LA GARA A SEGUITO DELL’AUMENTO DI SESTO
La gara tra
coloro che hanno deciso di parteciparvi al fine di vedersi aggiudicato
un bene immobile posto all’asta nell’ambito di una vendita coattiva giudiziaria,
si conclude con l’aggiudicazione al concorrente che ha presentato l’offerta
più alta.
Tale aggiudicazione,
però, non ha carattere definitivo perché la legge prevede
che, terminato l’incanto, vi sia la possibilità di presentare ulteriori
offerte nel termine di dieci giorni.
Queste offerte
possono essere prese in considerazione dal giudice che procede alla vendita
solo se il prezzo indicato risulti superiore di oltre un sesto a quello
raggiunto al termine dell’incanto. L’offerta in aumento di sesto deve essere
presentata nelle stesse forme previste per la partecipazione all’incanto
e della sua presentazione il cancelliere deve dare apposita pubblicità.
Così
è stabilito dall’art. 584 del codice di procedura civile (c.p.c.)
per le vendite nell’ambito delle esecuzioni individuali ed altrettanto
è applicabile in sede fallimentare per l’espresso richiamo alle
regole del codice di rito che fa l’art. 105 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267
(cosiddetta Legge Fallimentare – L.F.) trattando della liquidazione dei
beni immobili acquisiti all’attivo fallimentare.
Una volta
stabilito che aumentare in misura superiore di un sesto il prezzo raggiunto
in sede di incanto, significa presentare un offerta superiore di almeno
il 17 per cento, potrebbe sembrare che la norma in esame non presenti ulteriori
questioni, ma non è così.
In effetti,
una certa incertezza terminologica, ha lasciato spazio al sorgere di alcune
questioni.
Addirittura
vi è stato chi, sia pure in tempi non recenti, ha dubitato che si
debba far luogo alla gara nel caso di presentazione di una sola offerta
in aumento di sesto, potendosi, invece, far luogo direttamente all’aggiudicazione
in suo favore perché questa si presenta come l’ultima del complesso
procedimento di aggiudicazione.
Tale opinione,
tuttavia, è rimasta isolata ritenendosi ormai pacifico che, pervenuta
l’offerta in aumento di sesto, l’aggiudicatario provvisorio debba essere
avvertito per contrastarla in un apposita ulteriore gara.
Ma a questo
punto si innesta un ulteriore questione: se le offerte in aumento di sesto
determinano l’apertura di una nuova gara, chi potrà parteciparvi?
Solo coloro che hanno aumentato di un sesto il prezzo in contrapposizione
all’aggiudicatario provvisorio, oppure tutti i potenziali interessati,
facendosi così luogo ad un nuovo incanto identico al primo, ma con
base d’asta aumentata e già munito di un potenziale aggiudicatario
definitivo? E coloro che sono usciti sconfitti nel primo incanto, sono
ammessi a partecipare alla gara apertasi a seguito delle offerte in aumento
di sesto?
Il panorama
giurisprudenziale e dottrinario non dà una risposta uniforme.
Secondo la
Suprema Corte di Cassazione, la gara dovrebbe essere limitata ai soli offerenti
l’aumento di sesto ed all’aggiudicatario provvisorio, ritenendosi che la
possibilità di presentare nuove offerte al termine dell’incanto
non costituisce un procedimento autonomo, ma un impulso ulteriore all’iter
procedimentale cominciato con l’ordinanza che ha disposto la vendita dell’immobile
all’incanto.
Invece gran
parte della giurisprudenza di merito e parte della dottrina sono per la
tesi ampliativa, cioè per la maggiore partecipazione dei soggetti
che possono partecipare alla nuova gara.
Tale tesi
trae spunto dal disposto del secondo comma dell’art. 584 c.p.c., laddove
si legge che, una volta pervenute, nei dieci giorni successivi alla conclusione
dell’incanto, nuove offerte in aumento di sesto,: “…prima di procedere
alla gara di cui all’art. 573, il cancelliere dà pubblico avviso
dell’offerta più alta a norma dell’art. 570.”.
In tale dicitura,
e soprattutto nella previsione del “pubblico avviso” cui è chiamato
a provvedere il cancelliere, si legge l’intento del legislatore di sollecitare
qualunque potenziale acquirente ad un rinnovato interesse per il bene posto
in vendita onde pervenirsi ad una gara tra il maggior numero di offerenti
possibile. Ciò nell’intento di realizzare il prezzo più elevato
che costituisce lo scopo primario delle vendite coattive giudiziali.
In effetti,
in mancanza di un espresso divieto, non si vede perché fornire un’interpretazione
restrittiva dell’art. 584 c.p.c. e limitare il numero dei partecipanti
alla gara in aumento di sesto. Tanto più che altri elementi militano
per una gara più aperta.
Il secondo
comma dell’art. 584 c.p.c., infatti, richiama esplicitamente il precedente
art. 571 il quale, a sua volta, esordisce affermando che: “Ognuno, tranne
il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato…”
rendendo così manifesto che l’intento del legislatore è proprio
quello del massimo numero di partecipanti, sul presupposto che, quanti
più offerenti partecipano alla gara, tanto maggiore sarà
il prezzo di aggiudicazione e tanto maggiore sarà, in definitiva,
la soddisfazione dei creditori in favore dei quali la vendita è
stata promossa.
Come si è
appena osservato, l’unica limitazione posta dal legislatore consiste nel
vietare al solo debitore di partecipare alla gara, cosicché appare
incomprensibile l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che impedisce
la partecipazione alla gara in aumento di sesto, addirittura, a coloro
che sono usciti sconfitti dall’incanto e che possono avere un ripensamento,
anche tardivo, ma in ogni caso favorevole al raggiungimento del maggior
numero di concorrenti.
Rileggendo
le pronunce del Supremo Collegio in argomento, si scopre che la tesi più
restrittiva viene perseguita perché si ritiene che manchino esplicite
disposizioni per addivenirsi ad una nuova gara aperta a tutti gli interessati,
ma in tal modo sembra che si invertano i termini della questione.
L’art. 584
c.p.c., infatti, sia pure nella sua terminologia imprecisa, non dà
alcuna indicazione per una gara ristretta e, pertanto, un’esplicita disposizione
dovrebbe esistere per arginare la naturale propensione della gara verso
il maggior numero di partecipanti, non il contrario.
Né
argomenti per impedire la partecipazione degli sconfitti al primo incanto
alla nuova gara aperta dall’aumento di sesto può desumersi proprio
dall’essere rimasti battuti nel primo incanto. Una pausa di riflessione,
infatti, può far maturare questi interessati verso un rilancio non
inferiore al sesto del prezzo dell’aggiudicazione provvisoria e perdere
una simile opportunità, in assenza di un esplicito divieto del legislatore,
appare ingiustificato, avendo riguardo alla posizione dei creditori nel
cui interesse la vendita viene bandita.
Del resto,
per superare l’ostacolo frapposto dalla Suprema Corte di Cassazione, ben
potrebbe osservarsi che, seppure manca una disposizione che autorizzi gli
sconfitti a presentare offerte in aumento di sesto, ovvero a partecipare
alla gara che si riapre a seguito della presentazione di tali offerte,
neppure si rinviene una disposizione che vieti loro una simile iniziativa.
Tali conclusioni,
peraltro, possono trovare ancora più agevole applicazione in sede
di asta fallimentare, un procedimento, come più sopra si ricordava,
disciplinato dall’art. 105 L.F. con un richiamo generale alle regole fissate
per le vendite immobiliari nelle esecuzioni individuali dal codice di rito,
ma applicabili alla procedura concorsuale solo: “…in quanto compatibili”.
La natura
pubblicistica dei fallimenti non permette un integrale trasporto delle
regole delle esecuzioni individuali alla sede fallimentare: così,
ad esempio, non si applica, nel fallimento, l’assegnazione dei beni pignorati
(qui deve dirsi: acquisiti alla massa attiva fallimentare) ai creditori;
non si applicano, inoltre, le disposizioni che prevedono la fissazione
di un’udienza pel’audizione delle parti.
In ambito
fallimentare, pertanto, sarebbe più facile prevedere che, al termine
dell’incanto, tutti (l’ognuno dell’art. 571 c.p.c.), tranne il fallito,
possano presentare offerte in aumento di sesto, dando così luogo
ad una nuova gara alla quale chiunque potrebbe partecipare ripetendosi
esattamente un nuovo incanto che sarebbe diverso dal primo solo per due
elementi: la base d’asta, corrispondente al prezzo offerto in aumento di
sesto, e la definitività dell’aggiudicazione, non essendo prevista
la possibilità di ulteriori aumenti al termine della gara.