I CASI SONO DUE: SCHEMA COMICO (MA NON TANTO) DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE CON INCANTO
In un’esibizione
da par suo, Ettore Petrolini esponeva al pubblico il destino di un soldato,
destinato a combattere nella prima Guerra mondiale, sviluppandone la carriera,
dalla chiamata alle armi al giudizio universale, avvalendosi costantemente
delle possibili alternative: quel monologo è passato alla storia
del teatro sotto il titolo: “I casi sono due”. Lo stesso meccanismo lo
potrebbe applicare chi volesse esporre, schematizzandolo, l’itinerario
dell’esecuzione immobiliare con incanto prevista dal vigente codice di
procedura civile.
In effetti,
una volta iniziata l’esecuzione, mediante notificazione al debitore dell’atto
di pignoramento (a sua volta preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto), le attività da svolgere sono due:
A) - l’atto
di pignoramento deve essere trascritto presso il competente Ufficio del
territorio (già conservatoria dei registri immobiliari) e
B) - occorre
presentare, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, la domanda
di fissazione della vendita (purché trascorsi almeno dieci giorni
dalla notificazione del pignoramento) che dovrà essere corredata,
entro i successivi sessanta giorni, da tutta la documentazione ipocatastale
(estratto del catasto e delle mappe censuarie, certificato di destinazione
urbanistica, certificati delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio
precedente che potranno essere sostituiti da certificazione notarile sulle
risultanze di conservatoria).
Eseguita la
trascrizione del pignoramento come indicato supra sub A), i casi sono due:
A.1) - dai
registri immobiliari risultano iscritte ipoteche o altri cause legittime
di prelazione a favore di altri creditori, oppure
A.2) – non
risultano altri creditori ipotecari o muniti di altra prelazione.
Se non risultano
dai registri immobiliari creditori ipotecari o con altri diritti di prelazione,
si passa a quanto esposto più oltre sub B).
A.1.2) - Nel
primo caso, invece, occorre la notificazione, a detti creditori privilegiati,
di un avviso contenente l’indicazione del creditore che ha proceduto al
pignoramento, del credito per il quale si procede, del titolo di credito
e del bene pignorato.
Una volta
completato il fascicolo dell’esecuzione con la documentazione sopra descritta
(atto di pignoramento, nota di trascrizione, titolo esecutivo con precetto,
istanza di vendita, documentazione ipocatastale, avviso agli eventuali
creditori privilegiati preesistenti) ed acquisita la relazione di uno stimatore
per l’accertamento del valore dell’immobile pignorato, la cancelleria avvisa
il creditore procedente, e quelli che sono intervenuti volontariamente
nell’esecuzione, della fissazione di un’apposita udienza per la determinazione
delle modalità di vendita e qui i casi sono due, a seconda dell’opportunità:
B.1) – o si
decide di procedere alla vendita dell’immobile pignorato senza incanto,
oppure
B.2) – si
decide di procedere alla vendita dell’immobile pignorato con incanto (ormai
quest’ultima è la regola).
Riservando
ad una prossima nota lo schema della vendita senza incanto, nella vendita
con incanto, una volta fissata, con apposita ordinanza, le modalità,
la data, l’ora, il prezzo base e le forme di pubblicità, i casi
sono due:
B.2.2) - o
l’incanto ha esito negativo, oppure
B.2.3) - l’incanto
ha esito positivo.
Se l’incanto
ha esito negativo, i casi sono due:
B.2.2.1) –
o, da parte di uno dei creditori, viene presentata istanza di assegnazione
dell’immobile pignorato, oppure
B.2.2.2) -
non viene presentata alcuna istanza di assegnazione.
Se non viene
presentata alcuna istanza di assegnazione, il giudice dell’esecuzione dispone
un nuovo incanto con il prezzo base ribassato di non oltre un quinto (20%).
Se viene presentata
da parte di uno dei creditori istanza di assegnazione, i casi sono due:
B.2.2.1.1)
- o deve essere versato un conguaglio, oppure
B.2.2.1.2)
– non deve essere versato alcun conguaglio.
Se deve essere
versato un conguaglio, i casi sono due:
B.2.2.1.1.1)
- o il versamento avviene, oppure
B.2.2.1.1.2)
– il versamento non avviene.
Se il versamento
non avviene, il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’assegnatario
e dispone un nuovo incanto con il prezzo base ribassato di non oltre un
quinto (20%).
Se il versamento
del conguaglio avviene, i casi sono due:
B.2.2.1.1.1.1)
- o il giudice ritiene che il prezzo dell’assegnazione sia congruo, oppure
B.2.2.1.1.1.2)
– il giudice non ritiene che il prezzo dell’assegnazione sia congruo.
Se il giudice
ritiene che il prezzo sia congruo, emette il decreto di trasferimento in
favore del creditore assegnatario. Se non lo ritiene congruo, emette decreto
di sospensione dell’esecuzione, adottando i successivi provvedimenti a
partire dall’ipotesi della nuova nomina di uno stimatore.
Vediamo ora
cosa succede, invece, se l’incanto ha esito positivo (ipotesi supra sub
B.2.3), rimanendo così individuato un aggiudicatario provvisorio.
Il tale evenienza, i casi sono due:
B.2.3.1) -
o all’aggiudicazione segue, nei dieci giorni successivi, un’offerta migliore
di almeno un senso del prezzo di aggiudicazione provvisoria, oppure
B.2.3.2.)
– all’aggiudicazione provvisoria non segue un’offerta in aumento di sesto.
Se, nel termine
appena detto, non perviene alcuna offerta in aumento di sesto, i casi sono
due:
B.2.3.2.1)
- o l’aggiudicatario provvisorio, divenuto definitivo per mancanza di offerte
in aumento di sesto, versa, nel termine di sessanta giorni, il saldo del
prezzo,
B.2.3.2.2)
– oppure l’aggiudicatario non versa nel termine di sessanta giorni il saldo
del prezzo.
Se l’aggiudicatario
non esegue il saldo del prezzo, il giudice dell’esecuzione emette decreto
di decadenza dall’aggiudicazione disponendo, inoltre, che quanto versato
a titolo di cauzione resti acquisito alla procedura a titolo di multa e
fissando un nuovo incanto in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Se, invece,
l’aggiudicatario versa il saldo del prezzo, i casi sono due:
B.2.3.2.1.1)
- o il giudice ritiene che il prezzo dell’aggiudicazione sia congruo,
B.2.3.2.1.2)
– oppure il giudice non ritiene che il prezzo di aggiudicazione sia congruo.
Se il giudice
ritiene che il prezzo sia congruo, emette il decreto di trasferimento in
favore dell’aggiudicatario. Se non lo ritiene congruo, emette decreto di
sospensione dell’esecuzione adottando i successivi provvedimenti, a partire
dall’ipotesi della nuova nomina di uno stimatore.
Se, invece,
nel termine di dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria, perviene un’offerta
in aumento di sesto (ipotesi sopra formulata sub B.2.3.1), lo sviluppo
è (eccezione alla regola del presente schema) uno solo:
B.2.3.1.1)
- si procede all’avviso di un nuovo incanto con prezzo base a partire dall’offerta
cui è pervenuto l’aumentante di sesto e ad una nuova gara tra gli
offerenti che terminerà con l’aggiudicazione all’offerta più
alta, riprendendosi poi l’itinerario già descritto a partire dall’incanto
con esito positivo, ma senza ulteriore aumento di sesto, sopra descritto
al punto B.2.3.2).
A questo punto
deve dirsi che, se il cortese lettore sarà riuscito a seguire interamente
lo svolgimento che precede, potrà dirsi maturo per partecipare ad
un’esecuzione immobiliare, se non proprio dalla parte dell’avvocato, del
giudice o del creditore,, almeno dalla parte del debitore.