IL REGIME DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ACQUISTATI ALL'ASTA
Tra le maggiori
preoccupazioni di coloro che intendono partecipare alle aste coattive giudiziarie,
vi é quella di dover affronta-re la liberazione degli immobili aggiudicati
da coloro che li occupano.
Una prima
risposta tranquillizzante la si rinviene nell'ultimo comma dell'art. 586
del codice di procedura civile (c.p.c.) il quale dispone che il decreto
di trasferimento, con cui il giudice dell'e-secuzione pone termine al complesso
delle operazioni dell'asta e con il quale si esegue concretamente, in favore
dell'aggiudica-tario, il trasferimento della proprietá dell'immobile
subastato, costituisce: "...titolo esecutivo per il rilascio".
11 Regime
delle locazioni degli immobili acquistati all'asta.
Occorre tuttavia
individuare le ragioni che hanno consentito di occupare l'immobile messo
all'asta perché, ad esempio, per il debitore che abiti personalmente
detto immobile, l'azione esecutiva per il rilascio puó essere immediatamente
intrapresa, mentre, per coloro che lo occupano in virtú di un contratto
di locazione, l'art. 2923 del codice civile (c.c.) opera alcune distin-zioni
estendendo cosí anche le disposizioni di cui all'art. 560 c. p.c..
II complesso
delle norme appena citate (art. 2923 c.c. e 560 c.p.c.) costituisce applicazione
di un antico principio dell'antica legislazione romana secondo cui emptio
non tollit locatum, ossia, la vendita deve rispettare la locazione ma,
nell'attualitá, ció puó avvenire solo a certe condizioni
che qui di seguito ver-ranno analizzate.
Tuttavia,
prima di entrare in argomento, occorrono due premesse.
- In primo
luogo si deve chiarire che, ai fini di queste note, cor il termine pignoramento
si intende anche la sentenza dichiara-tiva di fallimento perché,
essendo il fallimento un'esecuzione generale sui beni del debitore, la
sentenza che lo dichiara viene equiparata all'atto di pignoramento con
il quale il creditore individuale si procura la garanzia dell'inalienabilitá
di un singo-lo bene del debitore onde soddisfarsi con i proventi della
sua vendita giudiziaria.
- In secondo
luogo, occorre avere chiaro il principio della certezza della data degli
atti. Vi é una specifica norma di legge (art 2704 c.c.) che si preoccupa
di stabilire come si fa ad attribuire con certezza, la data ad un atto
e la regola generale consiste nell'individuarla nella data in cui l'atto
é stato registrato. Anzi in proposito occorre affermare che l'imposta
di registro si paga proprio perché lo Stato eroga ai cittadini il
servizio di attribuire la data certa agli atti che gli vengono presentati
e, contribuendo in tal modo alla piú generale categoria della certezza
de rapporti, la registrazione é generalmente prevista come obbligatoria.
Chiarito quanto
sopra, puó riferirsi che l'art. 2923 c.c. distingue - a seconda
che il contratto di locazione, che si afferma anteriore al pignoramento
ovvero alla sentenza di fallimento, abbia oppure non abbia la data certa.
CONTRATTO
DI LOCAZIONE DI DATA CERTA ANTERIORE AL PIGNORAMENTO
Per il legislatore,
l'acquirente dell'immobile subastato deve rispettare le locazioni che hanno
data certa anteriore al pignoramento e, se sono di durata superiore a nove
anni = come tali, devono essere trascritte presso la Conservatoria dei
registri immobiliari (art. 2643, n. 8, c.c.), l'acquirente é tenuto
a sopportarle nei limiti di nove anni dall'inizio della locazione.
E' chiaro
che di un simile peso avrá tenuto conto l'esperto che su incarico
del giudice dell'esecuzione, avrá proceduto alla stima dell'immobile
pignorato. E, del resto, anche l'acquirente, con suoi rilanci in sede di
gara, avrá rapportato l'offerta al valore effettivo dell'immobile
locato. Resta da stabilire per quanto tempo l'acquirente debba rispettare
le locazioni dotate di data certa anteriore al pignoramento.
LA DURATA
DELLE LOCAZIONI ED IL REGIME VINCOLISTICO
All'epoca
del 1942 in cui vennero promulgati sia la legge Fallimentare che il codice
civile che il codice di procedura civile non esisteva la legislazione
vincolistica delle locazioni, così come è venuta sviluppandosi
nei decenni successivi ed in particolare con la legge 27.07.78 n. 392 sull'equo
canone con le sue progress .= modificazioni, cosicché l'interprete
deve porsi un problema raccordo tra le regole codicistiche e quelle della
legislazione speciale delle locazioni.
In linea generale
puó riferirsi che la legge non consente che le locazioni abbiano
una durata superiore ai trent'anni e, ove indicata di durata superiore,
essa é ridotta a tale limite massimo.
Se, peró,
la durata della locazione dell'immobile non é determi-nata, essa
é prevista dalla legge in un anno, se si tratta di appar-tamenti
non arredati o di locali per uso non abitativo, ovvero per il periodo cui
é stata commisurata la pigione se si tratta di camere o appartamenti
arredati (art. 1574 c.c.).
Proprio per
assicurare una maggiore stabilitá ai rapporti di loca-zione, la
legge sull'equo canone (L. 27.07.1978 n. 392) ha stabi-lito durate maggiori
per gli immobili di cittá di una certa impor-tanza e, quindi, soggette
a particolari tensioni logistiche. Tali durate sono state fissate, per
le abitazioni, in un minimo di quattro anni con la predeterminazione dell'ammontare
del canone e, per gli immobili non destinati ad abitazione, in un minimo
di sei anni con libera contrattazione del canone iniziale, ma aumentabile
solo per le variazioni del potere di acquisto della moneta. Per le locazioni
alberghiere, la durata é stata fis-sata in nove anni.
Giá
all'epoca della sua promulgazione, la legge sull'equo cano-ne prevedeva
alcuni limiti alla possibilitá di disdetta delle loca-zioni da parte
dei locatori e, successivamente, il regime vincoli-stico é stato
attenuato prevedendosi una progressiva liberaliz-zazione dei canoni a condizione
di assicurare al conduttore una maggiore stabilitá della locazione
(L. 09.12.1998 n. 431).
Poiché
la durata delle locazioni é stata predeterminata dalla legge, l'aggiudicatario
sará tenuto a rispettare la locazione dell'immobile pignorato per
la durata normativamente prevista, se la locazione stessa ha data certa
anteriore al pignoramento.
LA RINNOVAZIONE
DELLE LOCAZIONI STIPULATE ANTE-RIORMENTE AL PIGNORAMENTO O ALLA SENTENZA
DI FALLIMENTO
Un particolare
problema é posto dalla rinnovazione delle loca-zioni durante la
pendenza del pignoramento e si tratta di un argomento di particolare importanza
posto che la durata delle procedure esecutive individuali e concorsuali
comporta, spesso, il superamento della durata prevista normativamente per
le locazioni. L'art. 2923 c.c. non tratta espressamente questo caso per
risolvere il quale occorre rifarsi, invece, all'art. 560 c.p.c.. Questa
norma dispone che é fatto divieto al debitore nominato custode al
momento del pignoramento, ovvero ad altra persona nominata custode, di
dare in locazione l'immobile pignorato senza l'autorizzazione del giudice
dell'esecuzione. Ció in osse-quio al principio di intangibilitá
dei beni pignorati.
La giurisprudenza
ha stabilito che la rinnovazione delle locazio-ni é soggetta all'art.
560 c.p.c. cosicché non é valida se non sia stata preventivamente
autorizzata dal giudice dell'esecuzione. In altre parole, seppure la locazione
sia stata stipulata in data certa anteriore al pignoramento, ma la sua
durata legale (quel-la prestabilita dalla legge sull'equo canone) sia spirata
senza che l'immobile sia stato aggiudicato, non si applica la regola della
rinnovazione tacita della locazione, ma tale rinnovazione deve essere autorizzata
dal giudice dell'esecuzione. In difetto di que-sta autorizzazione, si applica
un'altra regola fissata dall'art. 2923 c.c. che si analizza nel paragrafo
che segue.
LOCAZIONI
SENZA DATA CERTA.. MA CON DETENZIONE ANTERIORE CERTAMENTE AL PIGNORAMENTO
OVVERO AL FALLIMENTO
Dispone il
3° comma dell'art. 2923 c.c. che: "Se la locazione non ha data certa,
ma la detenzione del conduttore é anteriore al pignoramento della
cosa locata, l'acquirente non é tenuto a rispettare la locazione
che per la durata corrispondente a quel-la stabilita per le locazioni a
tempo indeterminato. ".
Pertanto la
locazione stipulata anteriormente al pignoramento, ma rinnovatasi durante
l'esecuzione senza autorizzazione del giudice, dovrá essere rispettata
dall'aggiudicatario nei limiti di tempo fissati dall'art. 1574 c.c. e piú
sopra giá richiamati. Se si
merciale,
la durata sará di un anno. Se, invece, si tratta di abita-zioni
arredate o di camere, la durata sará individuata in base al periodo
cui é stata commisurata la pigione.
ECCEZIONE
ALLA REGOLA
Alla regola
che impone il rispetto delle locazioni anteriori al pignoramento ovvero
alla sentenza di fallimento, l'art. 2923, comma 3, c.c., pone un'eccezione:
"In ogni caso l'acquirente non é tenuto a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo
o a quello risultante da precedenti locazioni". E' evidente che il prezzo
cui si riferisce la norma non é quello dell'aggiudicazione, ma quello
della loca-zione, cioé il canone periodico. Tanto si evince dal
verbo "con-venuto" e tale previsione costituisce, certamente, l'estensione
alla specifica materia delle aste immobiliari dei principi propri della
simulazione dei contratti rispetto ai terzi (art. 1415 c.c.). Semplificando
puó dirsi che il legislatore si é preoccupato di temperare
l'obbligo dell'aggiudicatario di sopportare una loca-zione certamente stipulata
prima del pignoramento, rispetto a quei casi in cui, per intralciare la
tutela del creditore, il debitore abbia stipulato un contratto di locazione
ad un canone partico-larmente basso, cioé inferiore di oltre un
terzo a quello giusto, oppure inferiore ad altre precedenti locazioni.In
presenza di questi elementi, l'aggiudicatario non é tenuto a rispettare
la locazione e puó agire subito nei confronti del con-duttore per
ottenere la liberazione dell'immobile acquistato all’asta.
II problema
di maggior rilievo consiste nell'individuare rispetto a quale epoca vada
calcolata la modestia del canone: rispetto alla data di stipula della locazione,
ovvero rispetto alla data dell'aggiudicazione dell'immobile? La risposta
della giurisprudenza piú recente é stata precisa e si é
indirizzata verso una terza ipotesi: l'inadeguatezza del canone va calcolata
rispetto alla data c pignoramento (Cass. 82/2462) ovvero alla sentenza
di fallimento, ma in precedenza (Cass. 62/1332) si era anche deciso che
fosse rimesso al prudente apprezzamento del giudice del caso concreto fare
riferimento ad altri momenti quali, appunto, que - lo di stipula della
locazione, ovvero di assegnazione del bene.
LOCAZIONI
E DETENZIONI PRIVE DI DATA CERTA ANTERIO-RE AL PIGNORAMENTO
La tutela
che il legislatore ha offerto alle locazioni viene a ma--care qualora il
conduttore non possa dimostrare che la locazio-ne o, almeno, la detenzione
siano certamente anteriori alla data del pignoramento, ovvero alla sentenza
di fallimento. In questo caso l'efficacia del decreto di trasferimento,
come titolo esecutivo per il rilascio (art. 586, ultimo comma, c.p.c.),
non incontra piú limiti e puó esercitarsi immediatamente.
Si presume che tale locazione sia stata stipulata dal debitore per impedire
o rendere piú difficili le operazioni di vendita del bene pignorato
cosicché tali rapporti non sono ritenuti meritevoli di alcuna tutela.
LOCAZIONI
AUTORIZZATE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O STIPULATE NELL'AMBITO DEL FALLIMENTO
Le locazioni
stipulate in pendenza di procedura esecutiva, individuale o concorsuale,
con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione o, rispettivamente, del
giudice delegato, hanno unc durata naturalmente contenuta nei limiti dell'esecuzione
stessa, in quanto attuative di un'amministrazione processuale del bene
Di conseguenza, non essendo assimilabili ai contratti locati, aventi data
certa anteriore al pignoramento, non sopravvivono alla vendita forzata
e non sono opponibili all'aggiudicatario. La giurisprudenza specifica ha
ritenuto perfettamente valida la clausola con la quale il custode (nella
specie il curatore del falli-mento) ed il conduttore avevano espressamente
pattuito la risoluzione della locazione per effetto della vendita forzata
de bene in quanto tale accordo é stato ritenuto esplicativo di un
limite di durata connaturato al contratto ed alle sue particolar finalitá
che lo sottraevano all'applicabilitá della durata IegaIe E delle
locazioni stabilita dalla legge sull'equo canone (Cass 20.01.94 n. 459).