IL VORTICE DELLE RIFORME SULLE VENDITE COATTIVE IMMOBILIARI       

1° argomento

Chiunque, negli anni passati, abbia frequentato i Tribunali della Repubblica alla ricerca di una buona occasione per investire i propri risparmi nell’acquisto di un immobile all’asta, avrà notato che, da qualche tempo, molte cose sono cambiate e si sarà trovato costretto a rincorrere nuove prassi e nuovi adempimenti che hanno rotto improvvisamente abitudini decennali.

Invero, le procedure esecutive immobiliari, tanto individuali quanto concorsuali, sono rimaste immutate per circa sessant’anni da quando, tra il 1940 ed il 1942, vennero adottati il codice di procedura civile e la legge fallimentare.

Solo nel 1998, con la legge n. 302 del 3 agosto, era stata ammessa la delega ai notai delle operazioni di vendita introducendo l’art. 534 bis nel codice di rito. Per il resto, prassi di antichissima data la facevano da padrone nei vari tribunali italiani con il propagarsi di una sempre maggiore insoddisfazione sia per la lunghezza dei tempi delle procedure, sia per il lassismo degli organi addetti, sia per i risultati sempre meno soddisfacenti per i creditori.

Vi è da dire che, di fronte alla rassegnazione che ormai dilagava, specialmente tra gli operatori bancari i quali, d’altra parte ed inevitabilmente, facevano ricadere i costi dell’inefficienza giudiziaria sulla platea dei clienti, si erano erette, nell’ultimo decennio, le prassi virtuose di due Tribunali in particolare: quello di Monza e quello di Bologna che avevano in qualche modo rivoluzionato i meccanismi delle vendite dimostrando che, adottando come regola la vendita senza incanto (art. 570 c.p.c.) in luogo di quella, diffusissima, con incanto (art. 576 c.p.c.) ed utilizzando in modo adeguato la pubblicità sui quotidiani, i risultati miglioravano sensibilmente e la soddisfazione dei creditori lievitava.

Anche da queste pagine non si è mancato, negli anni passati, di sottolineare i successi di quei due Tribunali, mentre l’universale apprezzamento non poteva mancare di stimolare il legislatore all’intervento elevando a norma di legge quei pregevoli itinerari processuali.

Per vero, il plauso all’intervento del legislatore sarebbe stato assai più fragoroso se non si fosse manifestato in un modo talmente farraginoso, da prestarsi ad un vero e proprio coro di censure. Ma tant’è: il legislatore italiano è quello che è e, secondo molti osservatori politici, esso non è che il riflesso del suo elettorato. Ed avvalendosi di tale osservazione, il “famoso” legislatore ha pure trovato il modo di ribaltare sul coro dei censori il disorientamento procurato dallo stratificarsi delle norme.

Riepilogare il vorticoso sovrapporsi delle recenti riforme in materia costituisce, allora, oltre che la risposta ad una necessità di ordine concettuale, anche il modo di diffondere il modus operandi del legislatore affinché costituisca monito sia per lui che per l’elettorato.

La grande stagione delle riforme del processo esecutivo immobiliare, sia individuale che concorsuale, si è inaugurata con il Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, non a caso dedicato alla “competitività”, quasi a sottolineare che, con le precedenti norme, l’Italia aveva perso il passo con le altre economie avanzate del Pianeta.

Detto Decreto Legge veniva convertito nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 ed avrebbe dovuto entrare in vigore, secondo i termini dettati dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 12 settembre 2005.

Contrordine: con l’art. 8 del Decreto Legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005 n. 168, il termine di entrata in vigore della riforma veniva differito al 1° gennaio 2006. “Meno male, qualche mese in più per prepararsi” hanno pensato gli operatori della materia.

Illusi. Alla vigilia di questa data, con Legge 28 dicembre 2005 n. 263, venivano apportate diverse modifiche alla Legge 80/2005 senza, peraltro, differire la data della loro entrata in vigore al 1° gennaio 2006 (appena quattro giorni dopo e nel pieno delle festività natalizie !!!).

Non solo, ma l’or ora citata Legge 263/2005 veniva integrata a sua volta, due giorni dopo, con il Decreto Legge n. 271 del 30 dicembre 2005, ferma sempre restando, rigorosamente, la data di entrata in vigore della riforma così “riformata” al 1° gennaio 2006.

Ma si sa: in Italia, a Natale … “Tengo famiglia…”.

E così, poche ore dopo (ma vi sembra normale?), con Decreto Legge 273 dello stesso 30 dicembre 2005, finalmente, la data di entrata in vigore della riforma “riformata” veniva differita al 1° marzo 2006.

Potevano ormai avere pace queste benedette esecuzioni immobiliari? Macché !! Ecco che, con la Legge 24 febbraio 2006 n. 52, che doveva incidere sulle sole esecuzioni mobiliari, anche quelle immobiliari subivano una nuova modifica, mentre il 9 gennaio precedente, con Decreto Legislativo n. 5, venivano radicalmente trasformate le procedure concorsuali ed, in particolare, per quello che qui interessa, le regole per le vendite fallimentari.

Dopo decenni di immobilità e trascuratezza è venuto proprio da gridare: “Troppa grazia!”

Orbene, se il legislatore è lo specchio del suo elettorato, forse sarebbe meglio che ciascuno dei cittadini italiani con diritto di voto si facesse un lifting alla coscienza.

Cercheremo, nelle prossime edizioni, di avvicinarci ai vari istituti delle vendite giudiziarie immobiliari riscoprendole per come sono state modificate dal turbolento riformatore dovendo, peraltro, dargli atto che, nonostante la goffaggine manifestata platealmente, i risultati positivi cominciano a farsi sentire in modo apprezzabile ed è per questo che gioverà un accurato approfondimento.