CONSIGLI PRATICI PER PARTECIPARE ALLE ASTE GIUDIZIARIE
Per quanto
si tenti, anche attraverso queste pagine, di spiegare i meccanismi giuridici
che presiedono alle aste giudiziarie immobiliari, nondimeno sembra che
rimangano in ombra gli aspetti più concreti, più semplici,
più terra terra: quelli che, però, la gente comune, che vorrebbe
partecipare alle aste giudiziarie immobiliari, recepisce come seri ostacoli
e motivi di perplessità.
Proviamo,
allora, a calarci nei panni del più sprovveduto dei nostri lettori
che trovi di suo interesse uno dei tanti annunci di incanto che si pubblicano
nelle pagine che seguono della nostra rivista.
Bisogna premettere
che la partecipazione alle aste è una sorta di lavoro che richiede
tempo, esperienza e dedizione. E’ vero che si tratta di un “lavoro” senza
limiti d’orario, soprattutto oggi che Internet ci permette di viaggiare
tra le aste anche di notte, tuttavia richiede un notevole impegno che viene
compensato dai buoni affari che si possono spuntare: peraltro, cogliere
un buon affare, non è solo un vantaggio economico, ma dà
un vero e proprio senso di soddisfazione.
L’altra premessa
doverosa consiste nell’avvertire che solo in rari casi si troverà
all’asta l’immobile che desideravamo come nido per la nostra famiglia:
più facilmente troveremo un modo per investire convenientemente
nel mattone, come si dice, che, oggi, è preferibile rispetto all’investimento
in borsa. Questo non vuol dire scoraggiare la ricerca della “propria casa”
tra gli annunci giudiziari, ma, semplicemente che, per trovarla, ci vorrà
più pazienza perché molteplici fattori dovranno combinarsi
insieme per offrirci una simile opportunità.
In ogni caso,
sia che si cerchi la casa o l’ufficio, sia che si cerchi il miglior investimento,
iniziamo dall’interesse che un annuncio suscita in noi.
Ciò
che può colpire di un’inserzione è l’ubicazione, la dimensione,
la descrizione ovvero il prezzo dell’immobile offerto all’asta. Quale che
sia l’elemento che susciterà in noi l’interesse, si tratterà
sempre di un elemento parziale, che avrà solo il compito di indurci
ad approfondire. Sarà l’approfondimento la fase più complessa
dell’investimento perché, di fronte all’interessato, non c’è
un “venditore” col quale discutere o al quale chiedere informazioni, ma
solo un meccanismo burocratico che si limita ad adempiere una serie di
disposizioni di legge e senza alcun interesse all’esito della vendita,
ovvero ai suoi tempi. Pertanto, l’approfondimento è un onere che
appartiene solo a chi sia interessato all’asta e dal cui livello di completezza
dipenderà la sicurezza dell’affare. Qualunque sia il tipo di asta
bandita, esecuzione individuale o fallimentare, nessuno si alzerà
dalla sua sedia per mostrarci, col sorriso sulle labbra, l’immobile con
tutti i suoi pregi e permetterci di osservarne i difetti, cosicché
aspetti positivi o negativi andranno autonomamente ricercati dall’interessato
che, in tal modo, arriverà a fissare il tetto massimo dell’investimento
che è disposto ad affrontare in gara.
L’approfondimento
muoverà dall’acquisizione della perizia e dell’ordinanza di vendita.
Si tratta di due documenti reperibili, praticamente, solo presso la cancelleria
del giudice che procederà all’incanto e lì occorrerà
recarsi per prima cosa. Ai neofiti sarà necessario procurarsi una
copia sia dell’ordinanza di vendita che della perizia: solo i più
esperti sanno riconoscere a prima vista, limitandosi a copiarli su un foglio
di carta, i dati urbanistici e catastali necessari alle successive verifiche.
Chiedere la copia dei documenti depositati nel fascicolo dell’esecuzione
non è facile in tutte le cancellerie d’Italia: nei tribunali più
piccoli, si trova personale disponibile ed in breve si otterrà quanto
richiesto; nei tribunali più grandi ci vorrà molto più
tempo cosicché occorre mettere in bilancio quest’attesa, a volte
di dieci giorni o più, rispetto alla data dell’asta. Anche gli orari
delle cancellerie, che dovrebbero essere uguali in tutta la Repubblica,
dalle 9 alle 13 di tutti i giorni escluso il sabato con l’aggiunta del
martedì e del giovedì pomeriggio, può subire variazioni
in relazione alla disponibilità del personale per cui, per evitare
sorprese ed inutili perdite di tempo, conviene andare tra le 9 e le 11,30:
orari di punta ai quali sottrarsi solo se si hanno precise informazioni
sulle abitudini del tribunale che procederà alla vendita e sempre
sperando che l’apertura non sia prevista a giorni alterni.
La perizia
fornirà tutti i dati necessari per l’individuazione ipocatastale
dell’immobile; l’ordinanza di vendita indicherà il procedimento
che verrà seguito per addivenirsi all’aggiudicazione.
1) - LA PERIZIA
– Tutti gli immobili presenti sul territorio italiano sono oggetto di catalogazione
da parte di due uffici: a) - il Catasto; b) - l’Agenzia del territorio
(ex conservatoria dei registri immobiliari).
1.A) - Il
Catasto, a sua volta, si divide in Catasto dei Terreni e Catasto dei Fabbricati
e già la denominazione chiarisce la specifica vocazione dei due
uffici. La funzione fondamentale del Catasto è quella tributaria,
ma i dati che fornisce perseguendo questo scopo sono anche identificativi
ed indicativi della tipicità dell’immobile.
1.A.1) – Il
Catasto dei Terreni - Ogni terreno è inserito in una mappa che rappresenta,
in pianta, una porzione del territorio: su questa mappa ogni singolo appezzamento
è identificato come una particella alla quale è assegnato
un numero. E’ inutile andare a ricercare i criteri di progressività
dei numeri delle particelle: nel tempo, i terreni vengono suddivisi a causa
di alienazioni, o trasferimenti per successione, così frazionandosi.
Ad ogni frazionamento, consegue l’assegnazione di un nuovo numero di particella
che si stratifica sugli altri, ma svincolato dalle contiguità tra
i vari fondi. Ciò che, tuttavia, più rileva di un terreno,
oltre alla sua esatta perimetrazione, è la sua destinazione urbanistica
che risulta dal certificato rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante
o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici .
Per vero il
perito nominato dal Tribunale avrà sicuramente allegato al suo elaborato
il certificato di destinazione urbanistica del terreno posto all’incanto,
ma si deve osservare che le perizie vengono redatte molto tempo prima rispetto
alle date effettive di asta, cosicché, in caso di terreni, la verifica
della destinazione urbanistica è doverosa per decidere il futuro
dell’immobile ed il prezzo massimo da investire.
1.A.2) – Il
Catasto dei fabbricati o Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Quando un terreno
passa da destinazione agricola a destinazione edificatoria, sia essa residenziale,
industriale, commerciale, a verde pubblico etc., finisce con l’essere inglobato
nel catasto cittadino divenendo rilevante per le costruzioni che su di
esso possono essere edificate. Queste, a loro volta, anche se composte
di più piani, possono essere rilevate, sulle mappe censuarie, esclusivamente
in pianta, cosicché l’identificazione catastale recherà,
oltre alla particella, anche il piano ed un subalterno che indicherà
il numero di interno di ogni appartamento o sua pertinenza. L’inserimento
catastale di un appartamento indicherà anche la rendita catastale
e la tipologia assegnata dall’Ufficio Tecnico Erariale - UTE (se di lusso,
se popolare, etc.) e di esso sarà allegata anche una piantina che
ne descriverà la concreta consistenza, con l’indicazione dei servizi
igienici, della cucina, delle camere da letto, dei soggiorni etc.. La rendita
catastale è scarsamente importante in sede di asta giudiziaria.
Infatti, mentre nelle vendite tra privati l’erario non può procedere
ad accertamenti di maggior valore qualora il prezzo dichiarato sia superiore
alla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente che varia nel tempo,
è esclusa, per legge, la facoltà di accertamento rispetto
ai prezzi di aggiudicazione nelle vendite coattive.
La perizia
porterà allegato il certificato e la piantina catastali, ma anche
in questo caso occorre tenere presente che il tempo trascorso dalla sua
redazione, il susseguirsi delle leggi sui condoni edilizi e la permanenza
del debitore all’interno dell’appartamento possono comportare variazioni,
anche consistenti, dello stato dei luoghi rispetto ai dati catastali. Nessuna
paura, tuttavia, per eventuali abusi edilizi: le leggi sui condoni urbanistici
hanno sempre previsto la possibilità, per l’aggiudicatario, di procedere
al condono, nonostante la scadenza dei termini di legge, sia pure entro
un breve termine dall’aggiudicazione.
Quel che si
raccomanda, però, è un’attenta verifica dei dati catastali
allegati alla perizia per evitare errori od equivoci nell’identificazione
dell’immobile subastato.
1.A.3) – LA
VERIFICA SUL POSTO – Sulla scorta dei dati catastali, se l’indirizzo non
è già presente sull’annuncio pubblicitario, sarà possibile
l’ispezione dell’immobile, almeno esternamente. Giova subito escludere
la possibilità di una visita all’interno dell’immobile come dovuta
per legge. Solo rare e causali circostanze possono consentirla come un
curatore fallimentare molto disponibile, oppure un immobile in stato di
abbandono e liberamente accessibile. Nulla vieta, tuttavia, di suonare
il campanello e, utilizzando tutta l’educazione del mondo, chiedere a chi
occupa l’immobile di farcelo visitare. L’ispezione interna è, però,
generalmente inutile: il concreto sviluppo dell’appartamento è ricavabile
dalla piantina catastale, e, dall’esterno, si può verificare la
corrispondenza delle finestre ai vari vani che risultano in pianta. Sullo
stato interno non c’è da fare alcun affidamento: occorrerà,
comunque, intervenire e i costi di ristrutturazione a metro quadro non
cambiano a seconda del livello di conservazione se non in misura scarsamente
rilevante. La verifica sul posto, serve, però, a fornirci dati sull’orientamento
dell’immobile; sull’effettiva altezza dal piano di terra che catastalmente
non risulta, a volte, ben chiaro; sullo stato dei beni comuni (come scale,
pianerottoli, ascensore, lastrico solare, riscaldamento) sui quali non
si può intervenire autonomamente, ma solo attraverso le delibere
condominiali. Serve, in particolar modo, a verificare eventuali rischi
di usucapione, cioè di perdita della proprietà in capo al
debitore per l’occupazione che altri faccia per un periodo di almeno venti
anni, fenomeno che non viene interrotto dalla trascrizione del pignoramento,
ovvero dalla dichiarazione di fallimento, perché corrisponde all’esercizio
di un potere di fatto sulla cosa che può essere impedito solo dall’esperimento
dell’azione giudiziale con la quale si rivendichi la proprietà e
si chieda la cessazione dell’occupazione. L’occasione della visita all’immobile
potrà anche essere utilizzata per prendere contatti con l’eventuale
portiere e per raccogliere il nominativo dell’amministratore del condominio
presso il quale attingere ulteriori informazioni.
1.B) – L’AGENZIA
DEL TERRITORIO – Presso l’Agenzia del Territorio, già denominata
Conservatoria dei Registri Immobiliari (C.RR.II), sono riportati, mediante
trascrizione, i passaggi di proprietà dei singoli immobili, siano
essi terreni o fabbricati, nonché i “pesi” che su di essi vengono
a gravare. Per “pesi” si intendono tutti quegli atti che riguardano gli
immobili ad eccezione dei trasferimenti di proprietà, siano essi
sequestri, pignoramenti, ipoteche o domande giudiziali. Lessicalmente può
notarsi una distinzione: solo le ipoteche si “iscrivono”; tutti gli altri
atti si “trascrivono”, se nuovi atti, ovvero si “annotano” per modificare
i precedenti atti trascritti senza alterare l’intestazione dei beni stessi.
In tutt’Italia i registri immobiliari sono nominativi e realizzano un effetto
di pubblicità delle vicende immobiliari, cioè si sviluppano
in base al nome dei proprietari che si succedono (identificati per cognome,
nome e data di nascita) e non conferiscono validità agli atti immobiliari,
ma ne determinano solo l’opponibilità ai terzi dal momento dell’inserimento.
Fanno eccezione a questo sistema, introdotto con una legge francese del
23 marzo 1855, i territori che furono occupati dagli austro-ungarici sino
alla prima guerra mondiale e, cioè, i Comuni di Trento, Bolzano,
Trieste, Gorizia ed alcuni comuni delle Province di Udine, Brescia, Belluno
e Vicenza i quali applicano il sistema tavolare fondiario il quale
segue il criterio “costitutivo” della trascrizione sui registri degli atti
che interessano gli immobili del territorio, nel senso che, in difetto
dell’intavolamento, qualunque atto che interessi un immobile non ha efficacia.
Anche in questo
caso, la perizia darà conto dell’indagine svolta presso l’Agenzia
del Territorio dal tecnico incaricato dal Giudice delegato al fallimento,
ovvero sarà stato il creditore procedente, nell’esecuzione immobiliare
individuale, che avrà prodotto le relative risultanze, anche mediante
una certificazione notarile. Tuttavia, anche in questo caso, il tempo trascorso
rispetto alla data dell’asta imporrà una verifica. Ciò perché
il giudice dell’asta potrà disporre, con il decreto di trasferimento,
unicamente la cancellazione delle ipoteche, dei pignoramenti e, per estensione
di questi ultimi, dei sequestri conservativi , ma non, ad esempio, delle
domande giudiziali di terzi la cui presenza potrebbe costituire un ostacolo
alla libera disponibilità del bene aggiudicato.
2) – L’ORDINANZA
DI VENDITA – È il provvedimento del giudice sulla scorta del quale
si svolgerà l’incanto. Se si leggono frequentemente le inserzioni
delle aste giudiziarie sui quotidiani, ci si accorgerà, in breve
tempo, che quelle che pubblicano molti dati delle ordinanze di vendita
indicano, più o meno, tutte le stesse cose. Per partecipare, occorre
presentare una domanda indicando le proprie generalità con il codice
fiscale e la precisazione del regime patrimoniale esistente con l’eventuale
coniuge. Occorre, poi, depositare in cancelleria, assieme alla domanda,
un assegno in una percentuale del prezzo base dell’asta che, ormai, è
quasi sempre del 30%. Su questo punto occorre fare attenzione perché
questo importo è, a sua volta, composto, per il 10%, dalla cauzione
per la vera e propria partecipazione alla gara e, per il restante 20%,
è invece costituito dal deposito per le spese di trasferimento.
Mentre il 10% a titolo di cauzione costituisce l’importo che, in caso di
aggiudicazione e di mancato versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario
verrà trattenuto dal tribunale a titolo di multa , molto più
vaga è la destinazione del 20% a titolo di spese per il trasferimento.
In queste spese potrebbero essere ricomprese, e generalmente lo sono, anche
le spese per la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti al fine
di liberarne l’immobile aggiudicato, oltre alle normali imposte di registro
e di volturazione ipocatastale. Queste ultime, per vero, sarebbero comunque
da pagare dall’acquirente anche in una qualsiasi compravendita immobiliare
(10% omnia in via ordinaria; 3% nell’ipotesi di “prima casa” da maggiorarsi
di due imposte fisse da 185,92 Euro ciascuna).
I costi per
la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti sono, invece, di difficile
quantificazione perché, salvo la cancellazione dell’ipoteca di mutuo
fondiario (che è a tassa fissa e corrisponde alle vecchie £.360.000,
oggi Euro 185,92), tutte le altre ipoteche vengono cancellate dietro il
versamento di una imposta pari allo 0,50% calcolato sull’importo inferiore
tra il valore dell’ipoteca e l’importo dell’aggiudicazione. In breve: se
un imprenditore ha concesso ipoteca volontaria al sistema bancario su tutti
i suoi beni sino alla concorrenza di 10 milioni di Euro e tra questi beni
vi è un terreno da 100.000,00 euro che viene assoggettato a pignoramento
e posto in vendita in lotto separato, a seguito di aggiudicazione, il decreto
di trasferimento sconterà, per la cancellazione dell’ipoteca che
grava per 10 milioni di Euro su 100.000,00 Euro, solo lo 0,50% di 100.000,00
Euro perché tale importo (500,00 Euro) risulterà inferiore
alla medesima percentuale applicata al valore dell’ipoteca (50.000,00 Euro).
Per i pignoramenti, invece, la tassa di cancellazione è sempre fissa:
Euro 185,92 per ciascuna cancellazione.