ACQUISTARE ALL’ASTA: E’ VERAMENTE UTILE L’ASSISTENZA DI UN ESPERTO?
Una delle maggiori
perplessità nell’avvicinarsi ad un’asta giudiziaria per acquistare
un immobile, è la paura di sbagliare uno dei formalismi previsti
dalla legge incorrendo in chissà quali sanzioni o, quanto meno,
di non riuscire, per una semplice questione di forma, ad aggiudicarsi l’immobile
al quale si era interessati, perdendo tempo e rimanendo delusi.
Per eliminare
tutti questi dubbi, conviene rivolgersi ad un professionista esperto il
quale saprà guidare il proprio assistito attraverso i meandri della
legge sulle espropriazioni immobiliari, siano esse di tipo individuale,
siano esse di tipo concorsuale.
Deve essere
assolutamente chiaro che il ricorso ad un esperto non è affatto
necessario: la legge permette a chiunque di presentare domanda per partecipare
ad un’asta giudiziaria ed il meccanismo di svolgimento della gara è
abbastanza semplice da permettere di assistere al suo sviluppo comprendendo
perfettamente cosa sta accadendo. Del resto, la presenza del giudice alla
direzione della competizione, ne assicura equilibrio ed assoluta imparzialità.
In qualsiasi momento un partecipante avesse dei dubbi sulla propria posizione
o sulle conseguenze di un suo comportamento, potrebbe chiedere aiuto al
giudice che interverrebbe sicuramente a dissipare ogni incertezza.
Si deve anche
aggiungere che riviste di servizio, come Aste Casa, aiutano senz’altro
ogni interessato alle vendite coattive a formarsi un’idea dei meccanismi
giudizari che le disciplinano e si può anche aggiungere che una
frequentazione delle aule giudiziarie dei tribunali italiani in cui si
svolgono le gare, permetterebbe di conoscere gli automatismi e le prassi
con cui ciascun giudice dirige l’asta affidata alle sue cure.
A tal proposito
può dirsi che vi sono molti investitori immobiliari che, dopo l’assidua
frequenza delle sezioni dei tribunali deputate alle aste giudiziarie, finiscono
per saperne più dei professionisti blasonati. Non solo, ma costoro,
svolgendo la loro attività in vari tribunali, diffondo i progressi
maturati in alcuni uffici giudiziari presso quelli meno aggiornati finendo,
così, per comportarsi come le api, che impollinano volando di fiore
in fiore.
Non è
certo a questi esperti “fai da te” che le presenti note sono dirette, ma
a coloro che, all’improvviso, scoprono che la casa dei loro sogni sta andando
all’asta e vogliono acquistarla senza aver mai messo piede in un tribunale.
In questi
casi, l’assistenza di un professionista è certamente consigliabile
per poter dire di aver fatto tutto il possibile per raggiungere il miglior
risultato.
Quella degli
avvocati è, intuitivamente, la professione più esperta di
espropriazioni immobiliari. Queste esecuzioni, infatti, nascono proprio
per impulso dei professionisti forensi che, al fine di offrire la migliore
tutela ai loro clienti creditori, promuovono sia le esecuzioni individuali,
che quelle concorsuali. Sono poi loro che, magari nella veste di curatori
fallimentari, partecipano attivamente all’organizzazione dell’asta occupandosi,
anche, delle varie forme di pubblicità previste nell’ordinanza di
vendita emessa dal giudice che dirige la gara.
Peraltro,
la legge investe gli avvocati di una prerogativa esclusivamente a loro
riservata: quella, cioè, di partecipare all’asta non in proprio,
ma per persona da nominare, permettendo, così, all’investitore di
rimanere in posizione riservata.
Si può
voler rimanere nell’ombra per i più vari motivi: magari perché
va all’asta la casa del vicino e non ci si vuole esporre alla nomea di
profittatore per l’ipotesi in cui, l’ultimo momento, il debitore trovi
la soluzione per procrastinare la vendita prolungando, in tal modo, un
vicinato che diverrebbe certamente assai scomodo; oppure, più semplicemente,
si può ricorrere ad un esperto perché proprio il giorno dell’asta
si hanno altri impegni che non permettono di recarsi in tribunale.
Per fronteggiare
queste ed altre evenienze, il codice di procedura civile (c.p.c.) ha fissato
il seguente principio all’art. 579, ultimo comma,: “I procuratori legali
possono fare offerte per persone da nominare.”.
Esiste però
un limite temporale alla situazione determinata dall’offerta per persona
da nominare presentata dal professionista forense. Dispone, infatti, l’art.
583 c.p.c.: “Il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario
per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni
dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta depositando
il mandato. In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del
procuratore.”.
Tale disposizione
comporta la necessità che il mandato conferito al legale abbia forma
scritta e che tale documento abbia anche data certa anteriore rispetto
alla data dell’incanto o, almeno, abbia la sua stessa data.
E’ dubbia
la tipologia del mandato conferito al professionista forense per la partecipazione
all’asta. Si discute, infatti, se tale mandato sia di tipo processuale,
ovvero abbia natura meramente civilistica. Le differenze sarebbero notevoli.
Infatti, nel primo caso, si potrebbe richiamare il disposto dell’art. 125,
2° comma, c.p.c., che permette la ratifica degli atti processuali posti
in essere dal difensore privo di procura per sanare eventuali vizi della
delega. Nel secondo caso, invece, l’istituto della ratifica si potrebbe
applicare comunque, perché espressamente previsto dall’art. 1399
del codice civile (c.c.), ma tale norma sostanziale, a differenza di quella
processuale, farebbe salvi i diritti acquisiti dai terzi in conseguenza
dell’invalidità della procura.
Le conseguenze
dell’invalidità della procura al professionista forense, non sono
la nullità dell’offerta, ma il suo cristallizzarsi in capo allo
stesso professionista. Con la conseguenza che i costi (soprattutto fiscali)
del ritrasferimento dell’immobile in tal modo aggiudicato per farlo diventare
di proprietà del vero interessato, potrebbero spingere il prezzo
dell’aggiudicazione oltre i limiti della convenienza.
Bisogna avvertire
che la delega ad un professionista forense ha carattere di esclusività
e necessità solo ove si voglia mantenere la riservatezza al momento
dell’aggiudicazione, mentre, ove si volesse, più semplicemente,
essere sostituiti, la legge ammette la figura del mandatario munito di
procura speciale che deve essere autenticata da notaio. Tanto prevede l’art.
579 c.p.c. che, al secondo comma, dispone: “Le offerte debbono essere fatte
personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.”.
La possibilità
di nominare un mandatario speciale, permette di ottenere l’assistenza alle
aste giudiziarie anche dei mediatori immobiliari che, però, esulano
dalla categoria dei professionisti e rientrano, invece, in quella degli
operatori commerciali ai sensi dell’art. 2195, n. 2, c.c. e trovano la
disciplina della loro attività non in un “ordine” gestito da un
ente pubblico (il Consiglio dell’ordine degli avvocati), ma dalla legge
03 febbraio 1989, n. 39.
Altra differenza
tra il mandato conferito al professionista forense e quello attribuito
ad altro soggetto, consiste nella possibilità di accesso alla gara
in aumento di sesto che può essere bandita entro i dieci giorni
dall’aggiudicazione provvisoria.
Infatti la
Suprema Corte di Cassazione (sentenza Cassazione civile, sez. I, 12 aprile
1988, n. 2871), ha avuto modo di stabilire che la gara contemplata dall’art.
584 c.p.c., per il caso in cui, dopo l’incanto, vi sia offerta di
aumento del sesto, è soggetta alle modalità fissate dagli
artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne consegue – recita
la massima del Supremo Collegio - che la partecipazione alla gara stessa
deve avvenire di persona od a mezzo di procuratore legale, come previsto
dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non
potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito
di procura speciale, la quale è autorizzata dall’art. 579, comma
2, c.p.c., in via d’eccezione alle comuni regole processuali, solo per
la diversa ipotesi della vendita con incanto.
Come si vede,
il numero delle regole ed i “distinguo”, nell’ambito delle vendite giudiziarie,
è elevatissimo, anche solo ad affrontare il singolo tema della possibilità
di sostituire, al diretto interessato, un altro soggetto nella partecipazione
all’incanto. Non solo, ma la giurisprudenza viene continuamente sollecitata
a dirimere le questioni che la vita quotidiana degli uffici giudiziari
propone, cosicché, alla lettura delle norme, deve aggiungersi il
continuo aggiornamento delle novità del settore.
Per non sbagliare
nel partecipare ad una gara, magari perdendo l’opportunità di un
ottimo affare, è certamente consigliabile l’assistenza qualificata
di un esperto.