I TERMINI PER SANARE GLI IMMOBILI AGGIUDICATI
Quesito: Ho partecipato ad un’asta giudiziaria aggiudicandomi un immobile con problemi urbanistici dichiarati in perizia. Dopo aver chiesto copia autentica del decreto di trasferimento, ho chiesto in tutta fretta la sanatoria che mi è stata rigettata per tardività avendo superato i 120 giorni dal trasferimento della proprietà. Come si calcolano i termini della sanatoria? (A.Z.. – Sassari)
L’art.
40, comma 6°, della più antica legge di sanatoria urbanistica, la n. 47/1985,
recita che, nell’ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di
sanabilità previste dalla legge stessa e sia oggetto di trasferimento derivante
da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro
centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile. A tale disposizione
letterale hanno fatto riferimento, senza modificarla, le successive analoghe
leggi di sanatoria degli abusi edilizi, rispettivamente n. 724/1994 e 326/2003,
quest’ultima di conversione del D.L. 269/2003.
Nonostante
la sua chiara definizione lessicale, questa norma ha dato luogo a difficoltà di
interpretazione, soprattutto laddove fa decorrere il termine per presentare la
domanda di sanatoria “dall’atto di trasferimento”.
Non
si deve, infatti, dimenticare che il decreto di trasferimento, alla stregua di
tutti i provvedimenti giudiziari, viene ad esistenza con la sua pubblicazione,
cioè mediante il deposito che di esso il giudice fa presso la cancelleria.
Sennonché
l’attività di pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale non è
generalmente ritenuta idonea al decorso dei termini, in genere, per qualunque
successiva attività ne possa derivare.
Lo
stesso codice di procedura civile richiede, infatti, che il cancelliere dia
comunicazione alle parti dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di loro
interesse mediante un biglietto di cancelleria.
Anche
tale comunicazione, tuttavia, non può ritenersi coincidente con la data in cui
la parte abbia piena cognizione del contenuto del provvedimento: altro è la
lettura integrale del provvedimento emesso dal giudice e altro è l’avviso che
il provvedimento è stato pubblicato.
Per
dimostrare che un provvedimento giurisdizionale sia stato pienamente conosciuto
dall’interessato, occorre quella certezza che si ottiene mediante il
procedimento della sua notificazione. La notificazione può anche essere
sostituita con altra attività che assicuri, in ogni caso, la piena conoscenza
del provvedimento, come potrebbe avvenire con la consegna di una sua copia
autentica all’interessato da parte del cancelliere.
Peraltro,
fra tutte queste attività, specialmente ai fini di proporre l’istanza di
sanatoria urbanistica, occorre anche considerare la necessità di registrare il
decreto di trasferimento, in difetto di che la richiesta di sanatoria non può
essere presentata al competente ufficio amministrativo comunale.
Tutte
queste attività, dai contorni temporali non ben delimitati, rendono perciò
incerto il dato di cui alla legge 47/1985 che con una certa semplicità ancora
il decorso dei centoventi giorni all’”atto di trasferimento
dell’immobile”.
Più
correttamente, invero, deve ritenersi che i centoventi giorni entro cui invocare
la sanatoria urbanistica decorrono non già dalla data di pubblicazione del
decreto di trasferimento, bensì dalla data della sua piena conoscenza da parte
dell’aggiudicatario definitivo che si ha in coincidenza con la sua
notificazione, ovvero con altra attività equipollente.
In
tal senso, del resto, si è ripetutamente pronunciata l’autorità giudiziaria
amministrativa alla quale taluni aggiudicatari si sono rivolti in circostanze
analoghe a quelle in cui versa il cortese lettore e si può citare in tal senso
la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Bis, n. 7339 del 05.09.2003, peraltro
confermata assai di recente con la sentenza della medesima Sezione n. 13408/2006
del 29.11.2006.