentrarsi oltre, in questa sede, nell’analisi dell’istituto, deve subito dirsi che la prelazione ereditaria troverebbe applicazione nel caso indicato dalla cortese lettrice perché, nella sua lettera, ha specificato che l’abitazione del padre costituiva l’unico attivo dell’eredità. Tuttavia mancano altri elementi per poter affermare l’applicazione della prelazione al caso descritto.Infatti l’art. 732 c.c. si applica quando il coerede “vuole” alienare la propria quota, mentre, in caso di fallimento, ovvero di esecuzione immobiliare individuale, manca la volontà della vendita da parte del coerede: il coerede debitore subisce l’espropriazione che avviene a prescindere dalla sua volontà. Si tratta, insomma, di una vendita coattiva non riconducibile alla libera determinazione del coerede. Nelle aste giudiziarie, quindi, la prelazione ereditaria, come pure altre forme di prelazione (quella urbana o quella agraria), non trovano applicazione. Pertanto le strategie della gentile interlocutrice dovranno modificarsi radicalmente se intende acquisire la quota di comproprietà sulla casa che il curatore del fallimento del fratello intende subastare.