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I RIMEDI CONTRO I VIZI DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO IN SEDE FALLIMENTARE

 
 

I rimedi esperibili contro i vizi procedurali o di merito da cui può risultare affetto il decreto di trasferimento sono costituiti, in sede di esecuzione individuale, dall’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 del codice di procedura civile (c.p.c.) esperibile, sotto pena di inammissibilità, entro soli cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento mentre, in sede fallimentare, il rimedio previsto consiste nel reclamo al collegio di cui dall’art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta Legge Fallimentare – L.F.) che è indicato come ammissibile solo entro tre giorni dalla data del decreto per la maggiore speditezza che caratterizza la procedura fallimentare rispetto a quella individuale.

Una simile ristrettezza dei termini ha portato l’art. 26 L.F. a ripetuti interventi da parte della Corte Costituzionale la quale, con una sentenza clamorosa, (la n. 42 del 1981) sembrò aver cancellato definitivamente l’istituto del reclamo al tribunale avverso i provvedimenti del giudice delegato.
Successivamente, però, la Suprema corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 2255 del 9 aprile 1984, ha precisato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 42/81, l’istituto del reclamo rimane diversamente disciplinato e regolato secondo le norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742 bis c.p.c.) con la conseguenza che, in primo luogo, il termine per il reclamo è di dieci giorni decorrenti dal deposito del decreto del giudice delegato (Cass. 22.02.1996 n. 1401 in Fallimento 1996, 655). Inoltre si è pure stabilito che il tribunale ha l’obbligo di sentire le parti in camera di consiglio e di motivare il provvedimento che definisce il procedimento stesso (Cass. 26.11.1996 n. 10461). Successivamente ancora, la giurisprudenza della Suprema corte di cassazione ha specificato che il termine per proporre il reclamo decorre, non già dal semplice deposito in cancelleria del decreto da parte del giudice delegato, bensì dalla sua rituale comunicazione alla parte interessata.
Su tale punto, però, si è assistito ad alcune oscillazioni. Ad esempio non si è ritenuta necessaria la comunicazione quando il provvedimento del giudice delegato sia stato assunto in udienza alla presenza delle parti; altre volte è stato ritenuto che solo la comunicazione rituale di cui all’art. 136 c.p.c. facesse decorrere il termine per il reclamo ed altre volte ancora che fossero ammissibili forme equipollenti, quali la richiesta di copia autentica in cancelleria od altre attività della stessa cancelleria; altre volte, addirittura, si è ritenuto che fosse sufficiente la notizia del deposito del provvedimento da impugnare comunque ottenuta per altra via. In questo senso, ulteriore incertezza si è determinata circa l’efficacia della comunicazione da parte del curatore: per la negativa si è pronunciata la sentenza della Suprema corte 14 aprile 1994 n. 3509; in senso favorevole si è, invece, pronunciata la sentenza 15 febbraio 1996 n. 1140.
La sopravvivenza del termine di tre giorni normativamente previsto, è stata però ritenuta applicabile quando, ad essere impugnato, sia un provvedimento del giudice delegato con valore meramente ordinatorio interno al processo fallimentare, per tale intendendosi qualunque provvedimento incapace di incidere sui diritti soggettivi perfetti delle parti (Cass. 12.02..1987 n. 1391 in Fallimento 1987, 491).
Insomma: quanto previsto dal legislatore del fallimento nel 1942 in relazione al reclamo al collegio avverso i provvedimenti del giudice delegato, è risultato in gran parte insufficiente ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa delle parti, cosicché si è aperta la strada ad ampi interventi della giurisprudenza che, esercitandosi nell’attività interpretativa, ha portato, a volte, a pronunce oscillanti sia in ordine al termine dell’impugnazione, che in ordine alla sua decorrenza.
Con particolare riguardo al decreto di trasferimento, però, già da diversi anni si assiste ad una certa stabilizzazione delle pronunce, nel senso di ritenerlo capace di incidere su posizioni di diritto soggettivo e, quindi, reclamabile dinanzi al collegio nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della cancelleria suscettibile di essere sostituita da mezzi alternativi, purché equipollenti in ordine alla certezza della conoscenza. E’ tuttavia necessaria l’avvertenza che questa stabilità ha natura relativa, cosicché i giuristi più avveduti cercano di promuovere il reclamo al collegio nel termine di tre giorni dalla pronuncia del provvedimento che intendono impugnare ed a tal fine presidiano la cancelleria fallimentare proprio al fine di evitare di far trovare il loro cliente coinvolto in sottili disquisizioni procedurali.
Non è consentita, in sede fallimentare, la sostituzione del reclamo al collegio con l’opposizione agli atti esecutivi prevista per l’esecuzione individuale dal citato art. 617 c.p.c.. Infatti, è vero che l’art. 105 L.F. richiama espressamente, per la liquidazione dell’attivo in sede fallimentare, le disposizioni del codice di rito, ma lo stesso art. 105 L.F. precisa che il richiamo può avvenire solo in quanto compatibile con la speciale legislazione fallimentare. Posto che in questa è previsto, all’art. 26, lo specifico rimedio del reclamo al collegio, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. non è ritenuta ammissibile (Cass. 1994/9886).
Proprio perché ritenuto suscettibile di incidere su diritti soggettivi perfetti, il decreto di trasferimento, dopo essere stato impugnato con il reclamo al collegio di cui all’art. 26 L.F., può essere ulteriormente impugnato dinanzi alla Suprema corte di cassazione con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost. per la sola violazione di legge.
Tale rimedio è consentito avverso i provvedimenti dotati di decisorietà e di difinitività e come tale viene ritenuto il decreto di trasferimento perché suscettibile, se non adeguatamente impugnato, di rendere consolidata la situazione di passaggio della proprietà, dal patrimonio del fallito, a quello dell’acquirente.
Quali sono i vizi del decreto di trasferimento reclamabili al collegio e, successivamente, alla Suprema corte di cassazione?
Occorre premettere che la liquidazione dell’attivo fallimentare, specialmente di quello immobiliare, avviene con carattere eminentemente pubblicistico e, pertanto, la vendita non ha carattere contrattuale ed avverso di essa non sono esperibili gli istituti propri della vendita negoziale, come la risoluzione del contratto per inadempimento o le garanzie per vizi, o mancanza di qualità promesse. Anzi, la vendita coattiva giudiziaria avviene senza alcuna garanzia come espressamente prevede l’art. 2922 cod. civ..
Pertanto sono reclamabili al collegio (e successivamente in Cassazione) solo il vizio di evizione (perdita totale o parziale del bene per pretese di terzi non denunciate nel bando di gara) e per le nullità di ordine sostanziale della vendita, le quali impediscono la produzione dei suoi effetti tipici, come l’inesistenza della manifestazione di volontà di acquistare dell’aggiudicatario, ovvero la inesistenza dell’oggetto: casi in cui vengono meno il nucleo essenziale della vendita e la possibilità del decreto di trasferimento di produrre l’effetto traslativo.

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