Quesito: il curatore fallimentare ha l’obbligo di assicurare i beni immobili del fallito o può provvedere il creditore ipotecario?
Nella legge
fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - L.F.) non è previsto alcun
obbligo, per il curatore fallimentare, di provvedere all’assicurazione
degli immobili acquisiti all’attivo della procedura. A giustificare questa
lacuna, non è sufficiente richiamare l’ovvia considerazione che
il fallimento, quanto meno nella fase iniziale, potrebbe trovarsi totalmente
carente di liquidità, cosicché non potrebbe imporsi al curatore
il dovere di provvedere ad una spesa mancandogli la provvista, perché
la legge fallimentare contiene, all’art. 91, la previsione dell’anticipazione
delle spese da parte dell’erario. Tale anticipazione, però, può
avvenire solo per le spese giudiziali degli atti richiesti dalla legge
quanto all’imposta di bollo ed alle imposte di registro mediante prenotazione
a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto
della procedura e, quanto alle altre spese, mediante pagamento eseguito
direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel
decreto del giudice delegato. La latitudine di questa norma, però,
è sempre stata limitata alle spese strettamente necessarie allo
sviluppo della procedura fallimentare, ma nulla avrebbe vietato di comprendervi
anche le spese di assicurazione degli immobili ipotecati acquisiti all’attivo
fallimentare.
Se tale estensione
è mancata, ciò dipende, per un verso, dall’interesse prettamente
privatistico che è alla base della spesa in esame la quale, proprio
perché rivolta alla tutela di un sola categoria di creditori, non
può essere accollata all’erario, neppure se controgarantita dall’esistenza
dell’immobile che, prima o poi, dovrà essere venduto e, parallelamente
e per altro verso, dall’assenza, anche nel diritto civile, di un obbligo,
in capo al debitore, di provvedere ad assicurare l’immobile sottoposto
a garanzia in favore del creditore.
Invero, seppure
in alcuna norma sia previsto un obbligo a provvedere alle assicurazioni
contro i danni, vi è un problema culturale, molto radicato in Italia,
ad ostacolare l’abitudine a trasformare in un modesto costo fisso il rischio
di un accadimento che, sia pure eventuale, può essere esiziale.
Ed il problema non è solo educativo da parte della clientela, ma
anche gestionale da parte delle compagnie di assicurazione che, certamente,
non hanno fatto sin qui molto per farsi apprezzare quanto ad agilità
e puntualità nell’indennizzare in caso di sinistro.
Questi aspetti
problematici, tuttavia, non riescono a scalfire l’importanza di stipulare
una polizza assicurativa per garantire contro i danni ed, in particolare,
di assicurare il bene ipotecato con vincolo dell’eventuale indennizzo a
favore del creditore ipotecario. Del resto, coloro che abitualmente esercitano
le operazioni di credito, come gli istituti bancari, ovvero le società
finanziarie di leasing, normalmente pretendono che il bene che garantisce
il rimborso del loro credito venga assicurato perché, in questo
caso (che per la legge costituisce una facoltà, ma che, contrattualmente,
può essere imposto come obbligo) può trovare applicazione
l’art. 2742 c.c. il quale, sotto la rubrica: “Surrogazione dell’indennità
alla cosa”, dispone che: “Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca
sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità
della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti
privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che
le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.”.
L’intera questione,
peraltro, assume connotati particolari in relazione al fallimento.
Invero il
problema dell’assicurazione degli immobili, specialmente se ipotecati,
si pone soprattutto per i fallimenti che dispongono di liquidità:
i curatori fallimentari riflettono, a tale proposito, le medesime perplessità
e superstizioni che affliggono il grande pubblico rispetto al mondo dell’assicurazione.
Quasi mai, infatti, gli immobili acquisiti al fallimento vengono assicurati,
nonostante, proprio a causa della situazione il cui versa la proprietà,
si trovino più esposti di altri a subire le conseguenze dell’incuria
e dell’abbandono.
Questa trascuratezza
dei curatori è tanto più grave se si considera che l’art.
31 L.F. pone a loro esclusivo carico l’onere dell’amministrazione del patrimonio
fallimentare, cosicché non potrebbe mai ipotizzarsi una responsabilità
omissiva in capo al giudice delegato, quale titolare del potere di direzione
e di indirizzo della procedura.
Quella affidata
al curatore è, a tutti gli effetti, un’attività gestoria
di beni altrui che deve essere condotta nel più rigoroso rispetto
del principio del neminem laedere e con diligenza professionale, cosicché
l’assicurazione dei beni affidati all’amministrazione del curatore deve
dar luogo ad attenta valutazione ed essere consigliata tutte le volte in
cui la previsione di una vendita assai ravvicinata nel tempo non appaia
attuabile. Solo la mancanza di fondi giustificherebbe l’omissione di questa
accortezza, ma, anche in tal caso, sarebbe opportuno che il curatore avvertisse
il creditore ipotecario di tale sua condizione affinché questi possa,
a sua volta, scegliere, con piena consapevolezza, se provvedere agli stesso
ad assicurare il bene che lo garantisce. L’art. 1891 c.c., infatti, prevede
proprio il caso di colui che stipula l'assicurazione “…per conto altrui
o per conto di chi spetta” e, tra coloro che sono a tanto abilitati,
vi è proprio il creditore ipotecario che dovrà essere identificato
quale soggetto assicurato, cioè quale soggetto a favore del quale
l’eventuale indennizzo dovrà essere versato dall’assicuratore al
momento dell’evento dannoso.