PREGI E DIFETTI DELLE VENDITE GIUDIZIARIE CON INCANTO E SENZA INCANTO
Esiste una
differenza di non poco conto tra le vendite in sede di esecuzione individuale
e quelle in sede fallimentare.
Nell’esecuzione
individuale, l’art. 569, 3° comma, cod. proc. civ., prevede che la
vendita dell’immobile pignorato si svolga, di regola, con il sistema della
vendita senza incanto, qualora il giudice non ritenga opportuno che si
svolga col sistema dell’incanto. Invece, in sede fallimentare, l’art. 108,
1° comma, L.F. prevede che la vendita degli immobili acquisiti
alla massa attiva avvenga con incanto e che a quella senza incanto si possa
ricorrere solo se ritenuta più vantaggiosa dal giudice delegato
e con la cautela della previa consultazione del comitato dei creditori
e dei creditori con diritto di prelazione sugli immobili stessi.
L’inversione
della preferenza del legislatore in due norme che, seppure inserite in
differenti raccolte di norme, non erano, tuttavia, molto lontane nel tempo
tra di loro (il codice di procedura civile è del 28.10.1940; la
legge fallimentare è del 16 marzo 1942), cosicché non può
dirsi che la seconda si potesse avvalere di statistiche negative rispetto
all’esperienza della prima, induce ad indagare quali siano le concrete
differenze tra i due sistemi di vendita, tanto più che, nel tempo,
la vendita con incanto si è imposta come la regola nella maggior
parte dei tribunali italiani, sia in sede di esecuzione individuale, che
in sede di esecuzione concorsuale.
Innanzi tutto,
deve segnalarsi che, in ambito codicistico, il termine “incanto” significa
“gara”, nel senso di sistema di vendita al miglior offerente, cosicché
le locuzioni “con incanto” e “senza incanto” già contengono un’indicazione
equivoca, perché non è vero che una gara sia assente nella
vendita senza incanto.
Infatti, le
norme del codice di procedura civile che disciplinano la vendita senza
incanto , prevedono, in ogni caso, che l’immobile pignorato venga offerto
sul mercato ad un prezzo base e che chiunque, tranne il debitore, possa
presentare un’offerta cauzionata di acquisto, purché superiore ad
un prezzo base predeterminato dal giudice con l’ausilio di un esperto stimatore
, ma prevedono anche: a) – che la vendita avvenga anche in favore dell’unico
offerente senza che quest’ultimo possa ritirarsi dall’offerta; b) – che
è esclusa la possibilità di effettuare, dopo l’aggiudicazione,
offerte superiori di almeno un sesto per riaprire la gara.
Quelle appena
descritte, in effetti, sono le principali differenze tra la vendita senza
incanto e la vendita con incanto. Peraltro, in caso di una pluralità
di offerte in sede di vendita senza incanto, il giudice può aprire
una gara tra le stesse sull’offerta più alta , ma, in ogni caso,
non è previsto l’aumento di sesto che è, invece, una
peculiarità della vendita con incanto.
Vediamo ora
come, nella prassi, queste differenze incidano sul raggiungimento del prezzo
più elevato e, in definitiva, sulla maggiore efficienza delle procedure
di vendita coattiva immobiliare per la migliore tutela dei creditori.
LA POSSIBILITA’
DI RITIRO DELL’OFFERTA - Nella vendita senza incanto, è previsto
che l’offerta, obbligatoriamente cauzionata con almeno un decimo del prezzo
proposto , non può essere revocata dall’offerente, come minimo,
prima di venti giorni dalla sua presentazione . Nella vendita con incanto,
è previsto invece che, se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione e il deposito per le spese, che devono obbligatoriamente accompagnare
il deposito dell’offerta in cancelleria, gli vengano immediatamente restituiti
.
Da tale complesso
di disposizioni, emerge che, nella vendita con incanto, l’offerta non è
mai vincolante per l’offerente il quale, spesso, se si avvede di essere
l’unico concorrente, si ritira affinché la gara risulti deserta
e si proceda ad un nuovo esperimento di vendita con il prezzo dell’immobile
ribassato, sia pure di non oltre il 20% .
L’OFFERTA
IN AUMENTO DI SESTO – Occorre ricordare, preliminarmente, che, nella vendita
con incanto, dopo che la gara tra i concorrenti si sia conclusa con l’individuazione
dell’offerta più alta, è possibile, nei dieci giorni successivi,
presentare ulteriori offerte che verranno prese in considerazione dal giudice
solo se superiori di almeno un sesto (17%) rispetto al prezzo di
aggiudicazione. Anche questo meccanismo, non previsto per la vendita senza
incanto, viene spesso utilizzato per turbare le aste immobiliari, cioè
come strumento di pressione per ottenere un illecito compenso economico
quale prezzo per il ritiro.
CONCLUSIONI
- La mancanza di vincolatività dell’offerta, che esclude la perdita
della cauzione e non impone alcun obbligo di acquistare l’immobile subastato
da parte dell’offerente, ed il meccanismo dell’aumento di sesto, consentono,
talvolta, l’inserimento nelle gare di soggetti intenti solo ad estorcere
denaro ai concorrenti realmente interessati all’acquisto con la minaccia
di effettuare rilanci strumentali e sono, in definitiva, alla base della
diffusa convinzione che le aste immobiliari siano un ambito riservato a
pochi eletti i quali osteggiano la libera partecipazione dei non abituali
frequentatori. Questa percezione, avvertita dal mercato, determina la diffidenza
verso le aste immobiliari che, a sua volta, restringe in concreto l’ambito
delle stesse al monopolio dei partecipanti di professione. In tal modo
costoro riescono, in definitiva, a condizionare l’esito delle gare mediante
accordi interni tesi al ribasso dei prezzi, riuscendo, così, a spartirsi
le occasioni di acquisto.
Tali rischi
della vendita con incanto vengono superati dal sistema della vendita senza
incanto che, tanto meglio raggiunge lo scopo di ottenere il prezzo più
alto, quanto più segreta risulti la presentazione delle offerte
sino alla scadenza del termine per il deposito. Tale segretezza, peraltro,
potrebbe essere meglio conseguita imponendo, nell’ordinanza di vendita,
la presentazione dell’offerta in busta sigillata con, all’esterno, i soli
dati identificativi della procedura.
Deve però
avvertirsi che le distorsioni del sistema della vendita con incanto possono
essere il frutto dell’esperienza maturata a seguito del loro massiccio
uso nei tribunali italiani, cosicché occorrerebbe dare più
impulso alle vendite senza incanto per verificare se, anche nella loro
applicazione concreta, potrebbero affacciarsi fenomeni negativi.