L'ONERE DELLE SPESE DI CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI GRAVANTI SULL'IMMOBILE AGGIUDICATO
Avendo
partecipato a diverse aste immobiliari presso vari tribunali, ero ormai
convinto che le spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni
pregiudizievoli fossero sempre a carico della procedura. Invece, nell’ultima
asta alla quale ho partecipato, mi sono trovato costretto, dopo l’aggiudicazione,
ad occuparmi io di quelle cancellazioni perché così
mi ha detto il curatore fallimentare con la conferma del giudice delegato
al quale mi ero rivolto per un chiarimento. Qual è la regola per
il pagamento di queste spese? Cosa dice la legge in proposito? (A.F. –
Latina)
Il quesito
posto dal cortese lettore apre uno scenario abbastanza complesso sulle
vendite coattive giudiziarie perché esistono delle regole stabilite
dalla legge che, tuttavia, non essendo fissate in modo inderogabile, possono
subire variazioni o modificazioni da caso a caso.
Invero, il
codice civile, all’art. 1475, stabilisce una regola molto precisa circa
le spese della vendita: esse spettano al compratore, ma solo, aggiunge
la norma: “… se non è pattuito diversamente.”. Ciò comporta
l’affermazione di una regola generale, quasi un uso reiterato e diffuso
di cui il codice si fa custode, che, tuttavia, ammette eccezioni, anche
ribaltanti, purché tale sia la volontà delle parti chiaramente
espressa. Proprio perché questa norma è stata immessa nel
codice civile in forma apertamente derogabile, può dirsi che una
vera e propria legge, in effetti, non vi sia: nel senso che, se le parti
nulla dicono, si applica il principio generale dell’accollo di tutte le
spese della vendita in capo al compratore, ma, se le parti lo ritengono
più conforme alle loro esigenze, tale onere può essere posto
a carico del venditore.
Questi insegnamenti
del codice civile sono stati trasfusi nel codice di procedura civile a
proposito dell’esecuzione immobiliare e, per l’espresso richiamo di cui
all’art. 105 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, trovano applicazione anche
in sede di vendita fallimentare.
Dispone, infatti,
l’art. 580 c.p.c. che, per offrire all’incanto, è necessario avere
depositato in cancelleria, oltre alla cauzione per il pagamento del prezzo,
anche: “… l’ammontare approssimativo delle spese di vendita.”. L’ammontare
della cauzione e delle spese di vendita, verrà restituito all’offerente,
se non diverrà aggiudicatario, mentre, in caso di aggiudicazione,
si avranno i seguenti destini: l’importo della cauzione confluirà
nell’ammontare del prezzo da corrispondere, mentre l’acconto sulle spese
verrà utilizzato per la cancellazione delle trascrizioni e delle
iscrizioni che gravano sull’immobile trasferito. In via normale, accade
che, delle formalità di tali cancellazioni, si occupi la cancelleria,
ovvero il curatore fallimentare, ma non sono pochi i tribunali in cui,
per la scarsità del personale in servizio, ovvero per agevolare
l’aggiudicatario per la maggiore rapidità dei professionisti ai
quali può direttamente rivolgersi, si preveda, sin dall’ordinanza
di vendita, che all’onere delle cancellazioni provveda direttamente l’aggiudicatario.
In tal caso, sarebbe opportuno che l’ammontare del deposito per le spese
subisse una riduzione rispetto al 15% del prezzo cui, ormai, si vanno parametrando
le anticipazioni in discorso, ma il risultato, tuttavia, non cambia: sia
che l’offerente versi un deposito per spese di cancellazione con onere
della cancellazione a carico della cancelleria o del curatore; sia che
l’ordinanza di vendita oneri l’aggiudicatario di provvedere a sua cura
e spese alle cancellazioni, i relativi costi sono sempre a carico del compratore,
così come prevede la regola di cui all’art. 1475 c.c..
Vi è,
poi, un ulteriore possibilità per l’aggiudicatario di un immobile
gravato di pegni od ipoteche: egli può accollarsi il debito dell’originario
debitore trattando la relativa assunzione con i creditori e liberando il
debitore: si tratta di una facoltà espressamente prevista dall’art.
508 c.p.c. di cui il giudice dell’esecuzione deve essere informato perché,
in tal caso, il decreto di trasferimento ne farà menzione e, di
conseguenza, la quota di prezzo da versare a saldo sarà corrispondentemente
ridotta.