GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
(con nota di Flaminia Caiafa)
Corte Costituzionale - sentenza 7 gennaio 2000, n.1 Pres.
Vassalli – Rel. Marini
FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - CREDITO DELL'AGENTE - AGENTE
SOCIETÀ DI CAPITALI - MANCATA PREVISIONE DEL PRIVILEGIO - QUESTIONE
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT.2751 BIS, N.3 E
2777, COMMA 2, LETTERA b) - INFONDATEZZA
E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt.2751 - bis, n.3, e 2777, comma 2, lettera b), c. c., sollevata in
riferimento all'art.3 della Costituzione nella parte in cui prevede che
hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le provvigioni derivanti
dal rapporto di agenzia e non i crediti per provvigioni dovute all’agente1.
Omissis (...)
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Il Tribunale di Vicenza, chiamato a decidere sulla collocazione di un credito,
vantato da una società a responsabilità limitata a titolo
di provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art.2751 - bis, numero 3 Codice Civile (e, per quanto occorra,
dell'art.2777, lettera b) Cod. Civ., recte: articolo 2777,
secondo comma, lettera b), Cod. Civ.) nella parte in cui dette norme
attribuiscono natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti
dal rapporto di agenzia e alle indennità dovute per la cessazione
del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualità rivestita
dal soggetto creditore.
In particolare, secondo il Tribunale rimettente, il riconoscimento del
privilegio di cui all'art.2751 - bis, numero 3 Cc anche alle società
di capitali che svolgono attività di agenzia si pone in contrasto
con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza
della inclusione - in una norma la cui ratio deve individuarsi nella
tutela, in sede esecutiva, del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
- di un privilegio a favore dei soggetti, quali appunto le società
di capitali, caratterizzati dall'esercizio collettivo dell'impresa. Mentre,
sotto altro profilo, la norma, come sopra interpretata, verrebbe a creare
una illegittima disparità di trattamento tra l'agente che opera
sotto forma di società di capitali i cui crediti sarebbero garantiti
da privilegio e gli imprenditori che svolgono altre attività ed
i cui crediti sarebbero privi di analoga tutela.
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La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
2. 1 La premessa interpretativa da cui il rimettente muove, pur affermandone
la incostituzionalità, è quella - conforme alla giurisprudenza
di legittimità - secondo la quale il privilegio previsto dalla norma
denunciata assisterebbe i crediti per provvigioni e indennità, comunque
derivanti dal rapporto di agenzia, senza dover distinguere, sotto il profilo
soggettivo, se l'agente sia una persona fisica o una società.
Tale tesi si fonda essenzialmente sul tenore letterale della norma che
- diversamente dalle altre contenute nel medesimo articolo 2751 - bis
- riconosce il privilegio di cui si tratta con riferimento non già
ai soggetti titolari dei crediti, ma al tipo di credito ("le provvigioni
derivanti dal rapporto di agenzia...e le indennità dovute per la
cessazione del rapporto medesimo"), con esclusione di qualsiasi considerazione
di natura soggettiva.
2.2. L'interpretazione accolta dal rimettente non è, tuttavia,
la sola consentita dal testo e dalla ratio della disposizione impugnata,
che può essere infatti intesa, in conformità alla giurisprudenza
di merito e alla dottrina prevalenti, in un senso del tutto diverso, tale
da superare il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
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Va ricordato, al fine di una esatta ricostruzione del significato della
disposizione, come l'art. 2751 - bis sia stato introdotto nel codice
civile dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n.426 (Modificazione
al codice civile e alla legge 30 aprile 1969 n.153 in materia di privilegi)
allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti
dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quello già riconosciuto
dalla legge n.153 del 1969 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando
loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 Codice
Civile. Nella relazione alla prima delle proposte di legge successivamente
unificate (la n.146 presentata il 30 maggio 1972) si afferma espressamente,
a sostegno della necessità di una tale parificazione, che "la ratio
legis dei numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 2751 (corrispondenti ora ai
numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2751 - bis) era infatti la medesima:
quella cioè di tutelare i crediti per prestazione di attività
lavorativa in forma sia subordinata che autonoma", secondo il dettato dell'articolo
35 Cost.. La medesima esigenza di tutela del lavoro risulta altresì
posta espressamente a base dell'emendamento - successivamente approvato
con ulteriori modificazioni - diretto ad attribuire analogo privilegio
generale sui mobili del debitore anche ai crediti dei coltivatori diretti
e delle imprese artigiane (divenuti i numeri 4 e 5 dell'articolo 2751 -
bis).
Sembra perciò difficile contestare che la ratio dell'intero
articolo 2751 - bis Cod. Civ. sia quella di riconoscere una collocazione
privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione
di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e,
perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del
lavoratore. Ratio che, del resto, inequivocamente, afferma lo stesso giudice
di legittimità in riferimento alla altre ipotesi di privilegio previste
dallo stesso articolo, pervenendo, in tal modo, a negare il riconoscimento
della prelazione a favore dei creditori diversi dalle persone fisiche (o
dai soggetti espressamente considerati nei numeri 5 e 5 - bis).
2.4 L'assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitali
alle persone fisiche comporterebbe, dunque, una ingiustificata equiparazione
di situazioni diverse. Pertanto, alla stregua del canone ermeneutico rappresentato
dalla ratio legis e di quello, più volte enunciato da questa Corte,
secondo cui tra più significati possibili occorre preferire quello
conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere interpretate
nel senso di escludere dal loro ambito applicativo i crediti delle società
di capitali, per la diversità causale di tali crediti rispetto a
quelli che il legislatore ha inteso tutelare. Con conseguente dichiarazione
di infondatezza della censura di violazione dell'articolo 3 Cost. sollevata
dal rimettente in base ad una diversa lettura della norma denunciata.
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