LA COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE SOGGETTA E PIGNORAMENTO
Secondo la
più accreditata dottrina, il pignoramento serve a rendere insensibile
agli atti di disposizione del proprietario-debitore l’immobile assoggettato
ad esecuzione. Il pignoramento, quindi, non fa venir meno la proprietà
o il possesso del bene in capo al debitore, ma ne limita fortemente la
disponibilità, mentre l’amministrazione e la conservazione si trasferiscono
temporaneamente ad un custode (che può essere - anzi di regola è,
ai sensi dell’art. 559 c.p.c. - lo stesso debitore) sino al momento della
vendita o dell’assegnazione. La nomina del custode, però, non influisce
per nulla né sulla proprietà, né sul possesso: infatti,
ai sensi dell’art. 1140, ultimo comma, cod. civ.: “Si può possedere
direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa.”.
Ciò spiega perché un eventuale ulteriore esecuzione che colpisca
l’immobile successivamente al primo pignoramento, come è previsto
dall’art. 561 cod. proc. civ., avviene sempre nelle forme del pignoramento
diretto contro il debitore e non secondo le regole dell’espropriazione
contro il terzo disciplinata dagli artt. 602 e seguenti c.p.c.. I due pignoramenti
poi, verranno riuniti per procedere nell’ambito di un unico processo esecutivo.
Gli effetti
del pignoramento possono essere riguardati sotto un duplice profilo: per
un verso, di tipo materiale e, per altro verso, di tipo processuale. Essi
trovano, stranamente, la loro disciplina nel codice civile (artt. 2912
e segg. c.c.), anziché in quello di procedura civile, ma si muovono
tutti sotto un unico principio: l’insensibilità, per il creditore
pignorante e per quelli che, dopo di lui, intervengono nell’esecuzione,
dello stato giuridico dell’immobile e dei suoi frutti.
Le auree regole
codicistiche concernenti l’espropriazione immobiliare, si sono però
tradotte, con il passare dei decenni dalla loro promulgazione risalente
all’inizio degli anni 40, in un procedimento lentissimo, nel quale lo stratificarsi
degli interessi rende, talvolta, l’esecuzione incapace di soddisfare il
creditore procedente mentre, nel frattempo, l’immobile continua, generalmente,
ad essere occupato dal debitore il quale, però, smette di dedicargli
le cure necessarie, cosicché finisce con lo svalutarsi. Una soluzione
che può soddisfare sia il creditore procedente che il debitore,
a volte consiste nel procedere alla vendita dell’immobile durante il corso
dell’esecuzione: si tratta di una soluzione indubbiamente interessante
per il creditore, che realizza il proprio credito molto prima del tempo
processualmente consentito e potrebbe, quindi, essere anche disposto ad
uno sconto, ma si presenta interessante anche per il debitore che, magari,
può recuperare in questo modo la parte del valore dell’immobile
eccedente il credito garantito e reinvestire questa differenza in un immobile
più piccolo.
Ma se la regola
del pignoramento è quella di rendere l’immobile staggito insensibile
agli atti di disposizione del debitore, come ottenere il risultato della
compravendita durante la pendenza dell’esecuzione? Il modo c’è,
ma richiede prudenza e perizia.
La difficoltà
consiste nel far coincidere alcuni atti, alcune dichiarazioni ed alcuni
provvedimenti senza i quali l’affare non può andare in porto o,
quanto meno, senza le necessarie sicurezze.
Occorre, innanzi
tutto, concordare, con il creditore procedente e con gli altri creditori
eventualmente intervenuti nell’esecuzione, gli importi che spettano a ciascuno
e concordare altresì con gli stessi un appuntamento presso l’ufficio
delle esecuzioni immobiliari del tribunale competente per l’espropriazione.
Nel giorno e nell’ora fissati, il debitore, l’acquirente ed il notaio prescelto
da quest’ultimo, si incontreranno per il perfezionamento della complessa
operazione.
A fronte della
consegna di assegni circolari portati dall’acquirente quale prezzo dell’acquisto
dell’immobile pignorato, il creditore procedente ed i creditori eventualmente
intervenuti consegneranno le rispettive dichiarazioni di desistenza dall’esecuzione.
Il debitore procederà, quindi, a depositare l’istanza al giudice
dell’esecuzione per ottenere la dichiarazione di estinzione della procedura
esecutiva e, se l’operazione sarà stata accuratamente preparata,
il provvedimento verrà firmato il giorno stesso affinché
possa essere escluso il pericolo che un altro creditore possa intervenire
nell’esecuzione prima della sua estinzione, rendendo vana o, quanto meno,
più onerosa, l’operazione. Ovviamente, l’accurata preparazione comporterà
anche la possibilità di ottenere immediatamente copia autentica
del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva per la successiva
trascrizione presso l’Ufficio del territorio, già denominato conservatoria
dei registri immobiliari.
Contemporaneamente
a quanto sopra descritto, il notaio che avrà accompagnato in tribunale
le parti (cioè il proprietario-debitore e l’acquirente), farà
loro firmare il contratto di compravendita dell’immobile e quindi, munito
della copia autentica del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva
e del contratto di compravendita, si recherà presso l’Ufficio del
territorio per le operazioni di annotamento della cancellazione del pignoramento
e per la trascrizione della compravendita.
Non può
negarsi che, quale che sia la scansione temporale che si sceglierà
per le descritte operazioni, vi saranno momenti di suspense, in cui la
fiducia sarà determinante per proseguire nell’affare.
La logica
giuridica vorrebbe che, prima della stipula della compravendita, l’estinzione
dell’esecuzione venisse pronunciata, ma tale provvedimento non può
essere adottato senza le dichiarazioni di desistenza dei creditori i quali,
prima di consegnarle, vorranno riscuotere i loro soldi. Gli assegni, però,
li porta l’acquirente il quale, se li consegna, vuole che costituiscano
il prezzo della compravendita la quale, quindi, dovrebbe essere già
firmata. Insomma, la complessa operazione somiglia al rompicapo del traghettatore
che deve portare sull’altra sponda del fiume la capra, il cavolo e il lupo.
Ma allo stesso modo in cui, alla fine, si scopre che la soluzione c’è
(portare nel primo viaggio il lupo ed il cavolo e solo nel secondo portare
la capra), con la buona volontà di tutti i protagonisti si potrà
venire a capo dell’intricata tempistica di cui qui di seguito proponiamo
una possibile scansione.
- Il proprietario-debitore
firma l’atto di compravendita lasciandolo fiduciariamente in mano al notaio
al quale consegna anche la propria istanza al giudice dell’esecuzione per
ottenere la dichiarazione d’estinzione del pignoramento;
- l’acquirente
consegna fiduciariamente in mano al notaio gli assegni per i creditori;
- i debitori
consegnano le desistenze al notaio che le deposita in cancelleria con l’istanza
per la dichiarazione di estinzione dell’esecuzione;
- ottenuto
il provvedimento di estinzione dell’esecuzione, e mentre se ne fa la copia
autentica, il notaio consegna gli assegni ai creditori e fa firmare la
compravendita all’acquirente;
- il notaio
si reca immediatamente presso l’Ufficio del territorio per le pubblicità
di legge sui registri immobiliari.
Per evitare
i soliti problemi dell’ultimo momento, sarebbe bene che anche la scansione
temporale delle operazioni da eseguire venisse proposta anticipatamente
a tutti gli interessati per ottenerne l’approvazione e che della sua previsione
venisse informata la cancelleria ed il giudice dell’esecuzione per assicurarsene,
rispettivamente, collaborazione e presenza: in tal modo la compravendita
dell’immobile pignorato può costituire una soluzione percorribile,
conveniente per tutti e con margini di incertezza assolutamente ragionevoli.