CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE?
Quesito: Chi ha acquistato la casa all’asta, deve pagare le spese condominiali arretrate da anni?
L’acquisto
all’asta, sia fallimentare che a seguito di esecuzione forzata individuale,
non sottrae l’acquirente alle previsioni dell’art. 63, comma 2°, delle
Disposizioni di attuazione del codice civile (disp. att. cod. civ.) secondo
cui: “Chi subentra nei diritti di un condomino, è obbligato solidalmente
con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente.”.
Questa norma
viene subito dopo quella (art. 63, comma 1°, Disp. att. cod. civ.)
che prevede la possibilità, da parte dell’amministratore, di ottenere
un decreto di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo, nonostante
l’eventuale opposizione, a carico del condomino moroso dei contributi stabiliti
in base al piano di riparto delle spese condominiali.
Tuttavia,
una volta risolto il quesito secondo le previsioni della legge strettamente
inerente al problema, si apre subito un secondo quesito: che succede delle
spese condominiali non pagate e risalenti ad un periodo anteriore rispetto
all’esercizio in corso al momento dell’asta ed all’esercizio precedente
che, come appena visto, possono essere richieste all’aggiudicatario? Il
quesito non è di poco conto se si considera quanto durano le esecuzioni
immobiliari (non di rado, circa dieci anni) e del disinteresse del proprietario,
sottoposto ad espropriazione forzata, al pagamento delle spese condominiali.
In proposito
la legge nulla dice e le soluzioni al problema possono essere più
di una. Alla ricerca della migliore e più equa, occorre innanzi
tutto osservare che l’acquirente dell’immobile pignorato non è chiamato
a rispondere dei debiti condominiali del debitore esecutato, ma solamente
in via solidale con lui e limitatamente ad un periodo ristretto di tempo
(l’esercizio in corso e l’esercizio precedente), cosicché il debito
per contributi condominiali, per la parte non assolta dall’aggiudicatario,
rimane sempre a carico dell’ex condomino-debitore-esecutato. Per il relativo
recupero, pertanto, l’amministratore del condominio potrà proseguire
la persecuzione giudiziaria, ovviamente sugli altri beni dell’ex condomino
moroso.
Potrebbe però
accadere che, vuoi per il tempo necessario alle procedure esecutive, vuoi
perché i debiti del condominio maturano interessi passivi che può
essere importante eliminare nell’immediato, l’assemblea decida di procedere
ad una riscossione a carico di tutti i condomini per ripianare gli oneri
condominiali rimasti insoluti pur dopo l’espropriazione in danno del condomino
moroso.
In tal caso,
il rischio è quello di vedere vanificati, per l’acquirente, i benefici
limitativi previsti in suo favore dall’art. 63, 2° comma, disp. att.
cod. civ. perché, ripartire la morosità non corrisposta dall’aggiudicatario
tra tutti i condomini, secondo le tabelle millesimali, equivarrebbe a far
rientrare dalla porta, sia pure in parte, una responsabilità obbligatoria
che, ai sensi della norma appena richiamata, era uscita dalla finestra.
Tale contraddizione,
tuttavia, è solo apparente.
Infatti, la
parte della morosità rimasta insoddisfatta dopo l’aggiudicazione
dell’immobile all’asta e dopo la riscossione, a carico dell’aggiudicatario,
delle spese deliberate e ripartite relativamente all’esercizio in corso
al momento dell’asta ed all’esercizio precedente, costituisce un debito
che viene a determinarsi esattamente ed a concretizzarsi solo dopo l’aggiudicazione,
quando, cioè, l’aggiudicatario è già entrato a far
parte della compagine condominiale, cosicché sarà anche lui
a poter partecipare alla deliberazione sull’eventuale contributo straordinario
a carico di tutti i condomini ed a poter, eventualmente, impugnare la delibera,
ove la ritenga lesiva delle sue posizioni soggettive.
Non si vede,
tuttavia, in quale modo dette posizioni soggettive dell’aggiudicatario
potrebbero risultare lese da una simile delibera: sul condominio è
venuta a determinasi una passività che, in ipotesi, non può
essere sanata mediante recupero a carico dell’obbligato (l’ex condomino).
Non vi è altra strada che ripartirla fra tutti i condomini secondo
le tabelle millesimali. E’ ben vero che, in tal modo, quella morosità
finirà col riflettersi anche sull’aggiudicatario, ma ciò
avverrà solo nei limiti della quota millesimale afferente all’immobile
subastato e per una passività divenuta certa ed esigibile solo dopo
l’aggiudicazione. Ovviamente, così come l’intero condominio, l’aggiudicatario
potrà poi rivalersi, per tutto quanto pagato a titolo di morosità
pregresse, nei confronti dell’ex condomino moroso.