IL SITEMA TAVOLARE ITALIANO
(di Maurizio Calò, docente di diritto fallimentare presso le Università degli Studi di Sassari e di Olbia)
L’estate porta
molti sulle montagne alpine dell’Alto Adige e la bellezza dei luoghi potrebbe
indurre a meditare l’acquisto all’asta di un’appartamentino in multiproprietà,
o di un villino, o di una baita, utili anche per le settimane bianche.
Se, però, un turista volesse effettuare una verifica catastale dell’immobile
al quale fosse interessato, troverebbe una grande sorpresa: in alcune zone
del nord-est, che furono acquisite all’Italia dopo la prima guerra mondiale,
permane il sistema del libro fondiario (tavolare) austriaco. Ciò
si riscontra nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, nonché
in limitate zone delle provincie di Udine, di Vicenza, di Brescia (a Valvestino
per esempio) e di Belluno, tra cui Cortina d’Ampezzo.
L’adozione
del libro fondiario è assai risalente nel tempo e già nella
prima metà del XIV secolo, in Boemia, l’istituto, con il nome di
“tabulae terrae” o “Landtafeln” presentava i principi giuridici che valgono
ancora oggi a fondamento del sistema tavolare perché ivi esisteva
una raccolta di consuetudini riguardanti i pubblici registri nei quali
dovevano venire iscritti tutti gli atti di costituzione e di variazione
dei diritti reali, ma non si consentiva l’iscrizione se non in base alla
prova della validità del titolo nonché della legittimità
del diritto del dante causa (es. venditore, donante, ecc.). Allo stesso
modo si era sviluppato il principio secondo il quale l’iscrizione non era
una semplice prova, bensì un requisito “sostanziale” per l’acquisto
ed il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali
immobiliari. Quei principi si estesero poi alle regioni vicine fino ad
essere accolti dal codice civile universale austriaco del 1811 che lo rendeva
obbligatorio per tutte le province dell’impero. Non poche perplessità
suscitò il sistema del libro fondiario ai legislatori italiani dopo
la conclusione della prima guerra mondiale perché nel resto d’Italia
vigeva un ben diverso sistema mutuato dalla legislazione francese. Infine,
il 13 ottobre 1932, il Ministero delle finanze, con la circolare n. 9016,
stabilì che: “… nelle terre redente vige l’istituto del Libro Fondiario
(tavolare) che non esiste nelle altre province del Regno e poiché
il catasto vi è strettamente collegato e ne forma anzi un necessario
complemento, la conservazione del catasto, nelle terre redente, deve essere
fatta seguendo la legislazione ex-austriaca, cioè sulla base della
legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, e l’Ordinanza ministeriale 11
giugno 1883, B.L.I. n. 91.”. Giova subito segnalare che quel sistema fondiario
venne poi adottato dall’Italia nelle ex colonie dell’Eritrea, della Libia
ed a Rodi ed è tuttora adottato, sia pure con particolari adattamenti,
anche in Svizzera, Germania, Polonia, Finlandia, Russia, Svezia, Spagna,
e Portogallo. Esso sembra avere anche un notevole futuro poiché,
recentemente, è stato adottato anche dall’Australia e dalla Tunisia.
Vediamo ora
come è strutturato il sistema tavolare.
Col nome di
"Libro fondiario" viene generalmente designato quel complesso di registri,
atti e documenti, che raccoglie e riporta, per tutti gli immobili di un
determinato comune catastale, lo stato giuridico con espressa menzione
delle variazioni, di fatto e di diritto, che si sono andate verificando,
con il passare del tempo, dall’impianto fino ai giorni nostri.
Gli immobili,
terreni o edifici, tecnicamente individuati, rispettivamente, nelle “particelle
fondiarie” e nelle “particelle edificiali” della mappa catastale, costituiscono
infatti le “unità immobiliari base” per la costituzione del corpo
tavolare (complesso immobiliare rappresentante un’unità fisica appartenente
allo stesso proprietario, singolo o in comunione indivisa).
Il corpo tavolare,
formato da una o più particelle, costituisce la base reale della
partita tavolare, complesso di un certo numero di fogli destinati a recepire
le iscrizioni riferite alle particelle che concorrono a costituirlo.
La partita
tavolare si articola in tre fogli contraddistinti da una lettera dell’alfabeto:
A, B e C.
Il foglio
A è detto “foglio di consistenza” ed è, a sua volta, distinto
in due sezioni:
il foglio
A1 riportante l’intestazione della partita tavolare con indicazione del
numero, della sezione, del comune catastale, del distretto (già
mandamento giudiziario), del numero della o delle particelle costituenti
il corpo tavolare, del numero del foglio di mappa contenente le singole
particelle, della località, della designazione della coltura del
fondo e della qualità dell’edificio;
il foglio
A2 che riporta la cronistoria delle iscrizioni e modificazioni eseguite
nel foglio A1 e l’evidenza dei diritti reali attivi a vantaggio delle particelle
iscritte nel foglio A1.
Vi è
quindi il foglio B, detto “foglio della proprietà”, dove sono riportati
i diritti di proprietà sul corpo tavolare, nonché la menzione
delle limitazioni al libero esercizio di tale diritto a cui il proprietario
fosse eventualmente sottoposto (interdizione, inabilitazione, fallimento,
ecc.).
L’ultima parte
è rappresentata dal foglio C, detto “foglio degli aggravi”. Nello
stesso sono riportate le iscrizioni dei diritti reali che gravano sul corpo
tavolare (servitù passive, diritti di usufrutto, uso, abitazione,
ecc.), nonché le ipoteche.
Tutte le partite
tavolari in un comune catastale concorrono a costituire il libro fondiario
di quel comune.
E’ pure tenuto,
per ogni comune catastale, il registro reale che riporta, in due distinti
elenchi, le particelle edificiali e le particelle fondiarie con indicazione,
per ognuna, della superficie e del numero della partita tavolare in cui
è contenuta.
Il sistema
tavolare è un sistema a base tipicamente reale, esso ha riguardo
non alle “persone” dei proprietari o dei creditori, bensì, sempre
ed unicamente, all’”immobile” che forma oggetto dei diritti. E’ quindi
semplice e sicura la consultazione, peraltro facilitata dagli indici: delle
particelle (registri reali), dei proprietari, dei creditori. Pertanto,
per conoscere le vicende giuridiche di un immobile (chi ne è, o
ne è stato, il proprietario, di quali ipoteche o servitù
sia gravato, ecc.), sarà sufficiente conoscere il numero della relativa
particella e quindi risalire, attraverso il citato Registro Reale, alla
partita tavolare che la contiene, venendo così, immediatamente,
a conoscenza di tutte le iscrizioni che la riguardano. L’operazione risulta
tanto semplice quanto sicura ed esonera l’utente da quelle complesse e
poco affidabili ricerche condotte partendo dal nome del proprietario, come
avviene presso le Conservatorie dei registri immobiliari del sistema della
trascrizione.
Ma quel che
più importa, oltre alla facilità dell’accesso, è l’assoluta
affidabilità delle risultanze, in quanto si suol dire che dalle
iscrizioni tavolari promana la pubblica fede, nel senso che, quanto non
emerge dal Libro fondiario, si ha per inesistente, anche se in realtà
esiste, e, viceversa, si ha per esistente quello che emerge dal Libro fondiario,
anche se, in realtà, è inesistente.
Risulta, quindi,
chiaro come il Libro fondiario offra l’inestimabile vantaggio di garantire
la massima “sicurezza” per il terzo acquirente. In esso non si trascrivono
i titoli, ma i diritti medesimi: reali e quei pochi personali che la legge
tassativamente ammette.
Mentre, infatti,
la trascrizione è una forma di pubblicità dichiarativa, la
quale mira esclusivamente a far “conoscere” un diritto già formato
al fine da renderlo opponibile ai terzi, l'iscrizione tavolare è,
invece, almeno per gli atti tra vivi, elemento costitutivo del diritto
stesso anche tra le parti contraenti, pur sulla base del necessario titolo
documentale.
In considerazione
della notevole efficacia spiegata dalla iscrizioni tavolari, come si è
sopra esposto, è evidente che il procedimento dal quale esse originano
deve essere tale da garantire la massima affidabilità, nonché
la massima imparzialità e correttezza. Per questi motivi il procedimento
in affari tavolari è stato affidato al Magistrato in veste di Giudice
tavolare e, pertanto, nessuna iscrizione può avvenire nel Libro
fondiario, se non ordinata con un decreto dello stesso e a seguito di un
rigoroso controllo sulla legittimità ed efficacia del titolo, nonché
sulla sussistenza della concordanza con lo stato tavolare. Il magistrato
è in tale attività coadiuvato dal Conservatore del Libro
fondiario che svolge, in stretta collaborazione con il Giudice tavolare,
un’attività preliminare di natura istruttoria.