GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE – Sul privilegio dell’agente società di capitali – Numero unico 2000 – Pag. 41
(con nota di Flaminia Caiafa) – Corte Costituzionale – sentenza 7 gennaio 2000, n.1 Pres. Vassalli – Rel. Marini
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – CREDITO DELL’AGENTE – AGENTE SOCIETÀ DI CAPITALI – MANCATA PREVISIONE DEL PRIVILEGIO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT.2751 BIS, N.3 E 2777, COMMA 2, LETTERA b) – INFONDATEZZA
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.2751 – bis, n.3, e 2777, comma 2, lettera b), c. c., sollevata in riferimento all’art.3 della Costituzione nella parte in cui prevede che hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e non i crediti per provvigioni dovute all’agente1.
Omissis (…)
- Il Tribunale di Vicenza, chiamato a decidere sulla collocazione di un credito, vantato da una società a responsabilità limitata a titolo di provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.2751 – bis, numero 3 Codice Civile (e, per quanto occorra, dell’art.2777, lettera b) Cod. Civ., recte: articolo 2777, secondo comma, lettera b), Cod. Civ.) nella parte in cui dette norme attribuiscono natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualità rivestita dal soggetto creditore.
In particolare, secondo il Tribunale rimettente, il riconoscimento del privilegio di cui all’art.2751 – bis, numero 3 Cc anche alle società di capitali che svolgono attività di agenzia si pone in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della inclusione – in una norma la cui ratio deve individuarsi nella tutela, in sede esecutiva, del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni – di un privilegio a favore dei soggetti, quali appunto le società di capitali, caratterizzati dall’esercizio collettivo dell’impresa. Mentre, sotto altro profilo, la norma, come sopra interpretata, verrebbe a creare una illegittima disparità di trattamento tra l’agente che opera sotto forma di società di capitali i cui crediti sarebbero garantiti da privilegio e gli imprenditori che svolgono altre attività ed i cui crediti sarebbero privi di analoga tutela.
- La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
- Va ricordato, al fine di una esatta ricostruzione del significato della disposizione, come l’art. 2751 – bis sia stato introdotto nel codice civile dall’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n.426 (Modificazione al codice civile e alla legge 30 aprile 1969 n.153 in materia di privilegi) allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quello già riconosciuto dalla legge n.153 del 1969 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell’ordine di prelazione di cui all’art. 2778 Codice Civile. Nella relazione alla prima delle proposte di legge successivamente unificate (la n.146 presentata il 30 maggio 1972) si afferma espressamente, a sostegno della necessità di una tale parificazione, che “la ratio legis dei numeri 4, 5 e 6 dell’articolo 2751 (corrispondenti ora ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 2751 – bis) era infatti la medesima: quella cioè di tutelare i crediti per prestazione di attività lavorativa in forma sia subordinata che autonoma”, secondo il dettato dell’articolo 35 Cost.. La medesima esigenza di tutela del lavoro risulta altresì posta espressamente a base dell’emendamento – successivamente approvato con ulteriori modificazioni – diretto ad attribuire analogo privilegio generale sui mobili del debitore anche ai crediti dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane (divenuti i numeri 4 e 5 dell’articolo 2751 – bis).
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