IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
Con il decreto
di trasferimento si conclude l’aggiudicazione del bene immobile assoggettato
ad esecuzione, sia essa individuale che fallimentare. Si tratta del provvedimento
che viene emesso dal giudice a conclusione del complesso itinerario processuale,
scandito minuziosamente dal codice di procedura civile (c.p.c.), per individuare
l’acquirente dell’immobile pignorato (o “staggito”, come si dice in gergo
tecnico) al prezzo più elevato.
Esso è
disciplinato dall’art. 586 c.p.c. e trasferisce all’aggiudicatario la proprietà
del bene descrivendolo esattamente così come risultava dall’ordinanza
di vendita.
Art. 586 cod.
proc. civ.: “Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione
può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia
notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto con
il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo
la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando
che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie,
se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario
a norma dell’art. 508.
Il decreto
contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare
l’immobile venduto.
Esso costituisce
titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo
per il rilascio.”
Oltre a tale
effetto fondamentale e determinante, il decreto di trasferimento ne produce
altri tre.
? La cancellazione
dei pesi - Innanzi tutto il decreto di trasferimento dispone la cancellazione
delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti o sequestri
risultanti presso la conservatoria dei registri immobiliari a carico del
debitore. Ciò è previsto al fine di trasferire all’aggiudicatario
la proprietà dell’immobile senza alcun peso o diritto in favore
dei creditori i quali vedranno trasferiti i loro diritti sulla somma ricavata
dalla vendita forzata. Si pone a questo proposito un primo importante problema
in quanto gli oneri pregiudizievoli che possono gravare su un bene immobile
non sono solamente le ipoteche ed i pignoramenti o sequestri.
Poniamo, infatti,
il caso in cui un soggetto, dopo aver acquistato l’immobile da meno di
due anni, venga dichiarato fallito ed il fallimento subisca l’azione revocatoria
fallimentare da parte del venditore, a sua volta dichiarato fallito. Ai
sensi di legge, la domanda revocatoria verrà trascritta presso la
conservatoria dei registri immobiliari. Poniamo poi che il curatore del
fallimento dell’acquirente voglia, nonostante le pretese del fallimento
del venditore, offrire all’asta l’immobile finendo con l’aggiudicarlo.
Il tal caso il decreto di trasferimento non avrà la possibilità
di cancellare la trascrizione della domanda revocatoria promossa dal fallimento
del venditore e l’aggiudicatario otterrà la proprietà dell’immobile
con il pesante limite di vederselo acquisito alla disponibilità
del fallimento dell’originario venditore. Si tratta, invero, di un’ipotesi
patologica, in quanto il curatore del fallimento dell’acquirente dovrebbe
astenersi dal chiedere la vendita di un bene la cui proprietà sia
contestata, ma il caso citato è meno raro di quanto si possa pensare
e rientra nel fenomeno dei cosiddetti “fallimenti a catena”.
Occorre quindi
verificare con attenzione le risultanze ipocatastali dell’immobile offerto
in vendita ed allegate alla perizia predisposta dallo stimatore appositamente
designato o da un notaio espressamente incaricato, meglio se con l’assistenza
di un esperto, perché la lettura di esse non è agevole per
i non addetti ai lavori, soprattutto adesso che le attestazioni delle conservatorie
dei registri immobiliari sono state meccanizzate e viene usata una modulistica
meno discorsiva dei certificati di qualche anno fa..
? L’ordine
di rilascio - Il decreto di trasferimento contiene altresì
l’ingiunzione al debitore, o al custode, di rilasciare l’immobile in quanto
il primo vi esercita ancora il possesso ed il secondo vi esercita ancora
l’incarico di custodia di natura pubblicistica. Per l’esecuzione di tale
disposizione si fa ricorso alle norme dello stesso codice di procedura
civile. In particolare si applicano gli articoli da 475 a 482 e poi l’art.
605 e quelli da 608 a 611. In altre parole, si fa luogo ad un’esecuzione
per rilascio come se il decreto di trasferimento fosse un provvedimento
di sfratto, ma non soggetto ai lacci e lacciuoli del regime delle locazioni:
semplicemente si prende in prestito, dal regime delle locazioni, il modello
di procedimento per ottenere la liberazione dell’immobile nella piena disponibilità
dell’aggiudicatario.
? Il titolo
per la trascrizione sui registri fondiari – Infine il decreto di trasferimento
costituisce titolo per la trascrizione della nuova proprietà presso
la conservatoria dei registri immobiliari. E’ questa l’operazione conclusiva,
quella con la quale si comunica ai terzi e si diffonde con efficacia verso
tutti i cittadini che l’immobile, in precedenza di proprietà del
debitore, è stato trasferito in favore dell’aggiudicatario.
Non tutti
sono concordi nel ritenere che alla trascrizione debbano provvedere gli
organi dell’esecuzione, siano essi da identificarsi nel giudice, nel cancelliere
ovvero nel curatore fallimentare o nel commissario liquidatore.
A chi scrive
sembra che la questione trovi soluzione nell’art. 164 delle disposizioni
di attuazione del c.p.c. (d.a.c.p.c.), dove si legge che: “Il giudice dell’esecuzione,
in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore
tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente.” e nell’art.
2671 c.c., che fa obbligo al notaio, o altro pubblico ufficiale, che ha
ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, di curare che questa
avvenga nel più breve tempo possibile sotto pena del risarcimento
dei danni ove, comunque, non vi provveda entro trenta giorni dalla data
dell’atto.
La questione
ha rilevanza per due ordini di ragioni.
1) - Perché
le incombenze delle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e la scarsità
degli organici permettono l’emissione dei decreti di trasferimento, spesso,
con molti mesi di ritardo, con ciò determinando gravi disagi a coloro
che si sono aggiudicati l’immobile nella prospettiva di rivenderlo.
2) - Perché
durante tutto il tempo in cui la trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari non viene eseguita, resta bloccato, presso il tribunale,
il deposito per le spese della vendita effettuato dall’interessato in occasione
della presentazione della domanda di partecipazione alla gara ed adeguato
nella sua percentuale in relazione al prezzo di definitiva aggiudicazione.
Di fronte
a queste ormai fisiologiche disfunzioni, l’aggiudicatario potrebbe quindi
essere interessato a svolgere direttamente le operazioni della trascrizione
e qui si pone il problema della legittimità dell’eventuale accoglimento
di una simile proposta da parte degli organi dell’esecuzione, non sempre
risolto in modo univoco non solo da tribunale a tribunale, ma, addirittura,
da giudice a giudice del medesimo tribunale.
? Le patologie
dell’aggiudicazione – Non è detto che al termine della gara il giudice
che ha proceduto alla vendita sia obbligato ad emettere il decreto di trasferimento.
Così, in effetti, era tempo addietro, ma, a seguito dell’introduzione
dell’art. 19 bis della Legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice ha ora la
facoltà di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto
sia notevolmente inferiore a quello giusto. Si tratta di un potere ampio
che, secondo la giurisprudenza, può essere esercitato in qualsiasi
momento sino alla effettiva emissione del decreto di trasferimento, con
l’unico obbligo di un’adeguata motivazione che, del resto, discende dai
principi costituzionali per tutti gli atti della pubblica amministrazione.
? L’opposizione
agli atti esecutivi - Il decreto di trasferimento, come tutti gli
atti del processo di esecuzione, può essere impugnato con la specifica
opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c..
Art. 617 c.p.c.:
“Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti
al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da
notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione
del titolo esecutivo e del precetto.
Le opposizioni
di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio
dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso
al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal
primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto,
oppure del giorno in cui i singoli atti furono compiuti.”.
Con questo
strumento processuale non si discute se l’esecuzione debba essere compiuta,
ma come deve essere compiuta e si possono contestare tutti i vizi del decreto
di trasferimento, sia formali che sostanziali, anche afferenti alla nullità
dell’atto che, se non fosse stata espressamente prevista nell’ambito della
disciplina del processo esecutivo, avrebbe comunque trovato disciplina
nell’art. 156 c.p.c., norma di carattere generale. La peculiarità
dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., consiste
nell’aver previsto un termine di soli cinque giorni dalla pubblicazione
dell’atto, cioè, nel nostro caso, dall’emissione del decreto di
trasferimento, per poterne contestare ogni vizio, altrimenti il decreto
di trasferimento diviene inimpugnabile e potrà essere finalmente
trascritto. Invero i conservatori dei registri immobiliari, generalmente,
non richiedono che la cancelleria del giudice dell’esecuzione certifichi
che nessuna opposizione sia stata presentata nei cinque giorni dalla pubblicazione
del provvedimento, evidentemente confidando che, se lo stesso cancelliere
abbia rilasciato la relativa copia specificamente ai fini della trascrizione
ed in pendenza dei termini per la tassazione presso l’”Ufficio tributario
delle entrate”, non può essere stata presentata alcuna opposizione.
In breve: il rilascio della copia del decreto di trasferimento “per uso
trascrizione” contiene implicitamente, ma non per questo meno chiaramente,
l’attestazione che nessuna opposizione è stata presentata avverso
di esso. Non può escludersi, tuttavia, che una specifica certificazione
in tal senso possa essere richiesta dal conservatore dei registri immobiliari
e tale richiesta sarebbe del tutto legittima.