COME
CONCEDERE MUTUI FONDIARI AGLI INTERESSATI ALLE ASTE IMMOBILIARI IN SEDE
FALLIMENTARE
Le
principali differenze tra le aste immobiliari delle esecuzioni individuali
rispetto a quelle fallimentari sono di due tipi: il numero ed i soggetti
dai quali l’asta viene gestita.
Nell’esecuzione
immobiliare individuale i soggetti che, sino a pochi anni or sono, intervenivano
dell’organizzazione dell’asta erano principalmente tre: il creditore procedente,
che si occupava di fornire alla cancelleria la documentazione ipocatastale
e provvedeva fisicamente alla pubblicità; il cancelliere, che controllava
la regolarità delle operazioni dell’asta e spesso si occupava di
redigere il decreto di trasferimento; il giudice che dirigeva le operazioni
della vendita.
La scarsità
degli organici ha determinato pressoché la paralisi del meccanicismo
in cui soccorso è venuta la legge del 1998 che ha consentito l’affidamento
delle operazioni di vendita ai notai nel tentativo di alleggerire la pressione
sugli uffici del tribunale. Si attendono gli effetti benefici di tale modificazione
del codice di rito, ma un punto è rimasto fermo: la professionalità
di coloro che operano sull’asta, anche se, per il momento, non si assiste
ad un forte abbassamento dei livelli dell’enorme arretrato accumulato.
Il mantenimento delle operazioni dell’asta in capo ad un numero ristretto
di persone specializzate, e specialmente con l’introduzione dei notai,
figura professionale da tempo vicina al settore finanziario, ha permesso
agli istituti bancari di predisporre procedure di erogazioni di mutui,
di natura fondiaria, per assistere gli interessati all’aggiudicazione di
immobili pignorati.
Altrettanto
non si può dire per le vendite immobiliari in sede fallimentare.
La legge del 1998, che ha permesso di affidare la vendita degli immobili
pignorati ai notai, non escluderebbe che analogo affidamento potesse avvenire
anche nelle esecuzioni concorsuali, ma, di fatto, nei fallimenti tale delega
non ha trovato alcun riscontro, almeno presso il Tribunale di Roma.
Le aste fallimentari
sono quindi affidate a tre figure principali: lo stimatore, designato dal
giudice delegato che lo sceglie, di norma, tra gli iscritti al registro
dei periti tenuto presso lo stesso tribunale; il curatore, che si occupa
di predisporre l’istanza di vendita (e spesso anche l’ordinanza nonché
il decreto di trasferimento) sulla scorta dei dati risultanti dalla perizia
dello stimatore; il giudice delegato che provvede alle operazioni di vendita.
I criteri
di scelta dei curatori e dei periti non può creare una particolare
affidabilità nella professionalità di costoro. Si pensi,
ad esempio, che le domande per essere nominato curatore fallimentare sono
numerosissime e che la carriera prevede, all’inizio, l’affidamento di procedure
di scarso impegno, i cosiddetti “fallimenti vuoti”. Può accadere
che la capacità di previsione del tribunale, in sede di dichiarazione
di fallimento, sia distorta da qualche elemento poco evidente cosicché,
ad un curatore di prima nomina, può capitare anche il fallimento
con diversi immobili. Allo stesso modo può accadere per la nomina
dei periti. Ovviamente l’inesperienza, sia del curatore che del perito,
può creare enormi difficoltà all’istituto bancario che si
accinga ad erogare un mutuo fondiario per assistere l’acquirente in sede
di aggiudicazione.
Nonostante
tali caratteristiche, l’interesse all’erogazione dei mutui fondiari in
occasione delle aste fallimentari è molto superiore a quello delle
aste delle esecuzioni individuali: è una questione di numeri. Se
nelle esecuzioni individuali si fanno poche aste a settimana, nella sezione
fallimentare, nello stesso arco di tempo, se ne fanno decine. Di più:
i tempi di rinvio delle aste fallimentari, in caso di asta deserta, sono
di poche settimane mentre, in sede di esecuzione individuale, sono di un
anno-un anno e mezzo.
La soluzione
per la creazione di una procedura di assistenza con mutuo fondiario in
sede di aggiudicazione alle aste fallimentari può consistere nel
creare una struttura che verifichi e controlli i punti di maggiore pericolosità
nell’erogazione del mutuo, là dove l’esperienza dei soggetti istituzionalmente
preposti può non essere all’altezza delle garanzie richieste dal
sistema bancario.
Del resto
i numeri delle aste fallimentari giustifica l’organizzazione di una struttura
che dovrebbe essere così articolata:
1) -
verifica della perizia di stima;
2) -
verifica delle risultanze ipocatastali;
3) -
erogazione del mutuo;
4) -
assistenza del cliente in sede di asta;
5) -
assistenza del cliente nelle attività successive all’asta.
Conviene analizzare
separatamente le singole attività organizzative ed assegnare a ciascuna
una specifica professionalità.
1) – VERIFICA
DELLA PERIZIA DI STIMA – L’erogazione del mutuo presuppone una corretta
individuazione del valore del bene che garantirà il recupero del
credito in caso di patologie nel momento della restituzione.
Poiché
il compenso degli stimatori, in base al D.P.R. 352/88, viene liquidato
in base al valore dell’immobile periziato, potrebbe accadere che la stima
predisposta non sia perfettamente aderente al valore di mercato, ma il
concreto valore dell’immobile resta un punto determinante, sia per individuare
l’ammontare del mutuo, sia per costituire la più corretta garanzia
della relativa restituzione. La figura professionale più idonea
alla verifica delle risultanze della perizia appare quella del geometra,
dell’architetto o dell’ingegnere.
2) – VERIFICA
DELLE RISULTANZE IPOCATASTALI – L’illibatezza dell’immobile rispetto ad
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli è un altro dei punti fondamentali
per ipotizzare l’assistenza di un mutuo fondiario in sede di aggiudicazione.
Col decreto di trasferimento con il quale si concludono le attività
di realizzo dell’attivo fallimentare, infatti, possono essere cancellate
solo le ipoteche ed i pignoramenti, ma non possono essere cancellate altre
eventuali trascrizioni. Peraltro, accade di frequente che delle relative
indagini presso la Conservatoria dei registri immobiliari vengano incaricati
i periti stimatori che, per la loro formazione professionale, non sempre
sono tanto esperti da comprendere i meccanismi del regime della pubblicità
istituzione immobiliare, meno che mai del sistema tavolare in essere nei
territori già austriaci. La figura professionale più adatta,
appare quella del visurista professionista.
3) - EROGAZIONE
DEL MUTUO – Un apposito ufficio dovrebbe essere attrezzato per predisporre,
sulla scorta delle verifiche eseguite sui valori di stima e sulle risultanze
ipocatastali, la domanda di mutuo fondiario da parte dei soggetti interessati
a partecipare all’asta. E’ infatti evidente che il particolare mutuo in
discorso non può prescindere dalla normale istruttoria soggettiva.
La figura professionale più adatta appare da ricercarsi nell’ambito
degli esperti del settore all’interno della banca.
4) – ASSISTENZA
DEL CLIENTE IN SEDE D’ASTA – A causa dei costi che comportano le verifiche
esaminate nei punti che precedono, sembrerebbe opportuno non abbandonare
il cliente nella fase dell’asta. Il potenziale cliente, infatti, potrebbe
essere persona non particolarmente esperta dei meccanismi delle aste giudiziarie,
oppure potrebbe essere una persona che non gradisce partecipare personalmente
alla gara. Il codice di rito prevede che si possa partecipare all’incanto
a mezzo di un avvocato il quale dovrà indicare la persona per la
quale ha presentato l’offerta entro tre giorni dalla gara (artt. 579 e
583 c.p.c.).
Naturalmente
quest’attività dovrebbe costituire un servizio opzionale per il
cliente il quale, peraltro, già potrebbe essere assistito da un
proprio fiduciario.
La figura
professionale più adatta appare quella dell’avvocato, ma occorrerebbe
anche un notaio per la redazione della procura notarile ad agire in sede
di asta.
5) - ASSISTENZA
DEL CLIENTE NELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL’ASTA – E’ questa la fase
più delicata perché, in definitiva, consiste nell’emissione
dell’assegno in favore della procedura fallimentare, da parte della banca
mutuataria, per le somme erogate a titolo di mutuo all’aggiudicatario,
assegno che dovrebbe essere consegnato al curatore senza che ancora siano
state costituite valide garanzie, né sia stato emesso il decreto
di trasferimento.
E’ a questa
altezza che l’organizzazione allestita dalla banca potrebbe spiegare il
massimo della sua professionalità nel senso, cioè, che gli
esperti nominati dovrebbero essere in grado, non appena l’aggiudicazione
fosse divenuta definitiva, di predisporre essi stessi il decreto di trasferimento
offrendolo agli organi istituzionali per il controllo preventivo così
da poter essere sottoscritto dal giudice delegato nello stesso contesto
in cui avverrebbe la consegna dell’assegno al curatore.
Il cancelliere,
poi, ha la facoltà di rilasciare copia autentica del decreto di
trasferimento per il fine esclusivo della trascrizione, pur in pendenza
del termine per la sua registrazione, cosicché tanto la copia autentica
per uso trascrizione del decreto di trasferimento, quanto il contratto
di mutuo fondiario stipulato tra l’aggiudicatario definitivo e la banca,
potrebbero essere presentati presso la Conservatoria dei registri immobiliari
per le rispettive attività di trascrizione e di iscrizione ipotecaria.
Complessivamente
non vi è dubbio che l’organizzazione come sopra delineata comporterebbe
costi elevati, ma questi sarebbero certamente tanto minori quanto più
numerosi fossero i casi di intervento. E non vi è dubbio che, qualora
un mutuo fondiario potesse assistere gli interessati alle aste fallimentari,
di richieste ve ne sarebbero così tante da giustificare ampiamente
l’oneroso allestimento di una struttura, per quanto altamente qualificata.