LA NATURA DELLA GARA IN AUMENTO DI SESTO
L’asta con
incanto tra i concorrenti, nelle vendite giudiziarie coattive, si conclude
con l’aggiudicazione dell’immobile subastato a colui che ha presentato
l’offerta più elevata.
Questa aggiudicazione,
tuttavia, non è definitiva, ma provvisoria perché, entro
il termine di dieci giorni, possono essere presentate offerte migliorative
di almeno un sesto da parte di chiunque, tranne il debitore. Una volta
pervenute offerte superiori del 17% rispetto al prezzo raggiunto in sede
di incanto, si procederà ad avviare una nuova gara sul cui sviluppo
non vi è unanimità di indirizzo interpretativo. Ad esempio,
secondo alcune sentenze meno recenti della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. 06.04.84 n. 26 in Foro it. 1984, I, 1312), alla gara in aumento
di sesto potevano partecipare solo l’aggiudicatario provvisorio e coloro
che avevano presentato le offerte migliorative, con esclusione di coloro
che avevano partecipato all’incanto senza rilanciare rispetto all’ultima
offerta; secondo, invece, una giurisprudenza più recente (Cass.
26.02.98, n. 2122 in Nuova giur. civ. commentata 1998, I, 799), sono legittimati
a parteciparvi l’aggiudicatario provvisorio, i soggetti intervenuti all’incanto
senza aver superato il prezzo dell’aggiudicazione provvisoria ed
anche coloro che hanno formulato delle offerte quando ormai era decorso
il termine dei dieci giorni previsto dall’art. 584 c.p.c..
L’evoluzione
giurisprudenziale circa la gara in aumento di sesto, invero, è continua
ed attinge alle lacune normative dalle quali è afflitta la sua disciplina.
Il codice
di procedura civile, al quale, peraltro, fa riferimento anche la legge
fallimentare in tema di liquidazione dell’attivo immobiliare (art. 105
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – cosiddetta Legge Fallimentare – L.F.), non
tratteggia in modo esaustivo la gara in aumento di sesto, limitandosi a
fare riferimento alle norme della vendita senza incanto di cui agli artt.
570 e segg..
Alla luce
di questi riferimenti normativi e nel tentativo di definirne la natura,
può quindi affermarsi che la vendita degli immobili, in sede giudiziaria
coattiva, si svolge, di prassi, in una prima fase, secondo il metodo della
gara con incanto, che si conclude con l’aggiudicazione provvisoria all’offerta
rimasta insuperata e, qualora venissero presentate, nei dieci giorni successivi,
offerte in aumento di sesto, si svolgerebbe in una seconda fase retta dalle
norme sulla vendita senza incanto.
Una simile
ricostruzione, tuttavia, non è pacifica. Vi è, infatti, chi
obietta che, se si ammettesse la continuità tra la gara all’incanto
e la gara in aumento di sesto, avrebbero ragione le sentenze del Supremo
Collegio più risalenti che impedivano, a chi avesse partecipato
alla prima fase (quella della vendita all’incanto) di poter presentare
offerte in aumento di sesto, o di partecipare alla relativa gara, ove tali
offerte pervenissero da terzi.
Una simile
conclusione è tuttavia in contrasto con l’esigenza fondamentale
delle aste giudiziarie immobiliari di raggiungere il prezzo più
elevato.
Tutte le volte
che si creano ostacoli alla partecipazione alla gara, si riduce la possibilità
di un’offerta più conveniente per i creditori. Né il sistema
normativo che regge tali esperimenti di vendita ha mai escluso che i partecipanti
alla gara all’incanto potessero partecipare alla gara in aumento di sesto.
Anzi, quando il legislatore ha voluto escludere taluno dal partecipare
ai meccanismi previsti per l’aggiudicazione degli immobili subastati, l’ha
detto chiaramente come si legge, infatti, nell’art. 571 cod. proc. civ.
che esclude testualmente il debitore.
Il motivo
per il quale coloro che hanno partecipato alla gara all’incanto possono
partecipare alla gara in aumento di sesto, consiste nella parziale autonomia
che tale tipo di gara può vantare rispetto alla prima.
Invero il
codice di rito, nel trattare la vendita degli immobili pignorati, ha stabilito
due sistemi: la vendita senza incanto agli artt. 570 e segg. e la vendita
con incanto agli artt. 576 e segg..
La sostanziale
differenza tra i due tipi di offerta consiste in ciò: nella vendita
con incanto, è l’ufficio giudiziario procedente che fissa il prezzo
base e le modalità di aggiudicazione mediante successivi rilanci.
Nella vendita senza incanto, invece, l’ufficio giudiziario invita il mercato
a presentare offerte liberamente migliorative rispetto a quella minima
prestabilita ed ove le offerte pervenute siano più di una, e siano
tra loro paragonabili, possono essere poste in gara tra loro (art. 573).
Nella vendita
con incanto, una volta ottenuta l’offerta più elevata, il legislatore
ha previsto che l’eventuale presentazione di un’offerta superiore di almeno
un sesto a quella provvisoriamente migliore, dia luogo ad una situazione
giuridica corrispondente al modello previsto per la gara senza incanto,
in cui l’offerta dell’aumentante di sesto costituirà il prezzo
base migliorabile da parte del mercato.
In tal modo,
l’offerta presentata dall’aggiudicatario provvisorio, essendo inferiore
di almeno un sesto rispetto a quella pervenuta nei dieci giorni dall’incanto,
cessa di avere qualsiasi funzione e validità trasformandosi, semplicemente,
nel diritto a partecipare alla gara in aumento di sesto.
Tanto è
vero che, come in altra precedente nota affermato (cfr. L’aggiudicazione
in aumento di sesto), ove l’offerente in aumento di sesto omettesse di
comparire alla gara da lui aperta, si applicherebbe il disposto di cui
all’art. 587 c.p.c., con la confisca della cauzione da lui depositata a
titolo di multa e l’indizione di una nuova gara, ma senza la possibilità
di recuperare l’aggiudicazione provvisoria. In tal senso, peraltro, si
è espressa la più recente giurisprudenza in argomento (Cassazione
civile sez. I, 7 dicembre 2000, n. 15543 in Giust. civ. Mass. 2000, 2570).
Proprio perché
il libero mercato risulterà aver superato i limiti raggiunti dall’aggiudicazione
provvisoria, la gara in aumento di sesto goderà di una sua novità
rispetto alla gara all’incanto e, pertanto, ad essa potrà partecipare
chiunque, tranne il debitore in quanto espressamente escluso dalla legge
(Cass. 26.05.95, n. 5880 in Giur. it. 1996, I, 1, 634).
Quanto all’aggiudicatario
provvisorio, la novità della gara in aumento di sesto non vale a
conferirle l’assoluta autonomia rispetto alla gara all’incanto. Si tratta,
invero, di due fasi teleologicamente collegate al fine della migliore esitazione
dello stesso immobile pignorato ed appartenenti al medesimo procedimento
espropriativo contro lo stesso debitore, cosicché l’aggiudicatario
provvisorio potrà partecipare alla gara in aumento di sesto senza
le formalità richieste a tutti gli altri concorrenti. Egli, pertanto,
non dovrà presentare nuovamente la cauzione ed il deposito per le
spese (Cass. 27.02.98, n. 2226 in Giust. civ. 1999, I, 1189).
Tali conclusioni,
tuttavia, non possono dirsi un’acquisizione definitiva alla scienza giuridica:
è anche possibile ipotizzare che la gara in aumento di sesto sia,
invece, dotata di una completa autonomia rispetto alla gara all’incanto.
In tale ipotesi,
si dovrebbe procedere ad una delibazione completamente nuova della legittimazione
a parteciparvi da parte dei concorrenti, con la conseguenza che anche l’aggiudicatario
provvisorio dovrebbe ripresentare o, quanto meno, adeguare ai livelli dell’offerente
in aumento di sesto la cauzione ed il deposito per le spese a suo tempo
eseguiti all’esito dell’aggiudicazione provvisoria.
In difetto,
infatti, si potrebbe configurare un’irragionevole disparità di trattamento
(art. 3 della Costituzione) tra l’aggiudicatario provvisorio, l’offerente
in aumento di sesto e tutti gli altri partecipanti alla nuova gara in quanto
questi ultimi partecipano alla gara in aumento di sesto dopo aver versato
una cauzione ed un deposito per le spese rapportati al prezzo dell’aggiudicazione
provvisoria maggiorato di un sesto, mentre, l’aggiudicatario provvisorio
vi parteciperebbe con la cauzione ed il deposito per le spese rapportati
solo e limitatamente al prezzo al quale si è concluso l’incanto.