EDITORIALE 
di Giovambattista Sgromo
Forse non tutti sanno che il progetto di riforma delle procedure concorsuali, per tanti anni oggetto di interesse e di studio da parte di varie commissioni ministeriali, non è stato dal Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27/10/2000, trasfuso in un disegno di legge. Tale decreto preceduto dalla richiesta di parere, tra gli altri, al CNF, ha il pregio di tentare di risolvere gli annosi problemi che affliggono le procedure concor-suali, ma ha il gravissimo difetto di non aver tenuto in alcun conto le fondate osserva-zioni ed i ponderati suggerimenti dei vari organi consultivi.
All’attento lettore del testo proposto, non sfuggirà la circostanza che ci si è preoccupati di trasfondere nei vari articoli la necessità di far scomparire sia le procedure concorsuali minori, sia il fallimento, riconducendo il tutto ad un accertamento dello stato, più o me-no grave dell’impresa e dello stato di insolvenza, senza preoccuparsi di definire, nell’ottica delle varie fasi che contraddistinguono la procedura, i compiti sempre più gravosi sia del Giudice Delegato, che del Commissario Giudiziale, che del Curatore; non solo, proprio nell’ottica del maggiore impegno professionale richiesto agli organi della procedura  (Commissario Giudiziale, Curatore) specie nella fase dell’eventuale ri-sanamento, non è chi non veda come tali organi debbano essere dotati, oltre che di cul-tura giuridica di professionalità, di diligenza e moralità, anche di competenza manage-riale.
 Tanti sono stati i contributi forniti con il solo intento di collaborare alla stesura del testo legislativo in modo costruttivo, ma il Governo non ha ritenuto di prendere in considera-zione nessuno degli emendamenti proposti dall’Avvocatura. In questa sede, ovviamente, non possiamo segnalarli tutti per cui ci limitiamo a segnalarne solo alcuni.
a) Il testo diffuso solleva non poche preoccupazioni per la non esatta individuazione delle figure dei piccoli imprenditori individuali e collettivi, laddove la norma non è affatto chiara in ordine alla non assoggettabilità alle procedure concorsuali dell’imprenditore agricolo;
b) manca una espressa esclusione dal Collegio che decide sui reclami avverso i prov-vedimenti del Giudice Delegato relativi all’accertamento del passivo del medesi-mo; ragioni di chiara incompatibilità avrebbero dovuto indurre a risolvere in radi-ce il problema;
c) la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate, prevista in sintonia con la linea perseguita in materia societaria, crea non poche perplessità e contrasta con lo spirito della formulazione dell’art. 4; il testo si preoccupa di evita-re che le sezioni specializzate siano gravate da un carico iniziale di procedimenti ed al contempo li concentra in uffici da istituire presso i Tribunali delle città sedi delle Corti di Appello; sarebbe stato certamente più logico e funzionale investire della competenza prevista ogni sede principale di Tribunale;
d) non è chiara la norma che disciplina i reati fallimentari con particolare riferimento alla bancarotta documentale; non è chi non veda come la condotta del fallito che si renda protagonista della tenuta irregolare delle scritture contabili sia ben diversa dalla condotta del fallito che non renda possibile la ricostruzione del suo patrimo-nio attraverso la mancanza o la irregolare tenuta delle medesime scritture.
Avendo fatto parte della Commissione istituita presso il CNF, posso assicurare che lo spirito con cui l’Avvocatura Italiana ha affrontato la complessa problematica, è stato sempre caratterizzato da intenti costruttivi; tali intenti permangono con l’augurio che durante l’iter parlamentare possano essere affrontati e risolti in positivo tutti i nodi an-cora da sciogliere.