L’IMPORTANZA DEL CATASTO NELLE VENDITE COATTIVE IMMOBILIARI
Dispone l’art.
567 del codice di procedura civile (c.p.c.) che il creditore, dopo il decorso
di dieci giorni dal pignoramento a carico di un immobile del debitore,
deve chiedere al giudice la vendita. La norma, tuttavia, precisa che, nei
sessanta giorni dal deposito dell’istanza di vendita, il creditore deve
anche depositare in cancelleria una serie di documenti di natura ipotecaria
e catastale e, precisamente, l’estratto del catasto e delle mappe censuarie,
il certificato di destinazione urbanistica, emesso da non più di
tre mesi, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato. La recente legge 302/1998 ha anche previsto che
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Se non si
provvede al deposito di questi documenti, la procedura esecutiva può
essere dichiarata estinta con conseguente cancellazione del pignoramento.
Proviamo a
prendere confidenza con questa documentazione e gli uffici che la emettono.
I due uffici
finanziari presso i quali si possono attingere informazioni sugli immobili
sono: il Catasto e la Conservatoria dei registri immobiliari.
Da sempre
gli Stati moderni hanno cercato un sistema per identificare le parti del
loro territorio onde sottoporle a tassazione. Il sistema vigente sotto
l’impero austroungarico, era quello cosiddetto “tavolare”, che poneva a
base dell’indagine la terra suddividendola in particelle ciascuna delle
quali intestata al proprietario. Le modificazioni della proprietà
non avevano vigore se non “intavolate”, cioè iscritte nei registri
tavolari, cosicché tale operazione era trattata come elemento costitutivo
del diritto di proprietà. Tale sistema venne considerato talmente
efficiente che ancora oggi è applicato in alcune delle province
del Nord Italia che si trovavano sotto l’Austria sino al termine della
Prima guerra mondiale. Il sistema tavolare, ad esempio, è ancora
in vigore in tutto il Trentino, l’Alto Adige e nel bellunese. Nel resto
d’Italia, invece, vige un diverso sistema che pone al centro dell’indagine
non i beni immobili, bensì i proprietari a favore, ovvero a carico
dei quali, vengono attribuiti gli acquisti o le vendite. In questo diverso
sistema, le registrazioni hanno un’efficacia puramente pubblicitaria, nel
senso che gli effetti degli atti traslativi hanno pieno valore tra le parti
dal momento della loro stipula, ma non possono essere opposti ai terzi
sino al momento della loro trascrizione presso la Conservatoria dei registri
immobiliari. Solo per le ipoteche è mantenuta l’efficacia costitutiva
della relativa iscrizione nei pubblici registri così come per i
normali passaggi di proprietà nel sistema tavolare.
Entrambi questi
sistemi, tuttavia, si fondano sulle mappe del territorio redatte dallo
Stato a fini tributari.
Storicamente,
nell’Italia unificata (1870), il Catasto venne istituito con la legge 01
marzo 1886 n. 3682 con l’intento di creare l’inventario degli immobili
suddivisi in due macrocategorie: il Catasto dei terreni ed il Catasto dei
fabbricati o urbano. Le operazioni di inventario varate con quell’antica
legge furono completate soltanto nel 1956 e portarono alla raccolta di
circa 100 milioni di informazioni catalogate in strumenti ispezionabili
dal pubblico ed utilizzabili a scopi tributari.
Il primo strumento
è costituito dalla “mappa particellare”. Consiste nella riproduzione
in scala, su fogli, della proiezione geometrica degli immobili ciascuno
dei quali costituisce una “particella”.
Il secondo
strumento è costituito dalla “Tavola censuaria”. Sebbene si chiami
“tavola”, è, in realtà, una biblioteca composta dai volumi
su cui sono riprodotte, per ciascun Comune, le particelle che compongono
l’intero territorio elencate in ordine numerico progressivo e con le indicazioni
delle relative caratteristiche a fini tributari.
Il terzo strumento
è costituito dal “registro delle partite” che assomiglia molto alla
Conservatoria dei registri immobiliari: su ogni “partita” è indicato
il nominativo di un proprietario con l’elenco degli immobili posseduti.
Il quarto
strumento è invece costituito dalla “Matricola dei possessori” che
assomiglia all’elenco telefonico con la differenza che, al nominativo,
immesso secondo l’ordine alfabetico, corrisponde il numero della partita.
Sebbene il
sistema catastale sia stato creato soprattutto a fini tributari, esso è
anche particolarmente utile ai fini dell’identificazione degli immobili.
Dall’insieme degli strumenti sopra descritti, infatti, è possibile
estrarre certificati che servono all’esatta collocazione cartografica di
un immobile.
Il codice
di rito, infatti, come si è visto all’inizio di queste righe, sollecita
il creditore a produrre l’estratto del catasto e delle mappe censuarie.
Da tali documenti sarà possibile avere l’esatta identificazione
dell’immobile e conoscere le sue caratteristiche.
L’interessato
all’acquisto, esaminando detti certificati, potrà pertanto individuare
l’esatta ubicazione dell’immobile, la sua estensione, composizione, classificazione
ai fini tributari, nonché le modificazioni dell’intestazione della
proprietà intervenute almeno negli ultimi venti anni.
I problemi
del sistema catastale sono da sempre stati principalmente due: da una parte,
la corretta raffigurazione geometrica del territorio e delle sue suddivisioni
sulle mappe e, dall’altra parte, l’aggiornamento.
In parte i
due problemi si sovrappongono. Infatti, le incertezze delle mappe possono
dipendere sia da errori materiali, che da numeri di subparticelle provvisoriamente
assegnati a seguito di richieste di frazionamenti delle originarie particelle,
che dal duplicarsi dei numeri delle mappe tra il Catasto dei terreni e
quello dei fabbricati, ma anche e, soprattutto, da denuncie di variazione
non introdotte tempestivamente negli atti catastali.
Questo problema,
in particolare, ha costituito motivo di grave cruccio nella pubblica amministrazione
ed è divenuto proverbiale il ritardo cronico con il quale i dati
catastali immobiliari venivano aggiornati sino a qualche anno fa. Fortunatamente
è venuta incontro alle esigenze non solo dello Stato, ma anche del
pubblico, l’innovazione tecnologica che, con la meccanizzazione, sta permettendo,
con virtuosa accelerazione, di rendere il sistema catastale quanto più
vicino possibile alla concreta situazione del territorio ed al valore dei
singoli beni.
In tale operazione,
ad esempio, si è creato l’identificativo catastale che consente
l’individuazione immediata di un bene con il riferimento al foglio, alla
particella ed al subalterno e di unificare, così, le risultanze
della Conservatoria dei registri immobiliari con quelle del Catasto.
Attualmente
possono essere trattate,. in modo unificato, sia le note di trascrizione
alla C.RR.II. che le richieste di voltura catastale, venendosi a modificare
radicalmente il vecchio sistema e dando vita alla creazione di una struttura
snella, duttile ed efficiente, idonea a soddisfare non solamente quegli
aspetti meramente fiscali per i quali il Catasto era stato istituito, ma
anche tutte le molteplici esigenze tecniche, di natura civilistica e processuale,
sempre più richieste da una utenza rappresentativa di una collettività
completamente trasformata nel corso dell’ultimo secolo.