GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
(con nota di Flaminia Caiafa)

Corte Costituzionale - sentenza 21 gennaio 2000 n.17 Pres.Vassalli – Rel. Marini  FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - CREDITO DI ALIMENTI - CREDITO AL MANTENIMENTO - MANCATA PREVISIONE DEL PRIVILEGIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT.2751, N.4 E 2778, N.17 - INFONDATEZZA

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.2751, numero 4, e 2778, 17 del codice civile, sollevata in riferimento all'art.3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento .

Omissis (...)

  1. Il Tribunale di Ferrara dubita, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile, nella parte in cui non riconoscono – secondo l’interpretazione dello stesso rimettente – il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.
  2. La questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati. 

  3. Contrariamente dall’assunto da cui muove il rimettente, il privilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della norma. 

    In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito che, com’è stato osservato in dottrina, rappresenta la ratio giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l’ambito oggettivo e soggettivo.

    Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti, di cui all’articolo 2751, numero 4, cod. civ., sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune dell’espressione, la necessità di vita dell’alimentando anche se in misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione. 

    Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. 

    Una conferma, sia pure indiretta, dell’esattezza di tale opinione si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un "minus" necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e, quindi, sul piano sostanziale, dall’unitaria funzione di sostentamento che caratterizza i relativi crediti. Lo stesso credito di alimenti di cui all’art. 433 del codice civile può assumere, d’altro canto, una diversa misura quantitativa in ragione della particolare natura del rapporto da cui l’obbligazione alimentare può derivare: mentre, ad esempio, il donatario non è tenuto a prestare gli alimenti oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art.438, terzo comma, Cod. Civ.), tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario (art.439, primo comma, Cod. Civ.). E se è pacifico come, in tali casi, la misura più ridotta degli alimenti non faccia venir meno l’identità funzionale del credito, la stessa conclusione non può non valere per l’ipotesi in cui il credito, essendo parametrato al pregresso tenore di vita dell’alimentando, abbia un contenuto più esteso anziché più ridotto di quello stricto sensu alimentare.

  4. In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, comportando una irragionevole disparità di trattamento, una interpretazione che escludesse dall’ambito della norma denunciata il credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.
Avuto riguardo al fondamentale canone ermeneutico che, nel concorso tra più possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione, deve, pertanto, affermarsi – come del resto già osservato, sia pure incidentalmente, da questa Corte (sentenza n.84 del 1992) – l’estensione del privilegio di cui alla norma denunciata anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato e, conseguentemente, l’infondatezza della questione sollevata dal giudice rimettente.