IL SUBENTRO DELL’AGGIUDICATARIO NEL MUTUO FONDIARIO
In una precedente
nota dal titolo “L’assunzione del mutuo garantito da parte dell’aggiudicatario”,
si è ricordato che l’art. 508 del codice del procedura civile (c.p.c.)
prevede la possibilità che l’aggiudicatario (o l’assegnatario),
con l’autorizzazione del giudice, possa accordarsi con il creditore per
farsi carico del debito verso quest’ultimo garantito dall’immobile
pignorato cosicché, invece di pagare integralmente il prezzo dell’aggiudicazione,
egli possa versare in cancelleria solo la differenza rispetto all’importo
che il creditore ipotecario accetta di ricevere a rate, mantenendo ferma
la garanzia sull’immobile.
In quella
nota si è spiegato che, mentre l’aggiudicatario è colui che,
partecipando all’asta, vince la gara aggiudicandosi l’immobile posto in
vendita, l’assegnatario è uno dei creditori che agiscono nell’esecuzione
individuale contro il debitore per il recupero del proprio e credito e
che può, sia pure a certe condizioni, chiedere al giudice di ottenere
in proprietà l’immobile pignorato a soddisfazione del suo credito
pagando l’eventuale conguaglio rispetto al valore di stima attribuito dall’esperto
del tribunale. Si è precisato, inoltre, che la figura dell’assegnatario
è ipotizzabile solo nelle esecuzioni individuali e non nelle procedure
fallimentari e si è spiegato pure che il subentro dell’aggiudicatario
(ovvero dell’assegnatario) nell’obbligazione del debitore, non è
qualificabile come un accollo (art. 1273 c.c.), cioè come l’assunzione
del debito alle medesime condizioni, ma, più precisamente, come
un’espromissione (art. 1272 c.c.) che, prescindendo dalla partecipazione
del debitore, può consentire all’aggiudicatario ed al creditore
garantito di accordarsi anche a condizioni diverse da quelle originarie.
Si è
osservato, infine, che, proprio a causa di queste possibili modificazioni
dell’obbligazione principale (ad esempio: il tasso degli interessi, ovvero
il numero delle rate, ovvero cosa accade dell’accordo se una rata non viene
pagata), l’art. 508 c.p.c. prevede, quale condizione di efficacia dell’accordo
tra creditore garantito ed aggiudicatario, l’autorizzazione del giudice
dell’esecuzione (ovvero del fallimento) e che, in ogni caso, tale accordo
deve comportare la liberazione del debitore che ha subito l’esecuzione.
A tale assetto
generale che il codice di rito prevede per agevolare la partecipazione
alle gare, nel senso che la possibilità di non pagare per intero
il prezzo dell’aggiudicazione, facilita certamente l’accesso alla proprietà
degli immobili messi all’asta, esiste un’eccezione costituita da un particolare
tipo di mutuo ipotecario.
Si tratta
di un’eccezione molto importante perché riguarda il cosiddetto “mutuo
fondiario” per il quale è pur sempre prevista la possibilità
di subentro da parte dell’aggiudicatario, ma alle speciali condizioni disciplinate
non più dall’art. 508 c.p.c., bensì dall’art. 41 del Testo
Unico sulle leggi bancarie e creditizie: il Decreto Legislativo n. 385
del 01 settembre 1993.
Storicamente,
giova ricordare che il mutuo fondiario costituisce la specie di maggiore
diffusione del mutuo ipotecario perché, istituito e disciplinato,
in origine, dal R.D. n. 646 del 1905, ed ora dal citato T.U. 385/93, prevede,
a favore dell’istituto bancario mutuante, una serie di agevolazioni nella
costituzione della garanzia così da favorire l’applicazione di un
tasso di interesse particolarmente conveniente per il mutuatario. Queste
agevolazioni sono del tutto straordinarie.
In primo luogo
la legge sul credito fondiario prevede che l’ipoteca iscritta a garanzia
del rimborso del mutuo sia la prima a gravare sull’immobile (cosiddetta:
ipoteca di primo grado). In tal modo la banca mutuante, calcolando correttamente
il valore dell’immobile che garantisce il rimborso del mutuo e l’ammontare
del prestito rispetto a tale valore, ha la sicurezza che, anche se il debitore
divenisse inadempiente, potrà sempre recuperare il capitale, gli
interessi e le spese perché sarà la prima a dover essere
interamente soddisfatta prevalendo sulle posizioni di tutti gli altri creditori
che potranno, al massimo, conseguire ipoteche di secondo grado, cioè
garanzie che permettono il soddisfacimento prioritario rispetto agli altri
creditori solo dopo che il creditore ipotecario di primo grado abbia recuperato
integralmente il proprio credito.
Inoltre la
legge prevede il consolidamento dell’ipoteca accesa a garanzia del mutuo
fondiario nel termine di soli dieci giorni dalla sua iscrizione, un termine
assai più breve, quindi, di quello in cui, normalmente, si consolidano
tutte le altre ipoteche. Con la locuzione “consolidamento dell’ipoteca”,
si intende l’impossibilità giuridica di annullare gli effetti della
garanzia in conseguenza del fallimento del debitore. Tutte le ipoteche,
infatti, in caso di fallimento del debitore, possono essere soggette alla
revoca prevista dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) o
perché iscritte entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento in
occasione della concessione di un mutuo (art. 67, 2° comma, L.F.),
o perché accese anche nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento, se il debito che garantiscono non era ancora scaduto (art.
67, 1° comma, num. 3, L.F.) o perché, entro l’anno dalla dichiarazione
di fallimento, sono state concesse per un debito scaduto e non pagato (art.
67, 1° comma, num. 4, L.F.). E’ agevolmente comprensibile, quindi,
come un consolidamento in soli dieci giorni assicuri alla banca mutuante
un elevatissimo livello della garanzia ipotecaria.
Infine, tra
le agevolazioni che assistono il mutuo fondiario, vale la pena di citare
l’insensibilità della procedura esecutiva iniziata dalla banca per
il recupero del suo credito, rispetto all’eventuale dichiarazione di fallimento
del debitore. Detta insensibilità è appositamente prevista
dalla legge e permette alla banca di iniziare o proseguire l’esecuzione
per il recupero del proprio credito anche se l’immobile viene acquisito
alla massa attiva del fallimento. Non solo, ma, per un verso, il curatore
fallimentare è tenuto a versare alla banca mutuante, sino al suo
completo soddisfacimento, anche i frutti, come eventuali canoni di locazione,
che derivano dall’amministrazione dell’immobile e, per altro verso, la
banca avrà diritto di percepire direttamente il prezzo della vendita
all’asta, sia in sede di esecuzione individuale che in sede di vendita
fallimentare, partecipando solo in modo virtuale, con il proprio credito,
ai riparti dell’attivo che periodicamente il curatore fallimentare esegue.
Consegue che, talvolta, è la banca stessa a dover restituire ai
curatori le somme percepite in più rispetto agli altri creditori
ammessi al passivo fallimentare, ma si tratta generalmente di somme assai
modeste, potendo riguardare solo una parte minima degli interessi: quella
parte, cioè, che, per legge, non è assistita dal medesimo
privilegio ipotecario di primo grado che assiste il capitale.
Diminuendo,
in tal modo, il rischio per l’istituto mutuante, i tassi di interesse si
riducono notevolmente permettendo così, al mercato, di disporre
di uno strumento finanziario particolarmente conveniente per accedere alla
proprietà immobiliare, ovvero per migliorarla con ristrutturazioni,
tali essendo gli scopi principali per i quali può invocarsi tale
forma di mutuo che costituisce anche attuazione di quanto disposto dall’art.
47 della Costituzione
Così
riassunte le caratteristiche del mutuo fondiario per i fini che qui interessano,
deve aggiungersi che le particolari norme che lo disciplinano prevedono
la possibilità di subentro dell’aggiudicatario al posto del debitore,
ma con le particolari condizioni che qui di seguito si illustrano.
? La disciplina
dell’accordo tra aggiudicatario e credito fondiario – Il recente Testo
Unico delle norme bancarie e creditizie di cui al Decreto Legislativo 01.09.1993
n. 385, si è occupato specificatamente dell’argomento in discussione
ed ai commi 5° e 6° dell’art. 41, ha stabilito che: “ 5. - L'aggiudicatario
o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi
gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto
previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute,
gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun
aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. / 6. - Il trasferimento
del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto
dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo
586 del codice di procedura civile.”.
Si tratta,
come si vede, di una disciplina particolare che, come in altri casi, riserva
al credito fondiario una specificità ed un’eccezionalità
rispetto agli altri mutui ipotecari.
L’eccezione
più evidente, consiste nella facoltà che l’aggiudicatario
e l’istituto che ha erogato il mutuo fondiario si accordino senza necessità
di informarne il giudice, la cui autorizzazione non condiziona l’efficacia
dell’accordo stesso a differenza di quanto avviene per gli altri tipi di
mutuo ipotecario secondo le previsioni dell’art. 508 c.p.c..
A tale vantaggio,
soprattutto in termini di speditezza, fa da contrappeso un’altra specialità
consistente nella limitazione alle possibilità di accordo tra creditore
fondiario ed aggiudicatario: le condizioni originarie non possono essere
modificate e l’aggiudicatario, proponendo l’accordo, deve pagare tutto
l’insoluto del debitore potendo solo proseguire nel beneficio delle rate
già contrattualmente previste.
Con riguardo
a questa specifica forma di subentro, quindi, acquista valore la tesi di
coloro che vi vedono un’applicazione delle disposizioni civilistiche sull’accollo
(art. 1273 c.c.). In effetti, sia pure senza alcun intervento del debitore
esecutato, l’aggiudicatario che chiede di subentrare nel mutuo originario
ai sensi dell’art. 41, 5° e 6° comma, D. Lgs. 385/93, fa propria,
esattamente, la stessa obbligazione del debitore.
In tal caso,
tuttavia, sorge il problema della liberazione del debitore che, prevista
come conseguenza necessaria dell’accordo tra aggiudicatario e creditore
dall’art. 508 c.p.c., non è affrontata in alcun modo dal T.U. 385/93.
In altre parole, l’eccezione che l’art. 41 del D. Lgs. 385/93 compie rispetto
all’art. 508 c.p.c., potrebbe intendersi talmente autonoma da non comportare
la liberazione del debitore. Su questo argomento, del resto, la giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione e la dottrina dominante, ammettono che
l’istituto di credito fondiario possa condurre l’azione esecutiva esclusivamente
nei confronti del debitore originario e non necessariamente nei confronti
di coloro che a lui succedono (come l’aggiudicatario) e che, successivamente
al subentro, cadano anch’essi in morosità (Cass. 02.04.1982 n. 2027).
I dubbi di incostituzionalità di un simile sistema normativo sono
stati fugati in più occasioni dalla Corte costituzionale (Corte
Cost. 27.12.1991, n. 496; Corte Cost. 14.11.1984 n. 249) cosicché
potrebbe proprio concludersi che l’accordo di subentro che l’aggiudicatario
e la banca raggiungono, prescinde dalla liberazione del debitore esecutato.
Altra particolarità
dell’art. 41 D.Lgs. 385/93 in esame, consiste nel richiamo all’art. 574
c.p.c., una norma prevista solo per le vendite senza incanto che, nonostante
i vantaggi che presentano (cfr. in questa rivista: anno 1°, n. 5, pag.
5 e segg.), non sono molto applicate nei tribunali italiani. Del resto,
il termine di quindici giorni, privo di alcuna sanzione, non può
che avere carattere ordinatorio e di sollecitazione all’aggiudicatario
affinché, se ha intenzione di accollarsi il mutuo fondiario gravante
sull’immobile, non aspetti l’ultimo momento onde non mettere in difficoltà
gli organi deliberativi della banca rispetto alla scadenza prevista per
il versamento del saldo del prezzo.
Come si vede,
la speciale disciplina del credito fondiario presenta anch’essa, come più
in generale si era osservato in relazione all’assunzione da parte dell’aggiudicatario
dei debiti garantiti, diversi punti d’ombra nelle norme che la riguardano,
ma la possibilità di subentrare in un mutuo fondiario già
acceso costituisce sicuramente un’opportunità per gli interessati
onde diminuire la liquidità necessaria per partecipare alle aste
coattive giudiziarie.