ART. 10 L.F.
1) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 08/02/00 n.3593 –
Pres. G. Briasco –
Rel. G. C. De Virgiliis
– Coscia Giovanni (Avv. Tommaso Ruperto) c/ Fall. di
Coscia Giovanni in proprio
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ – FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILE – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO OLTRE UN ANNO DAL RECESSO –
DECORRENZA DALLA DATA DI RECESSO – ESCLUSIONE – DECORRENZA DALL’OPPONIBILITÀ AI
TERZI – VALIDITÀ (artt. 10, 15 e 147 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2193 e
2300 c.c.)
(Riferimenti: Cass. 11045/99; decr.
Trib. Roma 27/05/99 Fall. Masiflor
s.n.c.)
ART.
18 l.f.
1) -
Tribunale
di Roma –– Sent. 02/02/2000– Pres.
G. Briasco - Rel.
Capozzi –
Donato
Causo (Avv. Franco Pastore) c/ fall. Due C. Toys di Donato Causo S.A.S. e di
Donato Causo
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – OPPOSIZIONE A SENTENZA DICHIARATIVA – OMESSA NOTIFICAZIONE
DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO ALLA RESIDENZA DELL’AMMINISTRAZIONE – NULLITA’ –
SUSSISTENZA (art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 145 e 161 c.p.c.)
L’obbligo imposto al
Tribunale sentenza Corte Cost. 16/07/70 n. 141 di ordinare la comparizione
dell’imprenditore persona giuridica in camera di consiglio, comporta l’onere di
eseguire la notificazione dell’istanza di fallimento ai
sensi dell’art. 145 c.p.c. e, quindi, anche quello,
in caso di impossibilità della notificazione presso la sede sociale, di
eseguirla presso la residenza del legale rappresentante.
(Riferimenti:
Cass. 28/01/1998 n. 823; Contra Cass. 11 settembre 1997n.
8990;
Cass. 22 novembre 1990 n. 11269; Cass. 07/04/1983 n. 2449; Cass. 19 giugno 1981
n. 4014)
2) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 11/01/2000 n. 712 –
Pres. G. Briasco –
Rel. M. Maselli – PAL s.a.s. di Saluzzi
Paola & C. s.n.c. (Avv.ti
Roberto Cesaretti e Jacopo Squillante) c/ Fall. PAL s.a.s. di Saluzzi Paola & C. s.n.c.
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO –DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO IN PENDENZA DI TERMINE DILATORIO PER
ADEMPIERE CONCORDEMENTE RICHIESTO DALLE PARTI IN SEDE PREFALLIMENTARE –
OPPOSIZIONE A SENTENZA DI FALLIMENTO – INFONDATEZZA (art. 5, 6, 15 e 18 R.D. 16
marzo 1942 n. 267)
Lo stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo per la
dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, non è escluso dalla circostanza
che i creditori istanti aderiscano, nella fase prefallimentare,
a concedere un termine dilatorio per consentire al debitore di adempiere perché
la concessione di tale termine, rimessa alla discrezionalità del giudice
designato alla trattazione della fase prefallimentare,
non ostacola, di per se stessa, l’eventuale diverso orientamento del Tribunale
legittimato a dichiarare, anche d’ufficio, il fallimento dell’imprenditore.
3) - Trib. di
Roma – Sent. 19/11/99 n.22915 – Pres. A. Grimaldi –
Rel. A. Giordano – Il Mago del Gelato (Avv. Balestra
Anna Maria) c/ Il Mago del Gelato Fallimento
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - FASE
PREFALLIMENTARE – OMESSA AUDIZIONE DEL FALLITO – REGOLARITA’ DELLA
NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DI
FALLIMENTO – INFONDATEZZA (art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 140 e 145
c.p.c.)
Incorre
in negligenza non sanabile l’imprenditore che non si rende reperibile nel luogo
in cui abbia la sede dichiarata alla Camera di commercio e non curi
l’acquisizione degli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la
residenza del suo legale rappresentante, con la conseguenza che è infondata
l’opposizione alla sentenza di fallimento con la quale
si lamenti la mancata audizione del fallito nella fase prefallimentare
adducendo, quale motivo di nullità della notificazione dell’istanza di
fallimento, la mancata acquisizione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c.
ART. 53 L.F.
1) - Corte
d’Appello di Roma – Sez. 1° Civile –
Pres. A. Modugno –
Rel. S. Lacquaniti – Sent. 08/05/2000 n. 1489 – Fall. Jolly Pack s.r.l. (Avv. Gianmarco Cesari) c/ Banca di Roma s.p.a.
(Avv.ti Luigi e Saverio Janari)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – PAGAMENTO
DERIVANTE DA SOMME OGGETTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE CONSOLIDATO –
OBBLIGO DELL’INSINUAZIONE AL PASSIVO – ESCLUSIONE – REVOCABILITÀ DEL PAGAMENTO –
ESCLUSIONE (artt. 52, 53, 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 1851, 2786, 2792,
2796, 2798 c.c.)
(Riferimenti: Cass. 24/01/1997 n. 745)
ART. 61 L.F.
Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent.
03/02/2000 n. 3022 – Pres. G. Briasco –
Rel. M.Maselli – Fall. Sifnia s.r.l.
(Avv. Patrizia Moschese) c/ Fall.
TRASMAN s.p.a. e SAFI s.r.l. (Avv. Alberto Dente)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI – CREDITORE DI PIU’ OBBLIGATI
SOLIDALI – AZIONE DI REGRESSO DEL COOBBLIGATO FALLITO IN ASSENZA DEL PAGAMENTO
MEDIANTE ISTANZA DI AMMISSIONE AL
PASSIVO – ESCLUSIONE – AMMISSIONE CON RISERVA CONDIZIONALE – SUSSISTE (art. 61
e 100 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
Poiché l’art.
61 L.F. non consente il regresso tra i coobbligati falliti se non dopo che il
creditore sia stato soddisfatto per intero, va ammesso con riserva condizionale
al passivo del fallimento di uno dei coobbligati il credito di
altro coobbligato, pure fallito, che non dimostri di aver integralmente
soddisfatto il comune creditore.
ART. 67 L.F.
1) -
Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare –
G.U. Dr.ssa
De Virgiliis –
Sent.
08/02/2000 n. 3588 – Fall. Belen
S.r.l. . (Avv. F. Candreva)
c/ C.P.S. 93 (Avv. E. Carpio) e HAPPY SHOES S.r.l. (Avv. F.
Vaccaro)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – A CASCATA – PRIMO ATTO REVOCABILE - AZIONE
REVOCATORIA FALLIMENTARE - SECONDO ATTO REVOCABILE - AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA - RAPPORTI (ART. 67 R.D. 16 MARZO 1942 N. 267; ART. 2901 C.C.)
Nel caso di azione revocatoria a cascata, che ricorre quando il bene
uscito dal patrimonio del debitore poi fallito sia stato dall’acquirente
rivenduto in favore di un terzo subacquirente, il
curatore può esperire le azioni revocatorie
fallimentari di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 67 L.F. solo nei
confronti dell’acquirente, mentre nei confronti del subacquirente
può esperire solo l’azione revocatoria ordinaria con conseguente onere di
provare la
scientia damni,
l’eventus damni ed il consilium fraudis.
(Riferimenti:
Cass. 21/03/1996 n. 2423; Cass. 20/03/1976 n. 1016)
2) - Tribunale di Roma - Sez.
Fallimentare – G.U. Dr. Marvasi – sent. 02/02/2000 n.
2837 – Fall. Bastianelli al Centro S.r.l. in liq. (Avv. M. Nobili) c/ G. Jannone
(Avv. M. Bersani)
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE
REVOCATORIA – CREDITI DEL PROFESSIONISTA – INTERESSE AD AGIRE – ONERE DELLA
PROVA (art. 67, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2233, 2234, 2697
c.c.; art. 100 c.p.c.)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – CREDITI DEL PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA –
PER RIORDINO DELLA CONTABILITA’ DEL FALLITO – ESIMENTE DALL’AZIONE REVOCATORIA
PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA – ESCLUSIONE (art. 67, 2° comma, R.D. 16
marzo 1942 n.267; art. 24 Cost.; artt. 2233 e 2234
c.c.)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – CREDITI DEL PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA –
PER RIORDINO DELLA CONTABILITA’ DEL FALLITO – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA –
PRESUNZIONI – AMMISSIBILITA’ (art. 67, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267;
artt. 2233, 2234, 2697, 2729 c.c.)
Poiché, se
avvenuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento, il pagamento del
compenso del professionista commercialista per il riordino della contabilità
del fallito determina alla massa dei creditori un danno che è
in re ipsa, in quanto
l’esborso effettuato dal debitore prima del fallimento, con la soddisfazione
integrale del creditore, priva la massa del corrispondente importo destinato
alla soddisfazione dei creditori e viola così la par condicio, l’onere di dimostrare l’assenza
dell’interesse ad agire da parte del fallimento per la revocatoria del credito
del professionista, privilegiato ai sensi dell’art.2751 bis n.2 c.c., per non
esservi creditori ammessi al passivo con privilegio di rango superiore, incombe
sul professionista convenuto.
La
disposizione dell’art. 24, 2° comma, Cost., secondo cui il diritto di difesa è inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento, non può essere invocata dal professionista
commercialista, incaricato dall’imprenditore del riordino della contabilità, al
fine di resistere all’azione revocatoria del pagamento del compenso eseguito
entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento promossa dal curatore, in quanto
la norma costituzionale afferisce esclusivamente alla difesa in senso proprio e
non può estendersi all’allestimento dei mezzi di prova utili alla difesa.
Nell’esperimento
dell’azione promossa dal curatore del fallimento di
una società appartenente ad un gruppo per la revocatoria del pagamento avvenuto
entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento del compenso del professionista
commercialista incaricato del riordino della contabilità generale di tutte le
società riconducibili ad un unico
dominus, la scientia
decoctionis è dimostrabile per
presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dalla stessa attività svolta
dal commercialista, cosicché la prova di non aver partecipato, tra le altre,
anche al riordino della contabilità della società fallita, costituisce un
preciso onere che deve assolvere il commercialista convenuto.
3) - Tribunale di Roma - Sez.
Fallimentare – G.U. Dr. V. Vitalone
– sent. 26.01.2000 n. 1992 – Fall.
Sarda Distribuzione S.r.l. (Avv. Carmela Esposito) c/ Maiorana Maggiorino S.r.l. (Avv. Nicola Ielba)
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE
REVOCATORIA – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PROTESTI - PROCEDURE ESECUTIVE –
VALIDITA’ - ESCLUSIONE (art. 67, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 2697 c.c.)
Ai fini della
prova della
scientia decoctionis, non sono idonei i protesti levati in epoca
contemporanea o addirittura posteriore rispetto ai pagamenti in contestazione,
né la pendenza di procedure esecutive in difetto di un regime di pubblicità delle stesse.
(Riferimenti:
Cass. 28.05.97 n. 4731)
4) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare –
G. U. M. Manzi Sent. 22/12/99 n. 27770
– Fall. Alpi 85 s.p.a. (Avv.
Massimo Pezzano) c/ S.d.F.
V.E.M. dei F.lli Vicari
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE
REVOCATORIA FALLIMENTARE – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PRESUNZIONI –
PROTESTI – ESECUZIONI – PERDITA DI BILANCIO – VALIDITÀ (art.67 R.D. 16 marzo
1942 n. 267; artt. 2697 e 2729 c.c.)
La
prova della conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza
dell’imprenditore al momento del pagamento
(scientia
decoctionis) può essere data anche mediante presunzioni che,
riferendosi a circostanze gravi, precise e concordanti, consentano di accertare
che il creditore, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere il
dissesto economico dell’imprenditore poi fallito. A tal fine sono elementi
idonei la presenza di protesti cambiari, di procedure esecutive, del
comportamento processuale del creditore, delle perdite di esercizio
risultanti dal bilancio dell’imprenditore.
5) - Tribunale
Civile di Roma – Sez. Fallimentare –– Sent. 21/12/1999
n. 27610 – G.
U.
Baccarini – Fall.
s.n.c. Modula (Avv. C. Acquaviva) c/ Avitabile
R. (Avv. Barbara Di Lelio)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – SCIENTIA DECOCTIONIS – QUALITA’ DI
IMPRENDITORE DEL VENDITORE – ONERE DELLA PROVA SUL CURATORE – SUSSISTENZA (artt 1 e 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2697 c.c.).
Nell’azione revocatoria
fallimentare la qualità di imprenditore o socio
illimitatamente responsabile del venditore poi fallito non è presunto,
ma deve essere provata dal curatore fallimentare alla stregua di una delle
componenti necessarie del presupposto soggettivo della scientia decoctionis
(Riferimenti: Cass. 25/03/94 n. 2911 in Fall. 1994, 1013, Cass. 22/10/76 n. 3745
in G. Comm. 1977, II, 15 con nota di Maffei Alberti)
6) -
Tribunale
Civile di Roma – Sez. Fallimentare –Sent. 11/09/99 –
G.U. Dr. Baccarini – Fall. SGCE Lavori S.r.l. (Avv. E. Aversano)
c/ Ass.ni Generali S.p.A. (Avv. A. Millozza)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – PAGAMENTO DI PREMIO DI ASSICURAZIONE –
REVOCABILITA’ – SUSSISTENZA (artt. 67 e 82 R.D. 16
marzo 1942 n. 267)
E’
revocabile il pagamento del premio assicurativo eseguito nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento dell’assicurato qualora il curatore provi che
l’assicuratore conosceva lo stato di insolvenza in cui
versava il debitore.
(Riferimenti:
CONTRA Trib. Roma 19 maggio 1979 in Il Fallimento 1980,372)
ART.
93
1) -
Trib. di Roma – Sez. Fallimentare
– Sent. 17/03/2000 n.8251/00 – Pres. G. Briasco – Rel. E. Norelli – Banca di Roma (Avv.
Gennaro Uva) c/ Fall. Interfly
S.r.l.
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA
DEL PASSIVO – CREDITO DELLA BANCA – PROVA – ESTRATTO AUTENTICO DEI LIBRI
CONTABILI – NECESSITA’ (artt. 93 E
98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 1823, 2697 e 2710 c.c.; art. 50 D. Lgs. 385/93)
Ai
fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, il credito della banca deve
essere provato alla stregua di ogni altro credito ed a
tal fine non sono sufficienti né la lettera di apertura di conto corrente, che
documenta soltanto la costituzione del rapporto, né l’estratto conto di cui
all’art. 50 D. Lgs 385/93, rilevante ai soli fini
della pronuncia del decreto ingiuntivo, né il certificato notarile del saldo
debitore in quanto non annuncia le operazioni bancarie
registrate sui libri ma, essendo il creditore un imprenditore commerciale, è
necessario l’estratto autentico dei libri contabili per il rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 2697 e 2710 c.c.
(Riferimenti:
Trib. Roma 28/10/1996 FISCAMBI FACTORING S.P.A. c/
FALL. STUDIO EXPERT S.P.A.)
2) - Tribunale di Roma - Sez.
Fallimentare – Sent. 09.02.2000 n. 3845 – Pres. G.Briasco
– Rel. E. Norelli – Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (Avv. Pietro Frontoni) c/ Fall. Rotondi Rocco
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA
DEL PASSIVO – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – CREDITO DEL CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI – ESTRATTO DEI RUOLI CERTIFICATO CONFORME
DALL’ESATTORE O DAL COLLETTORE – VALIDITA’ (artt. 93
e 95, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 2718 c.c. – artt.
24 e 25 D.P.R. 29.09.73 n. 602 – art. 14 L. 04.01.68 n. 15 – art. 130 D.P.R.
15.05.63 n. 858)
Ai fini
dell’ammissione al passivo fallimentare del credito del concessionario per la
riscossione dei tributi il solo documento ammissibile,
in difetto dell’originale, è l’estratto certificato conforme ai ruoli del
collettore, consegnatario dei ruoli medesimi, ovvero dall’esattore perché: a) –
l’esattore è un depositario dei ruoli (art. 24 D.P.R. 29.09.1973 n. 602); b) –
lo stesso deve ritenersi autorizzato al rilascio di copie, anche parziali, e
riproduzioni per estratto dei ruoli, ai sensi dell’art. 14 L. 04.01.68 n. 15;
c) – il collettore esercita le stesse funzioni pubbliche dell’esattore, di cui
e coadiutore (art. 130 D.P.R. 15.05.1963 n. 858); d) – pertanto, alle copie
parziali ed alle riproduzioni per estratto dei ruoli, autenticate dall’esattore
o dal collettore, deve riconoscersi a norma dell’art. 2718 c.c. valore di prova
del credito ai fini dell’ammissione di esso al passivo fallimentare ai sensi
dell’art. 45 D.P.R. 29.09.73 n. 602.
(Riferimenti:
Cass. 6.5.94 n. 4426)
3) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000
n. 778 – Pres. A. Grimaldi –
Rel. R. Capozzi – Loris Coculo (avv.
Roberto Cefaloni e Avv. Massimo Guadagno) c/ Fall. Edil 82 s.r.l. (Avv. Ugo Pansolli)
FALLIMENTO
E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA
DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – DOMANDA TARDIVA – PER MAGGIORI
IMPORTI RISPETTO ALLA DOMANDA TEMPESTIVA – INAMMISSIBILITÀ (artt.
93, 98 e 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
E’
inammissibile la domanda tardiva di ammissione al
passivo fallimentare che abbia per oggetto il riconoscimento di maggiori
importi fondati sullo stesso titolo in forza del quale è stata già chiesta in
precedenza l’ammissione al passivo in sede di verifica e ciò sia nel caso in
cui l’ammissione sia stata in precedenza ottenuta, sia nel caso in cui
l’ammissione sia stata negata od ammessa con riserva divenendo così materia di
opposizione allo stato passivo.
(Riferimenti:
Cass. 3535/88; Cass. 3539/71)
4) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 11/12/99 n. 26438 – Pres. G.
Briasco – Rel.
E. Norelli - ELLEBI
di Guzzetti Lucia (Avv. Anna Cascarano)
c/ Fall. Ingrosso Mariotto s.r.l. n. 53911
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – PROVA DEL CREDITO – COPIA DELLE FATTURE
AUTENTICATE DA NOTAIO – ESCLUSIONE – COPIA DEL LIBRO GIORNALE AUTENTICATA DA
NOTAIO – ESCLUSIONE – COPIA DEL LIBRO IVA AUTENTICATA DA NOTAIO – ESCLUSIONE –
ESTRATTO NOTARILE DEL LIBRO GIORNALE DEL CREDITORE ISTANTE – VALIDITA’ (art. 93
R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2214, 2697, 2710 c.c.; art. 212 c.p.c.).
ART. 94 L.F.
Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent.
04/12/1999 n. 25719 – Pres. G.
Briasco – Rel. T. Marvasi – Sambrini Bernardino (Avv. Luciano Arganelli)
c/ Navarcantieri s.r.l. in L.C.A. (Avv. Prof.
Filippo Satta)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – DOMANDA TARDIVA DI CREDITO – EFFETTO
INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE – DAL DEPOSITO IN CANCELLERIA – ESCLUSIONE –
DALLA NOTIFICAZIONE – SUSSISTENZA (artt 101 R.D. 16
marzo 1942 n. 267; art. 2943 c.c.).
Il deposito in cancelleria
della domanda tardiva di credito non è idoneo all’interruzione della
prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. essendo a tal fine necessaria
un’attività ricettizia che si attiene solo con la
notificazione agli organi che rappresentano la procedura concorsuale.
(Riferimenti: Cass.
28/01/1998 n. 823; Contra Cass. 11 settembre 1997n.
8990; Cass. 22 novembre 1990 n. 11269; Cass. 07/04/1983 n. 2449;
Cass. 19 giugno 1981 n. 4014)
ART.
98
1) - Tribunale
di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 12/02/2000 n. 4208– Pres.
G. Briasco –
Rel. M. Manzi –
B.N.L. Credito Fondiario (Avv. Donato Bruno) c/ Fall.
TARABU’ DINO
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – CONTUMACIA DEL FALLIMENTO –
ASSENZA DI ALTRI CONTROINTERESSATI – VALUTAZIONE GIUDIZIALE IN PEIUS DEL
CREDITO AMMESSO – ESCLUSIONE (ARTT. 98 e 100 R.D. 16 marzo 1942 n.267).
Poichè il giudizio di opposizione allo stato passivo
ha carattere impugnatorio, non è ammissibile una
valutazione giudiziale in peius del credito ammesso,
sia con riferimento al privilegio riconosciuto .
(Riferimenti:
Cass. 13/01/93 n. 343)
2) -
Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 22/12/99 n.27775 – Pres. G. Briasco –
Rel. V. Vitalone – BRONZETTI ROSANNA (Avv.ti Daniela Bellasai e Stefano Schiavone) c/ Fall. Gara
Armando Industriale s.r.l. (Avv. Luca Gratteri)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – TERMINE PER LA COSTITUZIONE
DELL’OPPONENTE – TARDIVITA’ DELLA COSTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA’ (art. 98 R.D.
16 marzo 1942 n. 267)
E’
improcedibile l’opposizione avverso l’esclusione dallo
stato passivo fallimentare qualora l’opponente non si costituisca mediante
iscrizione a ruolo almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice
Delegato per la comparizione dei creditori essendo del tutto inutile che la
costituzione sia avvenuta lo stesso giorno in cui era prevista detta udienza
per la natura perentoria del termine previsto dall’art. 98, 3° comma, L.F.
ART. 101
Trib. Civile di Roma – Sez.Fallimentare
– Sent. 03/12/1999 – Pres. Grimaldi – Rel. Manzi – Garbali-Rep S.p.A. (Avv. A.
Grieco) c/ Fall. Costruzioni Civili Stradali e Speciali S.p.A. (Avv. M. Ozzola)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – DOMANDA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – DOMANDA
RICONVENZIONALE DI NATURA REVOCATORIA – AMMISSIBILITA’ (art. 67 e 101 R.D. 16
marzo 1942 N. 267; art. 36 c.p.c.)
Una
volta apertasi la fase contenziosa del giudizio relativo ad una domanda tardiva
di ammissione al passivo a seguito di parere negativo
all’ammissione espresso dal curatore, è ammissibile, se debitamente autorizzata
dal giudice delegato, la domanda riconvenzionale
spiegata dal curatore stesso avente natura revocatoria di quelle partite
contabili dei rapporti reciproci tra le parti compensando le quali era emerso
l’apparente credito di cui era stata chiesta l’ammissione al passivo
fallimentare.
(Riferimenti: Cass. 03/01/1962 n.8;
Trib. Foggia 09/02/1982 in Dir. Fall. 1983, II, 277)
ART.
119
1) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 873 – Pres. A. Grimaldi –
Rel. E. Norelli – Cassa di Risparmio di Rieti (Avv. Giovanni
Vespasiani) c/ Fall. Mancini Lavori s.r.l.
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – DECRETO DI CHIUSURA – PENDENZA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
– AMMISSIBILITÀ (artt. 98, 118 e 119 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
ART. 2043 c.c.
Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent.
28/03/2000–
G.U. Capozzi – Fall. TECNOCONSULT
s.r.l. (Prof. Avv. I. Scalera) c/ Cassa di Risparmio
di Firenze (Avv. P. Guerra)
RAPPORTI BANCARI IN GENERE – CONCESSIONE ECCESSIVA
DI CREDITO DA PARTE DEL BANCHIERE – FALLIMENTO DEL CLIENTE – DANNO DI
INSINUAZIONE NEL PASSIVO DEL CREDITO DEL BANCHIERE – RESPONSABILITÀ’
EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE (ART. 1842 e 2043 c.c.).
Non sussiste la
responsabilità extracontrattuale o aquiliana per
culpa in omittendo nei necessari controlli verso la
massa dei creditori del banchiere che chieda
l’ammissione al passivo del proprio credito verso il cliente poi fallito quando
detto credito risulti eccessivo in relazione alla solvibilità del cliente sia
per l’infedeltà di un dirigente della banca sia per l’artificiosa simulazione
di floride contraddizioni economiche da parte del cliente.
(Riferimenti: Cass. 13/01/93 n. 343)
ART.
2751 bis n. 2 c.c.
1) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/02/00 n. 4857 –
Pres. G. Briasco –
Rel. V. Vitalone – Giuseppe Re (Avv. Daniele Ciuti) c/
Fall. C.T.L. – Compagnia Tempo Libero s.p.a
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – CREDITO PRIVILEGIATO PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI – CALCOLO DEL BIENNIO – A RITROSO DALLA DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO – ESCLUSIONE – ULTIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ – VALIDITÀ (art. 93 R.D.
16 marzo 1942 n. 267; art. 2751 bis n. 2 c.c.)
2) - Trib. di
Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 889 –
Pres. G. Briasco –
Rel. M. Manzi – Claudio Andreozzi
(Avv. Claudio Andreozzi) c/ Fall. Centro Studi
Foscolo
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
– FALLIMENTO – VERIFICA DEI CREDITI – CREDITO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI –
CREDITO DELL’AVVOCATO ANTISTATARIO – VERSO CONTROPARTE FALLITA – PRIVILEGIO –
ESCLUSIONE (artt. 93 e 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art.
2751 bis n. 2 c.c.; art. 93 c.p.c.)
Il
privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. riguarda esclusivamente il
credito dell’avvocato verso il proprio cliente e non può essere esteso al caso
in cui l’avvocato, in forza della pronuncia di antistatarietà contenuta nella sentenza, invochi il
riconoscimento del proprio credito in sede di verifica del passivo del
fallimento della controparte soccombente.
Art. 140 c.p.c.
1) - Trib. di
Roma – Sent. 19/11/99 n. 22915 –
Pres. A. Grimaldi –
Rel. A. Giordano – Il Mago del Gelato (Avv. Balestra
Anna Maria) c/ Il Mago del Gelato Fallimento
NOTIFICAZIONE – ATTI CIVILI
– A DESTINATARIO TEMPORANEAMENTE ASSENTE – ACQUISIZIONE DELL’AVVISO DI
RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA EX ART. 140 c.p.c. – NECESSITA’ – ESCLUSIONE (art. 140
c.p.c.)
La notificazione degli atti
a persona temporaneamente assente prevista dall’art. 140 c.p.c. si perfeziona
con la spedizione della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia
all’interessato del deposito di copia dell’atto nella casa comunale e
dell’affissione di avviso del deposito sulla porta
dell’abitazione senza necessità di acquisizione dell’avviso di ricevimento.