AGGIUDICAZIONE AL CREDIOTRE IPOTECARIO
Ho partecipato all’asta in cui si vendeva l’immobile su cui era iscritta a mio favore l’ipoteca a garanzia del recupero di un prestito che avevo fatto al fallito e mi sono aggiudicato l’immobile. Al momento di versare il saldo del prezzo, ho chiesto al curatore di limitare il pagamento alla differenza rispetto al mio credito, ma il curatore è stato irremovibile, pure quando mi sono offerto di pagare anche un importo che coprisse interamente il suo compenso. Per non perdere l’aggiudicazione ho quindi dovuto pagare tutto il prezzo e poi ho aspettato più di un anno per vedermi pagato il credito garantito dall’ipoteca che, nel frattempo, il giudice delegato aveva cancellato. Trovo questa procedura una vera follia. (A.A. – RM)
Il caso proposto
è espressamente disciplinato dall’art. 585 c.p.c.. Al secondo comma
di questo articolo, infatti, è previsto che: “Se l’immobile è
stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è
stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento della
parte di prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri
creditori che potranno risultare capienti.”. La costruzione della norma,
certamente applicabile anche nel fallimento per l’espresso richiamo dell’art.
105 L.F., non prevede una facoltà liberamente esercitabile da parte
dell’aggiudicatario, né un suo diritto perfetto a limitare il versamento
del prezzo: occorre fare una specifica istanza al giudice che procede alla
vendita per rendere attuale ed applicabile questa possibilità e
la ragione è semplice: l’esecuzione si svolge da parte degli organi
pubblici deputati alla giurisdizione ed ogni alterazione rispetto alle
regole della gara potrebbe incidere sulla parità di trattamento
(par condicio) tra gli interessati all’aggiudicazione. D’altra parte questa
imparzialità del giudice fa sì che un rifiuto non adeguatamente
giustificato ad applicare la norma in esame costituirebbe un abuso certamente
sanzionabile. Fatta questa premessa, si deve osservare che il nostro interlocutore
si è accontentato della risposta del curatore, omettendo di presentare
istanza al giudice delegato. Su questo punto occorre precisare che il curatore
è un ausiliario del giudice e che è quest’ultimo che, secondo
la legge fallimentare, dirige le operazioni del fallimento. Inoltre anche
il sistema di reclutamento dei curatori non offre garanzie di conoscenza
delle regole della procedura civile: possono, infatti, essere nominati
curatori, oltre agli avvocati, anche i dottori commercialisti ed i ragionieri.
Questi professionisti non hanno (o, quanto meno, non sempre hanno) la procedura
civile come materia nel loro corso di formazione, cosicché solo
uno specifico studio, oppure una lunga esperienza, possono integrarne,
in questo campo specifico, le conoscenze per altro verso adattissime ed
importantissime al migliore sviluppo delle procedure concorsuali. In ogni
caso le professioni presuppongono un rapporto fiduciario, cosicché
è sempre bene avvicinarsi alle aste giudiziarie con l’assistenza
di un proprio consulente. Quanto al tempo trascorso tra il versamento del
prezzo ed il pagamento a favore del creditore ipotecario, resosi aggiudicatario
dell’immobile ipotecato, si deve segnalare che gli adempimenti del riparto
dell’attivo previsti dalla legge fallimentare sono complessi e prevedono
una serie di attività e di passaggi per i quali il periodo di un
anno non può definirsi eccessivo se non si conosce il concreto svolgimento
dei fatti: sarebbe bastata, infatti, una contestazione da parte di uno
dei creditori sul progetto di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita,
per bloccare il pagamento dei creditori. Infine la cancellazione dell’ipoteca
non poteva che avvenire con il decreto di trasferimento della proprietà,
così come previsto dall’art. 586 c.p.c.. In effetti solo vendendo
una proprietà emendata dai pesi che l’affliggono è possibile
trovare acquirenti all’asta. Non è quindi tanto questa la follia
del sistema, quanto, piuttosto, quella che, per un verso, permette la cancellazione
della garanzia ipotecaria con il decreto di trasferimento dell’immobile
ipotecato, ma, per altro verso, non prevede espressamente che il vincolo
della garanzia si trasferisca sulle somme ricavate dalla vendita. Infatti,
se durante quell’anno intercorso tra l’aggiudicazione ed il riparto fosse
intervenuta la revoca della dichiarazione di fallimento, il cortese lettore
si sarebbe trovato in seri guai: il Tribunale di Roma, in un caso analogo,
ha deciso di consegnare il ricavato della vendita al debitore anziché
al creditore che, per quanto sopra detto, aveva ormai perduto l’ipoteca
e non c’era più un patrimonio del debitore a garantirgli il recupero
del credito.