IL VORTICE DELLE RIFORME SULLE VENDITE COATTIVE IMMOBILIARI
1° argomento
Chiunque,
negli anni passati, abbia frequentato i Tribunali della Repubblica alla ricerca
di una buona occasione per investire i propri risparmi nell’acquisto di un
immobile all’asta, avrà notato che, da qualche tempo, molte cose sono
cambiate e si sarà trovato costretto a rincorrere nuove prassi e nuovi
adempimenti che hanno rotto improvvisamente abitudini decennali.
Invero,
le procedure esecutive immobiliari, tanto individuali quanto concorsuali, sono
rimaste immutate per circa sessant’anni da quando, tra il 1940 ed il 1942,
vennero adottati il codice di procedura civile e la legge fallimentare.
Solo
nel 1998, con la legge n. 302 del 3 agosto, era stata ammessa la delega ai notai
delle operazioni di vendita introducendo l’art. 534 bis nel codice di rito.
Per il resto, prassi di antichissima data la facevano da padrone nei vari
tribunali italiani con il propagarsi di una sempre maggiore insoddisfazione sia
per la lunghezza dei tempi delle procedure, sia per il lassismo degli organi
addetti, sia per i risultati sempre meno soddisfacenti per i creditori.
Vi
è da dire che, di fronte alla rassegnazione che ormai dilagava, specialmente
tra gli operatori bancari i quali, d’altra parte ed inevitabilmente, facevano
ricadere i costi dell’inefficienza giudiziaria sulla platea dei clienti, si
erano erette, nell’ultimo decennio, le prassi virtuose di due Tribunali in
particolare: quello di Monza e quello di Bologna che avevano in qualche modo
rivoluzionato i meccanismi delle vendite dimostrando che, adottando come regola
la vendita senza incanto (art. 570 c.p.c.) in luogo di quella, diffusissima, con
incanto (art. 576 c.p.c.) ed utilizzando in modo adeguato la pubblicità sui
quotidiani, i risultati miglioravano sensibilmente e la soddisfazione dei
creditori lievitava.
Anche
da queste pagine non si è mancato, negli anni passati, di sottolineare i
successi di quei due Tribunali, mentre l’universale apprezzamento non poteva
mancare di stimolare il legislatore all’intervento elevando a norma di legge
quei pregevoli itinerari processuali.
Per
vero, il plauso all’intervento del legislatore sarebbe stato assai più
fragoroso se non si fosse manifestato in un modo talmente farraginoso, da
prestarsi ad un vero e proprio coro di censure. Ma tant’è: il legislatore
italiano è quello che è e, secondo molti osservatori politici, esso non è che
il riflesso del suo elettorato. Ed avvalendosi di tale osservazione, il
“famoso” legislatore ha pure trovato il modo di ribaltare sul coro dei
censori il disorientamento procurato dallo stratificarsi delle norme.
Riepilogare
il vorticoso sovrapporsi delle recenti riforme in materia costituisce, allora,
oltre che la risposta ad una necessità di ordine concettuale, anche il modo di
diffondere il modus operandi del legislatore affinché costituisca monito sia per
lui che per l’elettorato.
La
grande stagione delle riforme del processo esecutivo immobiliare, sia
individuale che concorsuale, si è inaugurata con il Decreto Legge 14 marzo 2005
n. 35, non a caso dedicato alla “competitività”, quasi a sottolineare che,
con le precedenti norme, l’Italia aveva perso il passo con le altre economie
avanzate del Pianeta.
Detto
Decreto Legge veniva convertito nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 ed avrebbe
dovuto entrare in vigore, secondo i termini dettati dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, dal 12 settembre 2005.
Contrordine:
con l’art. 8 del Decreto Legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito nella legge
17 agosto 2005 n. 168, il termine di entrata in vigore della riforma veniva
differito al 1° gennaio 2006. “Meno
male, qualche mese in più per prepararsi” hanno pensato gli operatori
della materia.
Illusi.
Alla vigilia di questa data, con Legge 28 dicembre 2005 n. 263, venivano
apportate diverse modifiche alla Legge 80/2005 senza, peraltro, differire la
data della loro entrata in vigore al 1° gennaio 2006 (appena quattro giorni
dopo e nel pieno delle festività natalizie !!!).
Non
solo, ma l’or ora citata Legge 263/2005 veniva integrata a sua volta, due
giorni dopo, con il Decreto Legge n. 271 del 30 dicembre 2005, ferma sempre
restando, rigorosamente, la data di entrata in vigore della riforma così
“riformata” al 1° gennaio 2006.
Ma
si sa: in Italia, a Natale … “Tengo famiglia…”.
E
così, poche ore dopo (ma vi sembra normale?), con Decreto Legge 273 dello
stesso 30 dicembre 2005, finalmente, la data di entrata in vigore della riforma
“riformata” veniva differita al 1° marzo 2006.
Potevano
ormai avere pace queste benedette esecuzioni immobiliari? Macché !! Ecco che,
con la Legge 24 febbraio 2006 n. 52, che doveva incidere sulle sole esecuzioni
mobiliari, anche quelle immobiliari subivano una nuova modifica, mentre il 9
gennaio precedente, con Decreto Legislativo n. 5, venivano radicalmente
trasformate le procedure concorsuali ed, in particolare, per quello che qui
interessa, le regole per le vendite fallimentari.
Dopo
decenni di immobilità e trascuratezza è venuto proprio da gridare: “Troppa
grazia!”
Orbene,
se il legislatore è lo specchio del suo elettorato, forse sarebbe meglio che
ciascuno dei cittadini italiani con diritto di voto si facesse un lifting alla
coscienza.
Cercheremo,
nelle prossime edizioni, di avvicinarci ai vari istituti delle vendite
giudiziarie immobiliari riscoprendole per come sono state modificate dal
turbolento riformatore dovendo, peraltro, dargli atto che, nonostante la
goffaggine manifestata platealmente, i risultati positivi cominciano a farsi
sentire in modo apprezzabile ed è per questo che gioverà un accurato
approfondimento.