IL TRATTAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI NELLE VENDITE COATTIVE IMMOBILIARI
Sono amministratore
di un condominio nel quale un condomino, dopo aver subito il pignoramento
immobiliare, ha cessato completamente il pagamento delle spese per i servizi
comuni. L’avvocato al quale mi sono rivolto è intervenuto nell’esecuzione
al termine di ogni esercizio per il credito verso il condomino esecutato
emergente dal consuntivo annuale, ma, dopo dieci anni di procedura, l’appartamento
è stato venduto e tutto il ricavato l’ha preso la banca che, in
origine, aveva erogato il mutuo fondiario al costruttore del fabbricato
e, poi, lo aveva frazionato tra tutti gli acquirenti. Così tutti
i condomini che avevano anticipato, a titolo di “fondo comune”, le spese
per il condomino esecutato, non sono riusciti a recuperare nulla. Tutto
ciò è corretto? (G. M. – Roma)
Spesso accade
che il debitore, sottoposto ad esecuzione immobiliare, interrompa il pagamento
anche delle spese condominiali per tutto il lunghissimo periodo di durata
della procedura esecutiva e ciò, soprattutto, quando il fabbricato
disponga di impianti di riscaldamento autonomo. Infatti, mentre il riscaldamento
centralizzato è un servizio comune a tutti i partecipanti al condominio
suscettibile di essere interrotto nei confronti di un solo condomino, gli
altri servizi, di regola, non partecipano di questa caratteristica: così
l’ascensore, o la luce, o la pulizia delle aree comuni che non si possono
interrompere nei confronti di un solo condomino, senza togliere il servizio
anche agli altri.
La diffusione
del fenomeno lamentato dal cortese lettore è abbastanza nota al
mondo giudiziario, ma non sembra che, finora, si sia sviluppata una specifica
giurisprudenza tale da eliminare o, almeno, attenuare il danno che, in
tal modo, si produce a carico di tutti i condomini, costretti a sopperire
alla quota di spese comuni del debitore al fine di non vedere diminuita
la qualità dei servizi condominiali.
Tuttavia,
recentemente, è emersa una proposta di soluzione che sottoponiamo
ai lettori senza, però, poterne garantire l’esito, non risultando,
ancora, alcuna pronuncia in proposito da parte della magistratura.
Normalmente,
nell’atto di pignoramento immobiliare, il creditore procedente espone di
essere creditore con prelazione ipotecaria sull’immobile pignorato. Spessissimo,
inoltre, le somme dovute al creditore procedente, e poste a fondamento
dell’esecuzione immobiliare, rientrano tra quelle tipiche dell’esercizio
del credito fondiario cui è applicabile l’art. 41 del D. Lgs. 385/93
(T.U. sulle leggi bancarie) il quale recita, tra l’altro, al comma 4°,
che: “…Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario
o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente
alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della
stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento
nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art.
587 del codice di procedura civile.”.
Il successivo
comma 5° del medesimo articolo 41, inoltre, prevede che l’aggiudicatario
possa subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione: “…nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi
gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto
previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute,
gli accessori e le spese.”.
Le disposizioni
appena sopra trascritte, rendono evidente che, una volta aggiudicato, a
seguito di asta, l’immobile pignorato, il concreto versamento del prezzo
può avvenire direttamente in favore del creditore per mutuo fondiario,
sfuggendo così, nell’immediato, al controllo degli altri creditori
intervenuti. Questi, spesso, alla luce delle norme appena sopra trascritte,
lasciano correre ogni ulteriore attività difensiva considerando
che il creditore per mutuo fondiario tra, da una parte, la residua sorte
capitale del mutuo a suo tempo erogato maggiorata, per molti anni, degli
interessi convenzionali e di mora e, dall’altra parte, i prezzi bassi che
si spuntano nelle aste, arrivano a beneficiare dell’intero ricavato della
vendita e mantengono, ancora, un margine di credito insoddisfatto.
Tuttavia,
tra tutti i creditori interessati all’esecuzione, una posizione particolare
deve essere riconosciuta al Condominio che vi sia intervenuto ed il cui
credito non deve essere considerato semplicemente chirografario, bensì
alla stregua di un credito il cui privilegio è superiore a quello
ipotecario per credito fondiario e, anzi, prededucibile rispetto a questo.
Occorre, infatti,
considerare che, sempre tra le disposizioni dell’art. 41 del D. Lgs. 385/93,
il comma 3° dispone che: “Il custode dei beni pignorati, l'amministratore
giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca
le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, DEDOTTE le spese
di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.”.
Orbene, poiché
non vi è dubbio che il Condominio sia il custode delle parti comuni
dello stabile cui appartiene l’immobile pignorato (vedi Cass. 17.01.2003
n. 642 ) e poiché dette parti comuni verranno pure alienate all’aggiudicatario
a seguito dell’incanto, le relative spese di amministrazione e conservazione
dovranno essere DEDOTTE, come recita il 3° comma appena sopra citato,
dal prezzo ricavato dalla vendita ed attribuite direttamente al Condominio
nella misura che risulterà dovuta al momento della vendita.
Circa l’assoluta
legittimità dell’invocata (pre)deduzione, si fa presente che anche
l’art. 2864, 2° comma, cod. civ. prevede, in favore del terzo che abbia
apportato miglioramenti (ma non si vede perché discriminare le spese
di conservazione ed amministrazione rispetto alle spese di miglioria!!),
il diritto di vedere separato, dal prezzo di vendita, la parte corrispondente
ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo (nella specie
il regolamento condominiale) fino alla concorrenza del valore dei medesimi
al tempo della vendita.
Pertanto appare
corretto che, in occasione dell’aggiudicazione, le spese condominiali,
nell’ammontare che risulterà al momento della vendita, vengano dedotte
dal prezzo di aggiudicazione ed attribuite direttamente al Condominio prima
del pagamento diretto in favore del creditore per mutuo fondiario da parte
dell’aggiudicatario.
Laddove, peraltro,
il creditore per mutuo fondiario avesse già riscosso integralmente
il proprio credito, potrà essere chiamato alla restituzione dell’ammontare
corrispondente alle spese condominiali maturate al momento della vendita
in sede di udienza di distribuzione prevista dal codice di rito, in ogni
caso, a seguito della vendita.