I TERMINI PER SANARE GLI IMMOBILI AGGIUDICATI
Quesito: Ho partecipato ad un’asta giudiziaria aggiudicandomi un immobile con problemi urbanistici dichiarati in perizia. Dopo aver chiesto copia autentica del decreto di trasferimento, ho chiesto in tutta fretta la sanatoria che mi è stata rigettata per tardività avendo superato i 120 giorni dal trasferimento della proprietà. Come si calcolano i termini della sanatoria? (A.Z.. – Sassari)
L’art. 40, comma 6°, della più antica legge di sanatoria urbanistica, la n. 47/1985, recita che, nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità previste dalla legge stessa e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile. A tale disposizione letterale hanno fatto riferimento, senza modificarla, le successive analoghe leggi di sanatoria degli abusi edilizi, rispettivamente n. 724/1994 e 326/2003, quest’ultima di conversione del D.L. 269/2003.
Nonostante la sua chiara definizione lessicale, questa norma ha dato luogo a difficoltà di interpretazione, soprattutto laddove fa decorrere il termine per presentare la domanda di sanatoria “dall’atto di trasferimento”.
Non si deve, infatti, dimenticare che il decreto di trasferimento, alla stregua di tutti i provvedimenti giudiziari, viene ad esistenza con la sua pubblicazione, cioè mediante il deposito che di esso il giudice fa presso la cancelleria.
Sennonché l’attività di pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale non è generalmente ritenuta idonea al decorso dei termini, in genere, per qualunque successiva attività ne possa derivare.
Lo stesso codice di procedura civile richiede, infatti, che il cancelliere dia comunicazione alle parti dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di loro interesse mediante un biglietto di cancelleria.
Anche tale comunicazione, tuttavia, non può ritenersi coincidente con la data in cui la parte abbia piena cognizione del contenuto del provvedimento: altro è la lettura integrale del provvedimento emesso dal giudice e altro è l’avviso che il provvedimento è stato pubblicato.
Per dimostrare che un provvedimento giurisdizionale sia stato pienamente conosciuto dall’interessato, occorre quella certezza che si ottiene mediante il procedimento della sua notificazione. La notificazione può anche essere sostituita con altra attività che assicuri, in ogni caso, la piena conoscenza del provvedimento, come potrebbe avvenire con la consegna di una sua copia autentica all’interessato da parte del cancelliere.
Peraltro, fra tutte queste attività, specialmente ai fini di proporre l’istanza di sanatoria urbanistica, occorre anche considerare la necessità di registrare il decreto di trasferimento, in difetto di che la richiesta di sanatoria non può essere presentata al competente ufficio amministrativo comunale.
Tutte queste attività, dai contorni temporali non ben delimitati, rendono perciò incerto il dato di cui alla legge 47/1985 che con una certa semplicità ancora il decorso dei centoventi giorni all’”atto di trasferimento dell’immobile”.
Più correttamente, invero, deve ritenersi che i centoventi giorni entro cui invocare la sanatoria urbanistica decorrono non già dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento, bensì dalla data della sua piena conoscenza da parte dell’aggiudicatario definitivo che si ha in coincidenza con la sua notificazione, ovvero con altra attività equipollente.
In tal senso, del resto, si è ripetutamente pronunciata l’autorità giudiziaria amministrativa alla quale taluni aggiudicatari si sono rivolti in circostanze analoghe a quelle in cui versa il cortese lettore e si può citare in tal senso la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Bis, n. 7339 del 05.09.2003, peraltro confermata assai di recente con la sentenza della medesima Sezione n. 13408/2006 del 29.11.2006.
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