L’INVENZIONE DELL’ASTA
MISTA TRA OFFERTE SEGRETE ED OFFERTE PALESI:
UNA NOVITA’ ASSOLUTA
DALLE ANTICHE RADICI
Sul sito www.acfitalia.org,
il sito Internet dell’Associazione Curatori Fallimentari, è apparsa,
sotto il titolo di “asta mista” di un certo fallimento del Tribunale di
Roma, la pubblicazione di un’ordinanza di vendita veramente speciale perché
prevede la possibilità, per il pubblico dei potenziali interessati,
di partecipare all’incanto non solo con offerte palesi, ma anche con offerte
segrete.
Sebbene la
vendita riguardi un’importante azienda di dragaggi e lavori marittimi,
il meccanismo studiato dal Tribunale romano potrebbe essere applicato anche
alle vendite immobiliari.
Il complesso
sistema funziona in questo modo.
Per un verso,
l’asta si svolge nel modo tradizionale e, pertanto, l’ordinanza del Giudice
Delegato contiene tutti gli elementi di cui all’art. 576 c.p.c., nel senso
che indica che l’azienda verrà venduta in unico lotto; che il prezzo
base è stato stimato da esperti; quali sono il giorno e l’ora dell’incanto;
qual è il termine che deve decorrere tra il compimento delle varie
forme di pubblicità prescritte e l’incanto; l’ammontare della cauzione
(15% del prezzo base) ed il termine entro il quale deve essere prestata
dagli offerenti; la misura minima dell’aumento (lo scatto) da apportarsi
alle offerte; il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione,
entro il quale il prezzo dovrà essere depositato.
Per altro
verso, però, l’ordinanza di vendita prevede la possibilità
che gli interessati, ferma la cauzione al 15% del prezzo base, presentino
anche offerte segrete nelle quali verrà indicato il prezzo massimo
offerto: questa caratteristica, invero, costituisce la fondamentale differenza
tra i due tipi di offerta che, nella specie, vengono mischiati.
In effetti,
con l’offerta palese, il partecipante si limita a presentare le proprie
generalità per partecipare all’incanto allegando solo la cauzione
rispetto al prezzo base: in questo tipo di offerta, non vi è alcuna
indicazione del prezzo offerto che si intende corrispondente, come minimo,
a quello base maggiorato di uno scatto. Sarà poi il gioco dei rialzi
presentati oralmente durante l’incanto a determinare il prezzo dell’aggiudicazione.
Invece, nella
vendita senza incanto con offerte segrete, il partecipante deve indicare,
oltre alle proprie generalità, anche il prezzo che intende offrire
con la relativa cauzione, cosicché l’aggiudicazione avviene, normalmente,
in favore dell’offerta più elevata senza necessità di alcuna
gara palese, salvo il caso, del tutto eventuale, di offerte talmente simili,
da consigliarla. E’ questo il sistema per la partecipazione alle vendite
senza incanto le cui offerte sono disciplinate dall’art. 571 c.p.c..
La novità
dell’ordinanza di vendita del Tribunale di Roma, consiste nell’aver intrecciato
i due sistemi di vendita, con incanto e senza incanto, coordinandoli con
una serie di previsioni particolarmente interessanti.
Il provvedimento,
infatti, prevede che l’incanto si svolga secondo le regole codicistiche
sino a che non si sarà ottenuta un’offerta che resti insuperata
per un certo numero di secondi: a questo punto, secondo le previsioni dell’art.
581, 3° comma, c.p.c., si avrebbe l’aggiudicazione provvisoria che
concluderebbe l’incanto. Nella specie, invece, si prevede che il Giudice
procedente interroghi il curatore circa la presenza di offerte segrete:
se ve ne saranno, si procederà alla loro apertura e l’aggiudicazione
provvisoria avverrà in favore di quell’offerta che, tra la massima
raggiunta nell’asta palese e la massima offerta segreta, potrà
considerarsi la maggiore.
Attenzione,
però, perché, ove l’offerta maggiore fosse quella segreta,
l’aggiudicazione avverrà in favore del suo presentatore, ma non
al prezzo offerto, bensì al prezzo raggiunto in sede di asta palese
più uno scatto. A questo prezzo dovrà poi essere adeguata
la cauzione.
Con tale meccanismo
si individuerà l’aggiudicatario provvisorio che diverrà definitivo
solo se, nel termine dei dieci giorni successivi, non perverrà un’offerta
superiore di almeno un sesto aprendosi, in tal modo, una seconda gara con
la nuova offerta quale prezzo base.
L’ordinanza
prevede che l’aggiudicazione avverrà anche ove fosse presentata
una sola offerta, palese o segreta: in tal caso il prezzo dell’aggiudicazione
sarà quello base maggiorato di uno scatto.
Non è
escluso che taluno partecipi presentando sia l’offerta palese che quella
segreta.
La commistione
tra i due sistemi di gara, ha stimolato una serie di simulazioni per comprenderlo
meglio.
In effetti
sembra che il sistema migliore per conseguire l’aggiudicazione sia quello
di presentare un’offerta segreta elevata, ma non eccessivamente. Se, ad
esempio, si offrissero mille miliardi di Euro, potrebbero verificarsi tre
ipotesi. Nella prima, può accadere che nessun’altra offerta venga
presentata ed in tal caso l’aggiudicazione avverrà al prezzo base
più uno scatto. In secondo luogo può accadere che vengano
presentate altre offerte in forma palese ed in tal caso il prezzo di aggiudicazione
sarà quello che si formerà in gara maggiorato di uno scatto.
Ma nella terza ipotesi può accadere che vi siano solo offerte segrete
di cui un’altra sia pure elevatissima: in tal caso l’aggiudicazione avverrà
in favore della maggiore, ma per un prezzo corrispondente alla minore più
elevata maggiorata di uno scatto e se le offerte fossero fuori mercato,
si tratterebbe, comunque, di una grave penalizzazione.
A ben vedere,
la possibilità di presentare offerte segrete, sottrae al rischio
che un partecipante possa essere avvicinato da un altro per una trattativa
dissuasiva e, d’altra parte, il timore della presenza di offerte segrete,
induce l’asta palese a salire quanto più è possibile nei
rialzi. Il meccanismo funzionerà ancora meglio se si riuscirà
a conservare la massima riservatezza addirittura circa l’esistenza delle
offerte segrete.
Occorre però
osservare che tale sistema non è un’invenzione originale del Tribunale
di Roma: esso è stato mutuato dal sistema di liquidazione dei pegni
adottato dai Monti di pietà e l’originalità consiste nell’averlo
applicato, per la prima volta in Italia, alle aste giudiziarie.
Esiste a Roma,
a Piazza del Monte, la sede del più importante Monte di pietà,
secondo, per anzianità, solo a quello di Perugia. Esso venne istituito
con la Bolla di Papa Paolo III Farnese il 9 settembre 1539. Furono gli
ordini dei frati francescani e domenicani che nei secoli XV e XVI diffusero
in Italia l’idea dei Monti di pietà con lo scopo principale di combattere
la piaga dell’usura. L’attuale sede venne adottata ai primi del ‘600 e
contiene veri capolavori dell’arte barocca. Sebbene la tradizione e la
letteratura pensino al Monte di pietà come ad un’ultima spiaggia,
la storia attesta che al prestito su pegno si sono rivolti le regine di
Svezia, di Polonia, di Spagna, diversi papi e cardinali nonché artisti
e condottieri. E’ tra queste mura antiche che il sistema di asta mista
è stato inventato e bisogna dire che, più si tentano simulazioni
per aggirarlo, più ci si accorge di quanto funzioni bene.
Provi anche
il cortese lettore ad immaginare una situazione particolare in questo tipo
di gara formulando un quesito alla nostra rivista: la fantasia non ha limiti.