GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA` – GENNAIO/MARZO 99 – PAG. 31
note e dibattiti 1999 |
Corte di Cassazione – Sez. I Civile – sentenza 8 luglio 1998, n. 6668 – Pres. V. Sgroi – Est. Catalano – P.M. Lo Cascio (concl. conf.) – Sicilcassa Spa (Avv. Marzi, Bongiorno, Lomonaco) c. Fall. Soc. Lo Buglio e Castronovo (Avv. Contestabile, Coppola). Conferma App. Palermo 29 novembre 1995.FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – CREDITO PER CAPITALE ED INTERESSI SU RATE DI MUTUO IPOTECARIO – COLLOCAZIONE PRIVILEGIATA DELLA COMPLESSIVA SOMMA – INAMMISSIBILITÀ (Cod. civ., art. 2855; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, art. 54, 55).FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – CREDITO PER INTERESSI DI MORA SU RATE DI MUTUO IPOTECARIO SCADUTE ANTERIORMENTE AL FALLIMENTO – COLLOCAZIONE PRIVILEGIATA (Cod. civ., art. 2855; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, art. 54, 55).
Il credito corrispondente al capitale e agli interessi su rate di mutuo ipotecario erogato da un istituto di credito fondiario va ammesso al passivo del fallimento con collocazione privilegiata quanto all’importo pari alle semestralità scadute fino alla risoluzione del contratto o, in mancanza, fino alla dichiarazione di fallimento, nonché al capitale residuo dopo il computo dell’ultima semestralità, mentre gli interessi trovano collocazione privilegiata limitatamente all’importo maturato nelle due annate anteriori e in quella in corso al momento della dichiarazione di fallimento. [1] Il credito per gli interessi convenzionali di mora sulle rate di un mututo ipotecario erogato da un istituto di credito fondiario va ammesso al passivo del fallimento del mutuatario con collocazione privilegiata, purché gli interessi siano iscritti e la mora si sia verificata prima della dichiarazione di fallimento. [2] (omissis) Credito fondiario e fallimento: collocazione del credito per capitale ed interessi di Francesco Macario [1-2] Sulla prima questione la sentenza aderisce sostanzialmente alla tesi dell’autonomia delle diverse componenti della rata di rimborso del mutuo, richiamandosi espressamente al precedente costituito da Cass. 2 marzo 1988, n. 2196, in Foro it., 1988, I, 2290, con una sintetica ricostruzione sistematica della disciplina in tema di estensione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria con riferimento al credito derivante da mutuo fondiario. In tal senso, la sentenza riportata fa eco alla recente Cass. 8 novembre 1997, n. 11033, id., 1998, I, 1935, che affronta, sinteticamente, la questione nella parte finale della motivazione. Con riferimento, invece, alla seconda massima, la decisione si pone in conflitto con l’appena ricordata Cass. 11033/97, non richiamata dall’estensore poiché – si deve ritenere – al momento della decisione assunta dalla sentenza riportata, la precedente Cass. 11033/97 non era stata ancora depositata. Quest’ultima aveva affermato la collocazione in via chirografaria degli interessi di mora sulle rate di mutuo ipotecario scadute alla data di dichiarazione di fallimento, ancorché l’iscrizione ipotecaria ricomprendesse anche l’ammontare degli interessi moratori. In assenza di precedenti specifici sulla questione – almeno in sede di legittimità – la decisione ricordata si era rifatta ai precedenti in cui si trovava affrontata la generale tematica dei rapporti fra la normativa fallimentare e quella, considerata speciale, in materia di credito fondiario, con particolare riferimento alle vicende degli interessi sulle rate del mutuo. Cfr. Cass. 3 dicembre 1986, n. 7148, Foro it., 1987, I, 39, con nota di richiami; nonché Cass. 2 marzo 1988, n. 2196, cit., e 20 dicembre 1988, n. 6952, id., 1989, I, 3174, con ulteriori riferimenti nelle note redazionali; fra le più recenti pronunce in materia di collocazione degli interessi (nel caso di specie, su crediti assistiti da privilegio generale) si può richiamare Cass. 8 maggio 1995, n. 5020, id., 1995, I, 2856; a parte il riferimento a Corte cost. 350/93, id., 1993, I, 2754. Nella giurisprudenza di merito, in senso conforme alla sentenza riportata, fra le decisioni più recenti, cfr. Trib. Pistoia, 7 settembre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 348, secondo cui agli interessi convenzionali dei crediti garantiti da ipoteca dovuti per le due annualità anteriori e per quella in corso alla data del pignoramento spetta la collocazione privilegiata nello stesso grado del capitale; la stessa collocazione va riconosciuta agli interessi moratori, calcolati sulla sola quota capitale (e non anche sugli interessi corrispettivi) stante il divieto di anatocismo. La prima articolata trattazione della questione in giurisprudenza si rinviene, invece, in Trib. Roma, 12 luglio 1989, id., 1990, I, 2296 (con ampia nota di richiami cui si rinvia), che affermava la collocazione in privilegio anche degli interessi moratori, purché la mora fosse maturata al momento della dichiarazione di fallimento. Si può ricordare, inoltre, App. Catania, 2 giugno 1983, in Banca, borsa ecc., 1984, II, 50, secondo cui, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, t. u. credito fondiario, debbono essere ammessi al passivo, con prelazione, gli interessi moratori spettanti all’istituto di credito fondiario, calcolati nella misura stabilita dalla normativa speciale, che decorrono, sul valore attuale della provvigione e sulle rate di mutuo non ancora scadute, dalla data della dichiarazione di fallimento del mutuatario fino al termine dell’anno in corso; debbono essere altresì ammessi con prelazione, nella stessa misura, fino allo stesso termine, ma a partire dalle relative scadenze, gli interessi moratori sulle rate di mutuo già scadute, e non pagate, al momento della dichiarazione di fallimento. Ed ancora Trib. Catania, 14 maggio 1981, sempre in Banca, borsa ecc., 1981, II, 332, che ha affermato che l’istituto di credito fondiario ha diritto agli interessi moratori previsti convenzionalmente sul credito garantito ipotecariamente e tali interessi devono essere ammessi al passivo in via privilegiata, ma poiché la loro collocazione non è espressamente disciplinata dal t. u. n. 636 del 1905, l’ammissione, per la parte eccedente il tasso legale, va fatta in via chirografaria. Si può poi richiamare Trib. Vicenza, 2 marzo 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 321, secondo cui la prelazione agli interessi secondo il regime dell’art. 54 L.F. non è derogata dalle disposizioni sul credito fondiario, né tale regime è stato modificato dal D.P.R. n. 7 del 1976; anche il tasso degli interessi è quello applicabile secondo la L.F. e non secondo quella speciale, a meno che non si tratti di interessi moratori, cioè relativi alle rate scadute anteriormente alla dichiarazione di fallimento. In senso contrario alla sentenza riportata, cfr. Trib. Palermo, 20 agosto 1991, in Dir. fallim., 1992, II, 309, con nota di RAGUSA MAGGIORE; App. Roma, 27 novembre 1990, in Giust. civ., 1991, I, 200, ove si afferma che la prelazione degli interessi dei mutui fondiari è limitata agli interessi convenzionali maturati nei due anni anteriori alla costituzione in mora e nell’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento e agli interessi legali successivamente maturati fino alla vendita, mentre nessuna prelazione assiste gli ulteriori accessori (interessi di mora, diritti di commissione, provvigioni speciali dovute agli istituti). In dottrina, per una panoramica sull’intera vicenda degli interessi sui crediti privilegiati, cfr. FABIANI, Quando una svista crea giurisprudenza: la sorte degli interessi postfallimentari sui crediti privilegiati, Foro it., 1994, I, 466. Con particolare riferimento alla questione degli interessi di mora, DI AMATO, Credito fondiario – Fallimento ed interessi moratori, in Dir. fallim., 1992, I, 622; TARDIVO, Fallimento e interessi di mora per credito fondiario, in Banca, borsa ecc., 1989, II, 91. In generale, sull’inesistenza del diritto dei creditori concorsuali a percepire interessi moratori, poiché questi presuppongono un ritardo colpevole nell’adempimento, anche in riferimento a credito ammesso in prededuzione, per il tempo intercorso tra il riconoscimento del detto credito in sentenza esecutiva ed il suo pagamento ad opera del curatore fallimentare, atteso che nella procedura fallimentare non è concepibile la mora debendi in relazione a qualsiasi tipo di credito, cfr. Cass., 27 marzo 1993, n. 3728, id., Rep. 1993, voce Fallimento, n. 515; Cass., 20 novembre 1987, n. 8556, id., 1988, I, 1169. Secondo la Corte gli interessi ex art. 55 L.F. (nella specie, contributi e sanzioni civili per omesso versamento nel periodo di amministrazione controllata), devono intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi e non moratori. In sede di merito, cfr. Trib. Firenze, 10 gennaio 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 349, che ribadisce l’applicabilità dell’eccezione alla regola della sospensione del corso degli interessi a partire dalla dichiarazione di fallimento, posta dall’art. 55 L.F. per i crediti ipotecari, pignoratizi e privilegiati, limitatamente agli interessi assimilabili a quelli corrispettivi o compensativi, con esclusione perciò degli interessi moratori. In ordine agli interessi previsti dal D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 sulle rate di mutuo con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento, Trib. Palermo, 21 agosto 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 527, ha affermato che questi non possono essere ammessi al passivo fallimentare in quanto hanno natura di interessi moratori. Sulla disciplina degli interessi di mora di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 art. 61, dovuti al servizio riscossione tributi, Trib. Firenze, 9 novembre 1995, id., Rep. 1996, voce Riscossione delle imposte, n. 196, ha affermato che, nel silenzio della legge, non possono decorrere in pendenza della procedura fallimentare, stante il principio generale dell’inconfigurabilità della mora debendi a carico della curatela per obbligazioni sorte ante fallimento. Sugli interessi moratori dovuti per i crediti tributari al tasso stabilito per tali crediti sino alla dichiarazione di fallimento, ma non ammissibili nella procedura concorsuale con prelazione, essendo assistiti da privilegio generale, cfr. Trib. Roma, 29 settembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce Fallimento, n. 519 Sulla disciplina dei crediti assistiti da privilegio derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell’assicurazione obbligatoria, per i quali decorrono per il tempo successivo al fallimento interessi chirografari in misura legale, fino al momento dell’avvenuta liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito (da intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi e non interessi moratori, cfr. Cass., 13 maggio 1994, n. 4675, id., Rep. 1994, voce cit., n. 527). Secondo Trib. Milano, 10 aprile 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 321, non è possibile riconoscere carattere privilegiato agli interessi, alla soprattassa ed alla indennità di mora maturati dopo il fallimento, non potendo desumersi tale carattere dalla natura privilegiata del credito tributario principale. Sull’irrilevanza, ai fini dell’esclusione del decorso degli interessi nella procedura di amministrazione controllata, della natura moratoria dei medesimi (argomentando l’esclusione dal fatto che nessuna responsabilità per inadempimento può essere imputata al debitore nel corso della procedura), Trib. Milano, 29 aprile 1993, id., Rep. 1994, voce Fallimento, n. 346 (la sentenza ritiene che, non operando la normativa in materia di procedure concorsuali distinzioni fra interessi di mora ed altri tipi di interessi, si possa affermare che il corso degli interessi nell’ambito di tutte le procedure non è correlato alla natura degli stessi, ma esclusivamente a quella del titolo da cui promanano ed al credito di cui sono accessori). E così per App. Brescia, 8 gennaio 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 326, l’art.55, L.F., distingue non fra categorie di interessi, corrispettivi e moratori, ma fra categorie di crediti, chirografari o assistiti da cause di prelazione, per i quali ultimi vige la regola della non sospensione a seguito della dichiarazione di fallimento, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura. |
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