LE NOVITA' DELLA CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI
Recentemente
la custodia degli immobili pignorati è stata modificata con le leggi 80/2005 e
563/2005 che sono intervenute profondamente sugli articoli 559 e 560 cod. proc.
civ..
Prima
della riforma, il debitore era, di regola, costituito custode dell’immobile
pignorato e poteva essere sostituito, solo dietro istanza del creditore, o per
inosservanza degli obblighi di vigilanza o quando non abitava stabilmente il
bene pignorato. Attualmente la regola prevede che il debitore continui ad essere
designato custode, ma solo nella fase iniziale dell’espropriazione perché,
quando il giudice dispone la vendita, o nomina un notaio che provveda alla
vendita, deve nominare anche un altro e diverso custode. Tale sostituzione è
stata prevista in ragione delle nuove incombenze di cui il custode deve farsi
carico e che mal si conciliano con la figura del debitore. Infatti, è previsto
che la nomina permanga in capo al debitore solo se la sostituzione non abbia
utilità, come potrebbe avvenire in caso di pignoramento di un terreno.
I
soggetti da nominare custodi in sostituzione del debitore sono individuati dalla
legge come segue: di preferenza, lo stesso professionista incaricato delle
operazioni di vendita; in alternativa, un istituto specializzato nel settore
delle vendite giudiziarie. Ove il professionista incaricato della vendita non
possa assumere la custodia (e ciò accade assai frequentemente perché quasi mai
il notaio incaricato della vendita potrebbe accettare di rendersi custode del
bene pignorato), né esistano istituti specializzati, la carica di custode può
essere attribuita discrezionalmente dal giudice. I provvedimenti circa la
designazione del custode sono adottati con ordinanza non impugnabile e ciò
significa che l’incarico non può essere rifiutato se non per giustificati
motivi da esporre al medesimo giudice dell’esecuzione che potrà,
accogliendoli, revocare il provvedimento nominare un altro custode.
L’obbligatoria
designazione di un custode diverso dal debitore, quando la procedura esecutiva
passa alla fase liquidatoria con l’adozione del provvedimento di vendita, ha
comportato una serie di innovazioni anche sulle modalità con cui la custodia
deve esplicarsi.
In
particolare, l’istituzionalizzazione della nomina di un custode “terzo”,
rispetto al debitore, permette al giudice di essere molto più libero di
disporre, sempre con ordinanza esecutiva, la liberazione dell’immobile non
solo a seguito dell’aggiudicazione - potere che anche prima della riforma
aveva - ma anche in pendenza dell’esecuzione quando non ritenga di autorizzare
il debitore a continuare ad abitare l’immobile, in tutto o in parte, ovvero
revochi l’autorizzazione già concessa in tal senso. Tale facoltà è
consentita al giudice perché egli può ora contare finalmente su un custode
“terzo” il quale, ai sensi della riforma, deve adoperarsi
proprio per ottenere la libera disponibilità dell’immobile.
In
virtù di tale configurazione il “nuovo” custode è incaricato di svolgere
tutto quanto necessario affinché l’immobile pignorato sia reso libero non
solo dopo l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicatario (salvo che questo
espressamente lo esoneri), ma pure durante l’esecuzione e ciò al fine di
rendere economicamente più redditizio il pignoramento posto che anche i frutti
del bene staggito vanno a beneficio del creditore.
Di
particolare innovazione, vi è quindi l’attribuzione al custode del potere di
agire giudizialmente (legittimazione attiva) per la tutela dell’integrità del
bene pignorato.
Tra
le attività che sono consentite al custode, sia pure dietro autorizzazione del
giudice, vi è anche la locazione dell’immobile esecutato. Una soluzione,
tuttavia, che sarà conveniente solo quando la durata della procedura apparirà
tale da rendere utile lo sfruttamento locativo senza penalizzare i risultati
dell’asta.
Ancora,
la riforma affida al custode l’amministrazione dell’immobile pignorato
cosicché su di lui incomberà la verifica del regolare pagamento degli oneri
condominiali e dell’ICI. Anzi, sarà proprio attraverso il riscontro del
puntuale adempimento di tali obblighi che potrà stabilirsi se il debitore, ove
autorizzato a proseguire l’abitazione dell’appartamento, sarà meritevole o
meno di mantenere questo beneficio.
Ma
l’innovazione che più interessa il mercato è senz’altro il potere-dovere,
riconosciuto al custode, affinché gli interessati all’acquisto possano
visitare l’immobile prossimo ad andare all’asta. L’impatto pratico di
questa riforma è straordinario perché, da una parte, favorirà senz’altro le
vendite giudiziarie e, dall’altra parte, eliminerà i rischi di errore
sull’oggetto subastato.
La
nuova figura del custode ha dunque conquistato un’eccezionale dinamica non
essendo più questi il semplice ausiliario del giudice che, ai sensi dell’art.
65 cod. proc. civ., si limitava a conservare ed amministrare il bene pignorato,
ma è divenuto il protagonista dell’accelerazione di tutte le attività
giudiziarie finalizzate all’aggiudicazione dei beni per la soddisfazione dei
creditori mediante il raggiungimento del miglior risultato sul mercato.
A
questo traguardo si è addivenuti sciogliendo il vincolo tradizionale del
debitore nominato custode ed attingendo, invece, ai ruoli dei professionisti
quali avvocati e commercialisti che abitualmente già frequentavano il tribunale
in qualità di curatori fallimentari o speciali, amministratori o liquidatori
giudiziari, esecutori testamentari, tutori di interdetti ed inabilitati e
quant’altro la pratica della Giustizia aveva già sperimentato nella ricerca
di collaboratori esperti ed affidabili.