UN CASO ANCORA DA VEDERE
Quesito: avendo acquistato un immobile all’asta fallimentare senza che il curatore sia mai entrato al suo interno (anche la perizia è stata fatta senza accedere nell’appartamento), posso forzare la serratura quando avrò il possesso dell’immobile anche prima della registrazione del decreto di trasferimento?
Il nucleo centrale
del quesito del cortese lettore, evidenzia un errore da parte del curatore
fallimentare per rimediare al quale si pongono una serie di alternative
ad ampio spettro di legalità. L’errore del curatore consiste nel
non aver aperto un immobile che egli sapeva essere di esclusiva proprietà
del fallito, tanto da averlo acquisito all’attivo fallimentare ed averlo
subastato. Al suo interno avrebbero potuto esserci arredi di pregio, una
cassaforte, beni di terzi da riconsegnare, merce da inventariare e vendere
e quant’altro la fantasia può suggerire. Egli aveva certamente la
possibilità di accedere nell’immobile per il suo dovere di ricercare
ed acquisire il patrimonio fallimentare, cosicché assai facilmente
avrebbe potuto far autorizzare dal giudice delegato la spesa per il fabbro
e l’assistenza della forza pubblica.
Lo stesso
giudice delegato, al momento di firmare l’ordinanza di vendita, avrebbe
dovuto rilevare che la perizia era incompleta a causa del mancato accesso
all’interno dell’immobile, incompleta, quanto meno, per la verifica della
regolarità urbanistica ed avrebbe dovuto sollecitare il curatore
all’apertura dello stesso, con tutte le autorizzazioni di cui più
sopra di è fatto cenno.
Tali omissioni,
tuttavia, appartengono al lungo elenco di doglianze circa la vaghezza delle
regole che presiedono al reclutamento dei curatori ed alla verifica di
professionalità dei magistrati.
Per questi
difetti della macchina giudiziaria, quindi, sarà l’acquirente a
doversi far carico, innanzi tutto, di una rapida verifica della regolarità
urbanistica all’interno dell’appartamento acquistato, perché la
facoltà di una sanatoria scadrà tre mesi dopo il deposito
in cancelleria del decreto di trasferimento.
Ma come accedere
all’interno dell’appartamento, chiede giustamente il cortese lettore? La
risposta più semplice deriva dalle osservazioni prima fatte: se
la giustizia può sbagliare, a maggior ragione può sbagliare
il normale cittadino che, pertanto, chiama il fabbro e forza la serratura
dell’appartamento tranquillizzando l’artigiano riferendogli di aver perso
le chiavi: se nessuno si lamenterà, il problema sarà risolto;
se qualcuno si lamenterà, ci si affermerà proprietari nel
pieno esercizio di una delle tipiche facoltà del proprietario (esercitare
il possesso sul bene di proprietà); se, all’interno, si troverà
qualche cosa di strano, si chiamerà l’autorità di polizia
(112 per i Carabinieri; 113 per la Polizia di Stato) narrando i fatti che
hanno portato ad aprire la porta e dando per scontata, sul piano legale,
la facoltà del nuovo proprietario per l’apertura forzosa posto che
tale situazione è stata determinata dal comportamento degli organi
giudiziari.
Una simile
scelta, però, può richiedere, a seconda del contesto in cui
l’apertura forzosa deve avvenire, una certa dose di ardimento, cosicché
vale la pena di indicare un’alternativa più rassicurante.
Il decreto
di trasferimento, ai sensi dell’art. 586, 2° comma, cod. proc. civ.,
contiene altresì l’ordine al debitore o al custode di rilasciare
l’immobile venduto.
Ai sensi del
terzo comma dello stesso articolo, il decreto di trasferimento costituisce,
tra l’altro, titolo esecutivo per il rilascio.
Trattandosi
di immobile chiuso, deve presumersi che il debitore non lo abiti: quindi
il rilascio può essere ordinato nei confronti del custode.
Ai sensi dell’art.
88 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta Legge Fallimentare – L.F.)
il curatore prende in consegna i beni del fallito man mano che ne fa l’inventario
divenendone custode (Cassazione civile sez. I, 19 novembre 1997, n. 11501).
La circostanza
che il curatore abbia ottenuto dal giudice delegato l’autorizzazione alla
vendita dell’immobile, fa presupporre la precedente attività di
inventariazione dell’immobile stesso da parte del curatore e, conseguentemente,
l’assunzione, da parte sua e relativamente ad esso, della qualifica di
custode.
Una volta
che l’aggiudicatario abbia ottenuto la copia autentica esecutiva del decreto
di trasferimento (il che presuppone la registrazione del decreto di trasferimento
perché, in difetto di tale adempimento tributario, non possono esserne
rilasciate copie da parte del cancelliere), potrà iniziare l’azione
esecutiva di rilascio nei confronti del curatore fallimentare quale custode
dell’immobile aggiudicato che non ha provveduto al rilascio di esso, libero
e vuoto di persone e di cose, anche interposte.
Nell’esecuzione
per rilascio, che si svolgerà ai sensi degli artt. 605 e segg. c.p.c.,
l’aggiudicatario dovrà farsi assistere da un difensore. Qui basti
dire che tale procedura consente di entrare nell’appartamento alla presenza
e sotto la direzione operativa dell’ufficiale giudiziario, con l’ausilio
del fabbro e con l’assistenza della forza pubblica. Non appare prevedibile
un lungo periodo di tempo per una simile esecuzione: la controparte è
il curatore che, proprio per la sua negligenza iniziale, non dovrebbe porre
ostacoli di sorta e gli altri soggetti, quali l’ufficiale giudiziario,
il fabbro e la forza pubblica, svolgono queste mansioni istituzionalmente.
I tempi meno prevedibili sono solo quelli burocratici: di emissione, registrazione
e ottenimento delle copie esecutive del decreto di trasferimento; di preavviso
allo sfrattato da parte dell’ufficiale giudiziario; di disponibilità
della forza pubblica e del fabbro. Tuttavia questa è certamente
la via legale per porre rimedio agli errori ed alle superficialità
di una macchina giudiziaria non sempre all’altezza della legalità
che dovrebbe tutelare.