I L L E A S
I N G
UNO STRUMENTO FINANZIARIO SEMPRE ATTUALE
DA CONOSCERE MEGLIO
nel gruppo Cassa di Risparmio di Roma un posto
a parte spetta alla Leasing Roma s.p.a., un’azienda agile e dinamica,
più di altre dedicata al servizio dei
professionisti.
nella splendida cornice di Palazzo Singer,
al numero 10 di via A. Specchi in Roma, la redazione de la Rivista dei
curatori fallimentari ha incontrato il Direttore generale dott. Mario Giannini
ed il Responsabile dell’organizzazione dott. Marco Pancaldi, con i quali
ha svolto una ricognizione sull’utilità e convenienza del leasing
oggi.
“Leasing”
è una parola entrata ormai nell’uso comune e più o meno tutti
sanno di cosa si tratti. Ma, esattamente, chi l’ha inventato, perché
e che cos’è il leasing?
Il leasing è stato inventato negli U.S.A., all’epoca della
grande crisi del 1929. I magazzini erano pieni di merce, ma nessuno poteva
comprarne. Si creò quindi questo nuovo strumento finanziario che
giunse in Italia solo dopo la metà degli anni Sessanta. Qui la parola
anglosassone è stata tradotta come “locazione finanziaria”, ma il
meccanismo giuridico è rimasto immutato: la società di leasing
(concedente) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene a scelta
del cliente (utilizzatore), da destinare all’esercizio della sua attività
produttiva per un periodo determinato (durata) dietro il pagamento di un
corrispettivo periodico (canoni), con facoltà di acquisto (riscatto)
al termine del contratto. Da questa descrizione appaiono evidenti gli elementi
che hanno reso così diffuso ed apprezzato il leasing: ogni imprenditore,
professionista od anche ente pubblico può scegliere liberamente
il bene di cui ha bisogno per migliorare la propria produttività,
senza doversi privare della liquidità necessaria per l’acquisto.
Per
questo scopo non bastava la vendita con patto di riservato dominio che
il nostro codice civile prevedeva espressamente già nel 1942?
Le differenze tra il leasing e la vendita a rate con patto di riservato
dominio sarebbero, in realtà, numerose e significative. Basti pensare
che nel leasing la vendita del bene strumentale all’utilizzatore è
del tutto eventuale e per nulla obbligatoria al termine del contratto.
Tuttavia, essendo il leasing un contratto atipico e tuttora non disciplinato
da alcuna legge specifica, è sempre stato inevitabile, nelle controversie
giudiziarie, ricercare assonanze e simmetrie tra i due contratti.
Quanti
tipi di leasing esistono?
Tradizionalmente, si distinguono un leasing operativo ed un leasing
finanziario. Il primo è utilizzato per beni fungibili e standard.
Il contratto è generalmente di breve durata ed al termine l’utilizzatore
non può riscattare il bene, ma solo rinnovare il contratto, se lo
desidera. In caso contrario, la società concedente stipula un’altra
locazione con un nuovo conduttore. In questo modo il costo del bene non
è ripartito solamente sui canoni della prima locazione, ma viene
ripartito su una pluralità di utilizzatori. Questo leasing, naturalmente,
è applicabile solo a quei beni che, per le loro caratteristiche
di durata, anche attraverso una programmata manutenzione, sono suscettibili
di mantenersi in buono stato per molto tempo e con limitata obsolescenza,
come potrebbe essere, per esempio, una macchina tipografica. Invece il
leasing finanziario è caratterizzato dalla funzione di finanziamento
sia del godimento che dell’acquisto del bene cui si può pervenire
esercitando l’opzione di riscatto finale che, in tali casi, il contratto
prevede sempre. È questa seconda forma di leasing che ha avuto la
maggior fortuna commerciale, anche perché, in un mondo tecnologico
come il nostro, gli operatori economici hanno avuto sempre più necessità
di rincorrere il progresso per mantenersi competitivi sul mercato. Peraltro,
è nell’ambito di questa seconda forma che la giurisprudenza ha individuato
le due sottospecie del leasing traslativo e quello di godimento. È
una distinzione che si fonda sul valore residuo che il bene locato ha al
termine del contratto, in relazione alla modestia del costo del riscatto:
se il valore residuo è molto alto, allora vuol dire che i canoni
pagati costituivano non solo il compenso per l’utilizzazione del bene,
ma anche una parte di prezzo: in questo caso, quindi, si parla di leasing
traslativo. Se, invece, il valore residuo è pressoché inesistente,
tanto che il modestissimo costo del riscatto appare ad esso adeguato, allora
vuol dire che i canoni hanno esaurito i benefici che quel bene poteva offrire
durante il periodo della sua utilizzabilità ed in tal caso si parla
di leasing di godimento.
Quali
beni si possono prendere in leasing?
Praticamente tutti. Si va dal tornio alla macchina tipografica,
dall’aeroplano alla nave petroliera, dall’autovettura al camion, dall’ufficio
al complesso industriale, da costruire o costruito, dotato anche di tutti
i macchinari. Insomma, si può concedere in leasing quasi tutto per
qualsiasi attività, finanziando oltretutto anche l’IVA da versare
al fornitore.
Qui
veniamo ad uno dei profili più interessanti del leasing: quello
fiscale. Che importanza ha avuto questo aspetto nello sviluppo del leasing?
Un’importanza veramente notevole. Agli inizi, addirittura, la normativa
fiscale consentiva la detraibilità dell’intero canone senza alcuna
limitazione rispetto al tempo di vigore del rapporto: praticamente il bene
acquistato in leasing veniva ammortizzato nel tempo di durata del contratto
secondo la scelta dell’utilizzatore. Tuttavia, anche se successivamente
il fisco è intervenuto a mitigare talune distorsioni, il leasing
ha proseguito il suo sviluppo. Dai circa 13.000 miliardi di finanziamenti
in essere nel 1986, si è passati ai circa 50.600 miliardi del 1995.
Certo la normativa fiscale più attenta ha anche razionalizzato lo
specifico mercato, facendo scomparire gran parte delle imprese che, negli
anni di massimo sviluppo, operavano nel settore. Attualmente le società
di leasing iscritte all’Assilea (Associazione italiana leasing) sono circa
90 e quelle che detengono la maggior parte del portafoglio dei contratti
distribuiscono il prodotto tramite gli istituti di credito. Anzi, la razionalizzazione
del mercato ha fatto sì che, al termine del 1995, le prime dieci
società di leasing in Italia fossero tutte di emanazione bancaria.
È
previsto un controllo delle società di leasing?
La Banca d’Italia, con i suoi organi di vigilanza, riconoscendo
il leasing quale prodotto finanziario estremamente diffuso, ha previsto
che le società di leasing siano soggette ad obblighi informativi
e di controllo, così come già avviene per altre imprese del
settore finanziario.
Attualmente,
qual è il limite di detraibilità fiscale del leasing?
Non si tratta di un limite preciso, ma varia in relazione al periodo
di ammortamento previsto dalla legge, per il particolare tipo di bene che
interessa l’utilizzatore. In generale, è detraibile il leasing previsto
per una durata superiore alla metà del periodo legale di ammortamento.
Così, se per un determinato bene fosse previsto un ammortamento
del 10% annuo, i canoni della relativa locazione finanziaria potrebbero
essere detratti solo se il contratto prevedesse una durata non inferiore
a cinque anni. Per particolari settori, invece, è previsto un limite
minimo di durata ai fini della detraibilità. Per esempio, il leasing
immobiliare deve avere durata di almeno otto anni, periodo ben più
breve rispetto a quello previsto per l’ammortamento ordinario. Anche la
categoria di appartenenza dell’utilizzatore influisce sui benefici fiscali
del contratto di leasing. La detraibilità consentita alle imprese,
non è altrettanto favorevole per i professionisti in relazione a
taluni beni, mentre lo è per altri.
Può
farci capire meglio con qualche esempio?
Posso dirvi che i professionisti sono meno favoriti nel leasing
immobiliare, ma lo sono di più in quello sulle altre tipologie di
beni strumentali. Infatti i professionisti, a differenza delle imprese,
stipulando un contratto di leasing immobiliare, possono indicare tra i
costi solo la rendita catastale degli immobili strumentali all’esercizio
della professione. Invece, la detraibilità fiscale nelle altre tipologie
di leasing, ad esempio per l’acquisto di un’autovettura o di un computer,
è più vantaggiosa rispetto a quella del normale ammortamento
dello stesso bene acquistato direttamente dal professionista in quanto
quest’ultimo, a differenza dell’impresa, non gode della facoltà
di adottare ammortamenti anticipati rispetto a quelli ordinari.
A
prescindere da queste convenienze fiscali, perché si dovrebbe preferire
il leasing ad altre forme di finanziamento, ad esempio comprare un bene
utilizzando uno scoperto di conto corrente?
Innanzi tutto non sarebbe del tutto corretto prescindere dalle convenienze
tributarie. Solo in astratto uno strumento finanziario vale quanto un altro.
In realtà, ciascun prodotto presenta vantaggi e peculiarità
che devono essere di volta in volta analizzati affinché, confrontati
con la posizione soggettiva del cliente, si possa individuare quello più
conveniente. In linea di massima ciascun prodotto finanziario deve essere
utilizzato per le specifiche caratteristiche per le quali è stato
creato in quanto solo così offre il miglior rendimento. Lo scoperto
di conto corrente serve a sopperire a carenze momentanee di liquidità
da colmare nel breve periodo. I tassi sono variabili e, comunque, più
alti rispetto al leasing in cui la proprietà del bene in capo al
concedente svolge una funzione di garanzia che, riducendo i rischi, calmiera
il costo del finanziamento.
In
breve, quali sono i vantaggi propri del contratto di leasing?
Con il leasing, a differenza dei mutui, anche fondiari, si ottiene
il finanziamento totale del bene, inclusa l’IVA, eliminandone il relativo
immobilizzo. I tassi sono più competitivi rispetto ad altre forme
di finanziamento perché, come si ricordava poc’anzi, il mantenimento
della proprietà del bene in capo al concedente svolge una funzione
di garanzia. Il contratto di leasing non è soggetto a revoca come,
invece, lo sono le normali linee di credito. La durata del leasing può
essere adattata alla durata di utilità del bene, così da
permettere che i proventi dell’utilizzo del bene coprano i costi del canone.
I canoni possono essere di importo fisso ed invariabile per tutta la durata
del contratto, permettendo così al cliente la programmazione dei
suoi costi. In caso di necessità, tuttavia, si possono prevedere
canoni indicizzati. Comunque i canoni sono detraibili fiscalmente ed anche
la relativa IVA è detraibile, potendo così essere subito
recuperata. Il leasing....
Non
vediamo l’ora di stipulare un leasing. Dove si trova?
Presso tutti gli sportelli della Banca di Roma, della Banca nazionale
dell’Agricoltura e della Mediterranea. In questa facilità di approccio
con la clientela, la LeasingRoma è all’avanguardia. Si tratta, complessivamente,
di ben 2.000 sportelli presso i quali c’è sempre un impiegato che
può raccogliere le domande di leasing. Non solo, ma è in
grado di curarne l’istruttoria ed ogni successiva incombenza sino alla
delibera del contratto, così da rendere più spedito il servizio.
Tutto questo è stato possibile grazie alla lunga esperienza di questa
società.
Quando
è nata la Leasing Roma S.p.A.?
È nata nel 1973 ed ha cominciato ad operare come Federleasing.
La storia e l’evoluzione della LeasingRoma sono, ovviamente, strettamente
legate a quelle della Banca di cui è espressione. All’inizio, l’operatività
era limitata all’ambito regionale, poi è stata ampliata all’intero
territorio nazionale.
Quindi
in tutta Italia ai nostri lettori è possibile entrare in un’agenzia
delle banche che Lei ha ricordato e stipulare un leasing?
Certamente. In particolare, ciascun professionista può contrarre
un leasing per sostituire i computer di studio, provvedendosi di quelli
moderni, che possono sfruttare le reti ed entrare velocemente in Internet,
oppure supportare i programmi che permettono alla macchina di scrivere
sotto dettatura, come si faceva una volta con la segretaria; può
sostituire i centralini telefonici adottando quelli con le mille funzioni
utili e che sfruttano appieno l’attuale fibra ottica; può dotare
i collaboratori di apparecchiature per il contatto a distanza in voce;
può sostituire tutta la mobilia di studio, adottando i nuovi e più
rilassanti arredi ergonomici; può ristrutturare lo studio; può
comprarlo; può sostituire l’automobile. Come già più
sopra dicevo, qualunque bene che possa rendere più produttiva l’attività,
può essere acquisito ed immediatamente utilizzato grazie al leasing.
Vorrei anche aggiungere che la modestia e la preventivabilità dei
costi dei beni acquisiti in leasing, permettono all’utilizzatore di scegliere
i beni migliori, quelli che offrono maggiori garanzie di funzionamento
e di assistenza. Anche questa opportunità va a vantaggio del leasing
e non è trascurabile in un momento in cui tutte le apparecchiature,
soprattutto quelle da ufficio, sono soggette a nuove e più rigorose
norme di sicurezza a livello europeo, dalla nota 626/94 al D.P.R. 459/96.
Esiste
un limite al di sotto del quale il leasing non si può stipulare?
Non esiste alcun limite in proposito, né contrattuale, né
giuridico. Certamente, però, l’incidenza dei costi dell’istruttoria
e di necessaria registrazione del contratto rende il leasing meno conveniente
di altre alternative quanto più ridotto è l’importo necessario
all’acquisto del bene. Noi abbiamo calcolato che il leasing è effettivamente
conveniente per beni dal prezzo superiore ai dieci milioni, ma in casi
particolari è un calcolo che può essere rivisto.
Del leasing molti parlano,
ma pochi lo conoscono come
i nostri interlocutori.
LeasingRoma: per fortuna c’è.
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