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Avvocati: rito speciale si estende ai compensi per prestazioni stragiudiziali

 
 

Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.10.2014 n° 21954 (Nicola Virdis)

La speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati prevista dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942, seppure dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali ad esse strumentali e complementari.

E’ questo il principio stabilito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da una donna contro il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso in favore del suo (ex) legale.

L’avvocato aveva chiesto al Tribunale di Cagliari, ai sensi degli artt. 28 e ss. della Legge n. 794/1942, la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte nell’interesse della donna in una serie di procedure, giudiziali e non: modifica delle condizioni di separazione; esecuzione per rilascio di immobile e per il pagamento dell’assegno di mantenimento; divorzio; predisposizione di una querela contro l’ex marito ecc.

La donna contesta il fatto che il Tribunale abbia liquidato all’avvocato non solo onorari e diritti per prestazioni giudiziali civili, ma anche compensi relativi ad attività stragiudiziali e in materia penale.

Per meglio comprendere i termini della questione, è utile ricordare che, ai fini della liquidazione dei compensi nei confronti dei propri assistiti, gli avvocati possono tradizionalmente seguire tre distinte strade: intraprendere un processo ordinario di cognizione; agire con ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.); seguire la speciale procedura disciplinata dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942.

Quest’ultima procedura, peraltro, è stata recentemente modificata dal d.lgs. n. 150/2011, il quale ha di fatto ricondotto le controversie in tema di liquidazione dei compensi nell’ambito del rito sommario di cognizione (salvo alcune peculiarità).

L’art. 28 della Legge n. 794/1942, intitolato “Forma dell’istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti”, nella sua formulazione originaria stabiliva che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo».

Di recente, la Legge n. 794/1942, e con essa la procedura in questione, è stata protagonista di una vicenda normativa piuttosto convulsa.

Pur dovendosi ritenere in buona parte già implicitamente abrogata per effetto di precedenti provvedimenti in materia di compensi legali (v. Legge n. 1051/1957 e D.M. n. 585/1994), la Legge n. 794/1942 è stata in un primo momento espressamente abrogata ad opera delDecreto Legge n. 200/2008 (uno dei cd. decreti “taglia-leggi”, che ha cancellato dall’ordinamento alcune migliaia di leggi e provvedimenti risalenti anche a due secoli fa).

Senonchè, in sede di conversione del decreto, la Legge n. 794 è stata riportata in vita; momentaneamente però, perchè di lì a breve è intervenuto il d.lgs. n. 150/2011, il quale ha modificato l’art. 28 e abrogato gli artt. 29 e 30 della legge.

In sostanza, della vecchia procedura speciale di liquidazione resta oggi in vigore il solo art. 28, il cui testo attuale così recita: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

In altri termini, la procedura di liquidazione di cui all’art. 28 è oggi regolata dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011), fatte salve alcune “deviazioni” rispetto allo schema tipico del rito così come disegnato dal codice; vale a dire (limitando l’esame agli aspetti più rilevanti):

  • la competenza spetta all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera; può quindi trattarsi, a seconda dei casi, di tribunale o corte di appello (sembra doversi escludere la competenza del giudice di pace);
  • non è prescritta la difesa tecnica nel giudizio di merito; le parti possono quindi stare in giudizio personalmente;
  • non è ammessa la conversione del rito da sommario a ordinario, a prescindere dalla eventuale complessità dell’istruzione;
  • se la competenza spetta al tribunale, questo decide non in forma monocratica ma in composizione collegiale;
  • il giudizio è definito con ordinanza, contro la quale non è possibile proporre appello. A quest’ultimo proposito, nella vigenza del “vecchio” procedimento speciale l’ordinanza conclusiva era espressamente dichiarata «non impugnabile» (art. 29); tuttavia, avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento e alla sua irretrattabilità, si riteneva ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (ricorso nell’ambito del quale – come è noto – sono deducibili solo i vizi di violazione di legge). Oggi, la previsione espressa della non appellabilità dell’ordinanza sembra fugare ogni dubbio circa la possibilità di impugnarla con il solo ricorso straordinario per cassazione.

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