VENDITE GIUDIZIARIE E CONDONO EDILIZIO 2003
In un recente
articolo su questa stessa rubrica, avevamo trattato dei condoni urbanistici
adottati dalla legislazione italiana, dapprima, con la Legge 47 del 1985
e, successivamente, con quella n. 724 del 1994 in relazione alle vendite
giudiziarie. Ma il nostro ordinamento, con un maxi-decreto legge collegato
alla legge finanziaria per il 2004, ha varato una nuova sanatoria urbanistica
che occorre ora esaminare per completare l’argomento in precedenza affrontato.
A distanza
di circa dieci anni dall’ultimo condono edilizio, dunque, è stato
promulgato, con pubblicazione sul supplemento n. 157 alla Gazzetta Ufficiale
del 2 ottobre 2003 n. 229, il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
che, unitamente a moltissime altre disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici, ha adottato,
all’art. 32, nei commi da 25 a 43, il terzo condono edilizio della nostra
età repubblicana.
Immediatamente
può rilevarsi che sono rimaste inalterate le disposizioni per gli
ampliamenti delle costruzioni esistenti sino alla data del 31 marzo 2003
nei limiti del 30% della volumetria prevista o 750 metri cubi per ciascuna
unità abitativa, a condizione che la nuova costruzione non superi,
complessivamente, i 3000 metri cubi.
Ma andiamo
con ordine.
Tutti gli
abusi edilizi devono risultare ormai condonati: fanno eccezione solo gli
abusi commessi prima della legge urbanistica n. 1150 del 1942, quando non
esisteva l’obbligo della licenza di costruzione.
Dei condoni
edilizi possono giovarsi anche i professionisti e le imprese di costruzione
liberandosi, così, delle sanzioni penali, pecuniarie e professionali,
per aver concorso, con il proprietario, alla realizzazione di opere abusive
che costituiscono, comunque, un reato. Certamente, la richiesta di condono,
da parte di categorie professionali o imprenditoriali, dovrà essere
coordinata con la richiesta di sanatoria da parte del proprietario e darà
luogo all’oblazione nella misura ridotta del 30% rispetto a quella dovuta
dal proprietario. Inoltre, solo quest’ultimo sarà tenuto a pagare
gli oneri per la concessione in sanatoria, restandone escluse le categorie
professionali e le imprese interessate solo all’oblazione del reato.
Il condono
edilizio non può essere richiesto da chiunque. Vi sono opere edili
che non è possibile condonare. Si tratta: a) - delle costruzioni
per le quali non è possibile effettuare interventi per l’adeguamento
sismico; b) – quando la costruzione abusiva è stata realizzata su
suolo pubblico e l’ente competente non è disposto a cedere l’area
interessata dall’abusivismo; c) – quando, prima della costruzione abusiva,
esisteva già un vincolo idrogeologico, ambientale o paesaggistico,
ovvero la costruzione ricada in zona o in un parco protetti; d) – quando
l’intervento interessi immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimento
che ha forza di legge (attualmente il D. Lgs. 490/99); e) – quando le opere
abusive sono state realizzate dopo il 31 marzo 2003, ovvero sono state
demolite prima di detta data; f) – quando le opere realizzate non erano
definibili urbanisticamente alla data del 31 marzo 2003 (ad esempio: realizzazione
del solo scavo per le fondamenta).
Risultano
pertanto condonabili le seguenti categorie di opere abusive: 1) – le opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici; 2) - le opere realizzate in assenza o in difformità
del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; 3) – opere di ristrutturazione
edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 06 giugno
2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio; 4) – opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’art. 3, comma 1, lettera “c” del DPR 06 giugno 2001
n. 3801 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio nelle zone omogenee “A” di cui all’art. 2 del decreto ministeriale
02 aprile 1968 n. 1444 ; 5) – opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’art. 3, comma 1, lettera “c” del DPR 06 giugno 2001
n. 3801 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio; 6) – opere di manutenzione straordinaria come definite dall’art.
3, comma 1, lettera “b” del DPR 06 giugno 2001 n. 3801 realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio, opere o modalità
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Esemplificativamente,
pertanto, si possono considerare condonabili le seguenti attività
edilizie: la realizzazione di una veranda mediante chiusura di tutto o
parte del balcone; la trasformazione di un ripostiglio in un bagno; la
costruzione di un box; la modifica della destinazione d’uso di un box in
locale destinato alla permanenza di persone; la modifica della destinazione
d’uso di una cantina in tavernetta; la costruzione di una centrale termica;
l’apertura di un’area sul tetto per farvi un balcone; l’utilizzazione di
un sottotetto come mansarda, anche senza il rispetto delle altezze regolamentari;
l’apertura di una finestra; la realizzazione di coperture sugli ingressi
(pensiline); la realizzazione di piscine e relativi spogliatoi; le recinzioni;
il frazionamento di appartamenti in più unità abitative per
realizzare bed & breakfast; la trasformazione di stalle in abitazioni;
la costruzione di nuovi gabinetti; la realizzazione di scale, interne ovvero
esterne; la realizzazione di bagni nei locali pubblici senza il rispetto
delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche; la realizzazione
di posti auto interrati; la realizzazione di soppalchi o di tettoie; etc.
etc..
Il termine
per la presentazione ai Comuni di appartenenza delle domande di condono
da parte degli interessati, scade il 31 marzo 2004.
Alle domande
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) – la documentazione
fotografica con la descrizione delle opere abusivamente realizzate;
b) – se la
volumetria da condonare supere i 450 mc., sarà necessaria anche
la perizia giurata di un tecnico sulle dimensioni e sullo stato delle opere,
corredata dalla certificazione sulla staticità delle stesse. Andrà
inoltre aggiunta l’eventuale documentazione prevista da ciascuna Regione;
c) – l’attestazione
dei versamenti previsti e, cioè: 1) – versamento del 30% dell’intero
importo previsto dal nuovo condono per l’oblazione del reato; 2) - versamento
del 30% dell’importo previsto localmente per gli oneri di urbanizzazione;
d) – entro
il 30.09.2004, la pratica andrà integrata con l’accatastamento dell’immobile,
la denuncia ai fini ICI e la denuncia ai fini dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
Disposizioni
particolari sono previste per il caso in cui le opere abusive incidano
su proprietà demaniali, circostanza da indicare nella domanda di
condono. In tal caso, occorrerà rivolgersi all’ufficio competente
per verificare la disponibilità dello Stato alla vendita, ovvero
alla locazione dell’area interessata. La competente agenzia del Demanio
dovrà rispondere entro il 31.12.2004 e la legge prevede un’apposita
tabella per la determinazione dei corrispettivi. Le procedure di vendita
dovranno concludersi antro il 31.12.2006.
In relazione
alle sei categorie di abusi più sopra indicate come condonabili,
sono previsti gli importi delle oblazioni consentite come segue.
TIPOLOGIA
DELL'ABUSO Importo dell’oblazione €/mq immobili non residenziali
Importo dell’oblazione €/mq immobili residenziali
Tipologia
1
Opere realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
150,00 100,00
Tipologia
2
Opere realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio ma conformi
alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento 100,00 80,00
Tipologia
3
Opere di ristrutturazione
edilizia come definite dall’art. 3 comma 1 lettera “d” del DPR 6 giugno
2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio 80,00 60,00
TIPOLOGIA
DELL'ABUSO OBLAZIONE a forfait
Tipologia
4
Opere di restauro
e risanamento conservativo come definite dall’art. 3 comma 1 lettera “c”
del DPR 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità’
del titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee “A” di cui all’art.
2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 3.500,00
Tipologia
5
Opere di restauro
e risanamento conservativo come definite dall’art. 3 comma 1 lettera “c”
del DPR 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità
del titolo abilitativo edilizio 1.700,00
Tipologia
6
Opere di manutenzione
straordinaria come definite dall’art. 3 comma 1 lettera “b” del DPR 6 giugno
2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini
di superficie o di volume. 516,00
E’ inoltre
dovuta l’anticipazione degli oneri di urbanizzazione calcolati secondo
la tabella che segue, avuto riguardo alla popolazione del Comune nel quale
è stato commesso l’abuso:
Numero abitanti
Nuove costruzioni ed ampliamenti (€/mq.) Ristrutturazioni e modificazioni
della destinazione d'uso (€/mq.)
fino a 10.000
38,00 18,00
da 10.001
a 100.000 55,00 27,00
da 100.001
a 300.000 71,00 36,00
oltre 300.001
89,00 45,00
Dopo aver allegato
alla domanda di condono (che scade il 31.03.2004) l’attestazione di avvenuto
versamento del 30% dell’oblazione nella misura minima di € 1.700,00,
il restante 70% dovrà essere versato in due rate, ciascuna corrispondente
al 35%, scadenti rispettivamente il 30.06.2004 ed il 30.09.2004.
Le stesse
percentuali e scadenze sono anche previste per il versamento dei contributi
concessori con una sola differenza: la misura minima è di €
500,00. I versamenti a questo titolo saranno poi soggetti a conguaglio
ed il saldo dovrà avvenire entro in 31.12.2006.
I destinatari
dei due importi sono, ovviamente diversi: mentre gli oneri concessori vanno
corrisposti direttamente ai Comuni nel cui territorio sono stati commessi
gli abusi edilizi da sanare, l’oblazione deve essere versata sul conto
corrente postale n. 255000 intestato “Oblazioni Abusivismo Edilizio”. Nella
causale è necessario fornire le seguenti indicazioni: “Acconto”
o “Saldo” e l’indirizzo dell’immobile da sanare.
Una speciale
avvertenza deve però essere fornita: le Regioni hanno la facoltà
di incrementare il valore dell’oblazione del 10% e quello degli oneri concessori
sino al 100%. L’informazione locale è quindi determinante per attivare
correttamente il nuovo condono edilizio.